Sentenza n. 561/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento: - del verbale n. 13 del 13.3.2024, con cui la Provincia di Foggia ha espresso il diniego rispetto al progetto proposto dalla Società e consistente nella realizzazione di nuovo impianto per il recupero di biomasse organiche per produzione di fertilizzanti nonché per il trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi al fine di produrre CSS e stoccaggio dei fanghi di depurazione, finalizzato al recupero in agricoltura, in area sita nel Comune di Lesina (FG), nei pressi della frazione di Ripalta; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e in particolare: (i) del preavviso di diniego adottato dalla Provincia di Foggia prot. 2024/008267 del 15.2.2024; (ii) del verbale n. 7 del 14.2.2024; (iii) nei limiti di cui in motivazione, del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), adottato dalla Provincia di Foggia e approvato in via definitiva con delibera di C.P. n. 84 del 21.12.2009, e relative norme tecniche di attuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego provinciale al rilascio del PAUR per la realizzazione di un impianto di recupero di biomasse e rifiuti non pericolosi e di stoccaggio di fanghi di depurazione, unitamente agli atti presupposti e al PTCP nei limiti dedotti
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale del Comitato tecnico provinciale che aveva espresso diniego sul progetto, nonché il preavviso di diniego, un precedente verbale istruttorio e, nei limiti dell'interesse, il PTCP provinciale e le relative norme tecniche di attuazione. Ha dedotto, in primo luogo, l'illegittimità del diniego perché fondato sul PTCP, asseritamente approvato senza la necessaria intesa tra le amministrazioni e privo di efficacia direttamente precettiva nei confronti dei privati. Ha inoltre sostenuto che il PTCP sarebbe subordinato al PAI, che le valutazioni sulla vulnerabilità degli acquiferi non rispecchierebbero la situazione reale dei luoghi e che il piano non avrebbe natura di piano di settore né potrebbe produrre effetti diretti in assenza del recepimento da parte del PRG comunale. In secondo luogo, ha dedotto la violazione del principio di sussidiarietà e del riparto di competenze tra Provincia e Comune, sostenendo che la Provincia non avrebbe potuto impedire l'insediamento sulla base del PTCP senza una previa concretizzazione delle relative prescrizioni nella pianificazione comunale. Infine, ha contestato la violazione dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 quanto a termini e modalità del procedimento PAUR, censurando il ricorso al preavviso di diniego e alla richiesta di integrazione documentale, nonché la qualificazione dell'esito procedimentale come improcedibilità. La Provincia ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della determinazione dirigenziale conclusiva di diniego.
La decisione
Il TAR ha superato l'eccezione di inammissibilità per ragioni di effettività della tutela, ritenendo comunque infondato il ricorso nel merito. Ha escluso il vizio genetico del PTCP, rilevando dalla relazione di approvazione il rispetto dell'iter partecipativo e l'acquisizione dei contributi delle amministrazioni competenti, compresa l'Autorità di Bacino. Ha riconosciuto al PTCP, nei settori rientranti nella competenza provinciale, valore ed efficacia prescrittiva, mentre gli eventuali indirizzi relativi a materie di competenza di altri enti conservano natura di indirizzo. Poiché il procedimento per il PAUR era stato avviato presso la Provincia e riguardava una materia attribuita alla competenza provinciale, le prescrizioni del PTCP sulla pericolosità idraulica erano direttamente rilevanti e cogenti. Il Collegio ha ritenuto attendibili e non abnormi le valutazioni tecniche relative alla pericolosità idraulica, all'asse di displuvio e alla falda acquifera superficiale, escludendo travisamento, irragionevolezza o illogicità e richiamando il principio di precauzione. Ha inoltre affermato che, ai sensi dell'art. 197 del d.lgs. n. 152/2006, la Provincia individua, sulla base del PTCP, le zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; pertanto, non era necessario il previo recepimento della zonazione nel PRG comunale e non vi era esautoramento delle competenze comunali. Quanto alle censure procedimentali, ha precisato che la perentorietà dei termini dell'art. 27-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 opera esclusivamente per gli effetti previsti dagli artt. 2, commi 9-9-quater, e 2-bis della l. n. 241/1990, non determinando di per sé l'illegittimità del diniego. Le contestazioni sul preavviso di diniego e sulla richiesta di integrazioni sono state ritenute prive di lesività, anche perché il preavviso aveva ampliato le garanzie partecipative. La qualificazione dell'esito come improcedibilità è stata considerata atecnica e non decisiva, poiché la successiva determinazione dirigenziale costituiva formalmente e sostanzialmente un diniego del PAUR. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore della Provincia, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento si considerano perentori unicamente per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
La perentorietà dei termini del procedimento PAUR è limitata agli effetti concernenti il ritardo dell'amministrazione, la responsabilità dei funzionari e il risarcimento o indennizzo, e non comporta automaticamente l'illegittimità dell'esito procedimentale.
art. 197 d.lgs. 152/2006
individuano – sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento – le “zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”
La Provincia è competente a individuare, sulla base del PTCP, le zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.
art. 5 l.r. Puglia n. 25/2000
il piano territoriale di coordinamento ha il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali
Il PTCP ha efficacia prescrittiva nelle materie attribuite alla competenza provinciale e può individuare destinazioni e limitazioni territoriali con funzione di tutela ambientale e idrogeologica.
art. II.16 NTA del PTCP
in forza del principio di precauzione, non sono ammesse trasformazioni del territorio e i cambi di destinazioni d'uso dei fabbricati che possano determinare l'incremento del rischio idraulico per gli insediamenti
Le prescrizioni del PTCP sulle aree a pericolosità idraulica possono impedire nuovi insediamenti o trasformazioni suscettibili di incrementare il rischio, senza necessità di una previa ulteriore specificazione comunale.
art. 191 TFUE
Il principio di precauzione impone, in presenza di incertezze o ragionevoli dubbi circa rischi per la salute o per l'ambiente, l'adozione di misure preventive di protezione.
art. 3-ter d.lgs. 152/2006
Il principio di precauzione orienta l'azione amministrativa di tutela ambientale anche nella valutazione della localizzazione di impianti potenzialmente pericolosi.
art. 118 Cost.
Il richiamo al principio di sussidiarietà non impedisce l'esercizio da parte della Provincia delle competenze speciali attribuite dalla normativa ambientale e sui rifiuti.
art. 20 d.lgs. 267/2000
La disciplina generale delle funzioni provinciali deve essere coordinata con la disciplina speciale in materia di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti.
Massime di principio
- Quando il procedimento autorizzatorio per un impianto di recupero o smaltimento di rifiuti rientra nella competenza provinciale, le prescrizioni del PTCP relative alla localizzazione e alla pericolosità idraulica hanno efficacia direttamente prescrittiva nei confronti del procedimento, senza necessità di previo recepimento nel piano urbanistico comunale.
- Ai sensi dell'art. 197 del d.lgs. n. 152/2006, la Provincia può individuare, sulla base del PTCP, le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento; tale competenza speciale non comporta esautoramento delle ordinarie competenze comunali di pianificazione urbanistica.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali in materia di rischio idraulico e vulnerabilità ambientale non può sostituire la valutazione amministrativa, salvo che emergano profili di abnormità, travisamento, illogicità o irragionevolezza manifesta.
- Il principio di precauzione consente di negare la localizzazione di un impianto potenzialmente pericoloso quando sussistano incertezze o ragionevoli dubbi circa i rischi per la salute o per l'ambiente, imponendo misure preventive di tutela.
- La perentorietà dei termini del procedimento PAUR prevista dall'art. 27-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 produce gli effetti espressamente collegati dalla disposizione agli artt. 2, commi 9-9-quater, e 2-bis della l. n. 241/1990, ma non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento conclusivo per il solo superamento dei termini.
- L'utilizzo di un preavviso di diniego in un procedimento nel quale tale istituto non sia previsto non determina, di per sé, l'illegittimità dell'esito se non arreca una lesione concreta e, anzi, amplia le garanzie partecipative del privato.
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