Cassazione Penale, Sentenza n. 33082/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. del Tribunale di Velletri (15/11/2021) per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a plurime evasioni fiscali. Il ricorrente eccepiva: vizio di motivazione relativo all'integrazione del quadro indiziario; presunta errata interpretazione delle intercettazioni; carenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari; omissione dell'indicazione del termine in relazione al rischio di inquinamento delle prove; mancata valutazione della possibile fruizione, da parte dell'indagato, della sospensione condizionale della pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi non consentiti e per mancanza della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: le censure erano meramente reiterative di doglianze già esaminate dal Tribunale e non documentavano travisamenti decisivi. La Corte ha ritenuto che le contestazioni circa l'interpretazione delle intercettazioni costituiscano doglianze di natura fattuale e quindi non sindacabili in questa sede, atteso che la valutazione del contenuto delle intercettazioni è rimessa al giudice di merito a meno di evidenti travisamenti. Il Tribunale aveva correttamente valutato l'attualità del pericolo di recidiva sulla base di conversazioni che indicavano preordinazione di attività anche per periodi di imposta futuri. Il motivo sulla mancata indicazione del pericolo di inquinamento delle prove è irrilevante perché il Tribunale non lo aveva considerato necessario; l'eccezione relativa alla sospensione condizionale della pena è stata ritenuta generica e prospettata tardivamente. Per l'inammissibilità totale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Si dà atto che il procedimento è svolto nelle forme previste da questa disposizione; menzione procedurale senza ulteriore approfondimento sostanziale nella motivazione
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata come titolo dell'accesso al Tribunale per il riesame della misura cautelare (ricorso avverso ordinanza del G.I.P.)
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiesto il rispetto dei limiti soggettivi e oggettivi dei motivi di ricorso in Cassazione; qui utilizzato per dichiarare l'inammissibilità dei motivi non consentiti
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiesta la specificità dei motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto che mancasse la specificità necessaria
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715
Principio richiamato: l'interpretazione del linguaggio (anche criptico) nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e, salvo travisamenti, non è sindacabile in sede di legittimità; le intercettazioni hanno pieno valore probatorio/indiziario
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna per spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; applicata per comminare la sanzione di euro tremila
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Citata per sostenere la possibilità di sanzionare la colpa che ha determinato l'inammissibilità del ricorso; riferimento giurisprudenziale rispetto all'art. 616
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere ammessi per legge e specifici: censure generiche o meramente ripetitive delle stesse argomentazioni già valutate dal giudice di merito sono dichiarate inammissibili
- Le controversie che riguardano valutazioni di fatto del giudice di merito (per esempio l'interpretazione delle intercettazioni o la valutazione della loro pregnanza indiziaria) sono in genere non sindacabili in sede di legittimità, salvo documentati travisamenti
- Le intercettazioni, anche se criptiche, possono essere valorizzate dal giudice di merito per integrare il quadro indiziario; chi impugna deve dimostrare errori logico-fattuali gravi e non proporre una mera diversa lettura
- Eccezioni o cautele non sollevate tempestivamente in sede di merito (es. prospettazione dell'uso della sospensione condizionale della pena) possono essere ritenute inammissibili se sollevate per la prima volta in Cassazione
- Se il ricorso è manifestamente inammissibile e la sua proposizione è gravemente colposa, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio di sanzione prima di proporre ricorsi generici o reiterativi
- Per contestare la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari occorre offrire un argomentato e specifico contraddittorio su tutte le fonti probatorie utilizzate dal giudice di merito, non limitandosi ad affermazioni generiche
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