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Ordinanza

Ordinanza n. 127/2026 - Brescia, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di revoca e conferma della revoca delle garanzie e delle agevolazioni del Fondo di garanzia, con invito al pagamento dell’Equivalente Sovvenzione Lordo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, i provvedimenti con cui è stata disposta e poi confermata la revoca delle garanzie relative a più posizioni del Fondo di garanzia, nonché gli atti endoprocedimentali e la deliberazione del Consiglio di Gestione del Fondo. La revoca è stata motivata principalmente mediante il richiamo a un’ordinanza cautelare emessa in un procedimento penale nei confronti di un soggetto indicato quale amministratore di fatto di diverse società e ritenuto il perno di operazioni criminose finalizzate all’ottenimento di finanziamenti pubblici. L’Amministrazione ha valorizzato, in particolare, la coincidenza della sede legale della società ricorrente con quella di altra società coinvolta nel procedimento penale, una breve carica consiliare ricoperta dal soggetto interessato nella società ricorrente e la conduzione, da parte della ricorrente, di un’unità commerciale di proprietà di una società collegata alle operazioni contestate. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la mancata indicazione della specifica fattispecie di revoca applicata, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione, contestando che gli elementi formali indicati potessero dimostrare un ruolo di amministratore di fatto, una co-gestione della società o l’inserimento della ricorrente in un disegno criminoso unitario.

La decisione

Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, quantomeno quanto al difetto di istruttoria e alla conseguente carenza motivazionale, e ha accolto la domanda cautelare sospendendo l’efficacia dei provvedimenti di revoca. Il Collegio ha respinto, invece, la censura relativa alla mancata indicazione della specifica ipotesi di revoca, ritenendo che essa potesse essere individuata in via interpretativa nella Parte VIII, B, lett. k, delle Disposizioni Operative del Fondo, concernente la conoscenza, da parte delle autorità amministrative o inquirenti, della sussistenza di fattispecie di esclusione dalle procedure di appalto o concessione ai sensi degli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023. Ha ritenuto condivisibili le censure sul difetto di istruttoria e motivazione perché il provvedimento si limitava a elencare elementi prevalentemente formali, senza spiegare il loro collegamento concreto con l’inserimento del soggetto nella sequenza organizzativa, produttiva o commerciale della società ricorrente, né chiarire come si sarebbe manifestato il ruolo di amministratore di fatto. Mancava inoltre una valutazione della gravità indiziaria degli elementi, l’esame di possibili letture alternative, nonché l’individuazione di indici di continuità e unità delle condotte illecite e di convergenza degli interessi economici tra le società coinvolte. Il periculum in mora è stato ravvisato nelle gravi ripercussioni economiche derivanti dalla revoca e dalla conseguente preclusione all’accesso ai finanziamenti per un periodo consistente. Il merito è stato fissato per la seconda udienza di febbraio 2027 e le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 100-a, l. 662/1996

    È richiamato quale fondamento normativo del Fondo di garanzia.

  • Parte VIII, B, lett. k, Disposizioni Operative del Fondo di garanzia

    sia stato portato a conoscenza da Autorità amministrative e/o inquirenti, che il soggetto beneficiario finale sia incorso in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell’articolo 94 e dell’articolo 95, comma 1, lettera a) ed e), comma 2 e comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, nei limiti e termini previsti nei medesimi articoli

    Il TAR ha ritenuto che la specifica ipotesi di revoca, pur non espressamente indicata nel provvedimento, fosse individuabile in via interpretativa nella fattispecie prevista da tale disposizione.

  • art. 94 d.lgs. 36/2023

    È richiamato dalla disposizione operativa quale parametro per individuare le fattispecie di esclusione che possono fondare la revoca dell’agevolazione.

  • art. 95, comma 1, lett. a) ed e), commi 2 e 3, d.lgs. 36/2023

    È richiamato dalla disposizione operativa quale ulteriore parametro per le fattispecie di esclusione rilevanti ai fini della revoca.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare collegiale sulla quale il TAR ha provveduto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti interessate.

Massime di principio

  • La revoca di un’agevolazione pubblica non può fondarsi sulla mera elencazione di rapporti societari o elementi formali, ma richiede un’istruttoria concreta volta a dimostrare il collegamento tra tali elementi e la fattiva partecipazione del soggetto interessato alla gestione, all’organizzazione o all’attività della società beneficiaria.
  • Quando la revoca è motivata dall’asserita amministrazione di fatto o dall’inserimento del beneficiario in un disegno illecito unitario, l’Amministrazione deve indicare come tale ruolo si sia manifestato e deve esplicitare gli indici di continuità delle condotte e di convergenza degli interessi economici tra i soggetti coinvolti.
  • La motivazione del provvedimento di revoca deve rendere comprensibile il percorso logico attraverso cui gli elementi istruttori sono stati ritenuti dotati di sufficiente gravità indiziaria, dando conto anche delle eventuali letture alternative dei fatti.
  • La mancata indicazione testuale della specifica fattispecie di revoca non determina necessariamente l’illegittimità dell’atto se l’ipotesi applicata è chiaramente ricostruibile in via interpretativa dal contenuto complessivo del provvedimento e dalla disciplina operativa richiamata.
  • Nella fase cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato nelle gravi ripercussioni economiche derivanti dalla revoca di garanzie pubbliche e dalla conseguente preclusione, per un periodo consistente, all’accesso ai finanziamenti necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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