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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17155/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da un licenziamento per giusta causa poi dichiarato illegittimo con ordinanza resa nel rito c.d. Fornero, che condannava la società a corrispondere al lavoratore una somma pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il lavoratore, non avendo ricevuto spontaneamente il pagamento, avviava esecuzione forzata. La società e i suoi amministratori agivano quindi in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assumevano derivati dall’iniziativa esecutiva del lavoratore, sostenendo che il credito fosse stato nel frattempo soddisfatto o che comunque l’azione esecutiva fosse abusiva, che vi fosse stato omesso esame di fatti decisivi sui danni lamentati e che il titolo esecutivo non consentisse di quantificare in precetto un importo dell’ultima retribuzione globale di fatto superiore a quello indicato in precedenza dal lavoratore. La Corte d’appello aveva escluso la responsabilità del lavoratore, ritenendo provata la legittima detenzione del computer aziendale da lui trattenuto e affermando che la perdita non gli fosse imputabile; la stessa corte aveva inoltre ritenuto legittima l’azione esecutiva, osservando che il precetto era stato notificato dopo un congruo lasso di tempo e che non risultava alcun pagamento spontaneo, nonché corretta la quantificazione in precetto dell’ultima retribuzione globale di fatto. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti lamentavano, in sintesi: 1) violazione delle norme sull’esecuzione e dei doveri di correttezza e buona fede per non aver la Corte valutato l’asserito obbligo del creditore di non promuovere un’esecuzione abusiva dopo l’estinzione del debito; 2) violazione delle norme processuali e omesso esame di fatto decisivo in tema di danni patiti dalla società e dagli amministratori; 3) violazione del giudicato e delle norme sul titolo esecutivo e sul precetto, per avere la Corte ritenuto modificabile in melius la somma da porre in esecuzione rispetto a quella indicata nell’originario titolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione in fatto della condotta del creditore e della legittimità dell’esecuzione, già scrutinata dalla corte territoriale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per formulazione promiscuamente cumulativa di violazioni di legge e vizi motivazionali, sia perché conteneva una sostanziale contestazione dell’accertamento di merito sui danni, non sindacabile in cassazione; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato sulla motivazione e ha escluso che fossero dedotti correttamente vizi ex artt. 115 e 116 c.p.c. Il terzo motivo è stato anch’esso dichiarato inammissibile perché tendeva a contestare un apprezzamento di fatto sulla quantificazione dell’ultima retribuzione globale di fatto; la Corte ha rilevato che il titolo esecutivo non indicava l’importo, sicché la quantificazione in precetto, comprensiva di tredicesima e TFR, era consentita e conforme all’orientamento giurisprudenziale richiamato. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 481 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di esecuzione e termine prima del pignoramento; la Corte lo considera nel quadro della doglianza sulla pretesa abusività dell’azione esecutiva, ma ritiene che la censura miri a rivalutare i fatti.

  • art. 482 c.p.c.

    La Corte valorizza il decorso del termine di 10 giorni e la mancata prova del pagamento spontaneo prima dell’azione esecutiva.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato in combinazione con la correttezza e la buona fede per sostenere un obbligo del creditore di non intraprendere esecuzioni abusive.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato per fondare il preteso dovere di buona fede nell’esecuzione del rapporto obbligatorio ed evitare azioni esecutive arbitrarie.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato come parametro della pretesa responsabilità aggravata del creditore; la Corte non ravvisa i presupposti, valorizzando la legittimità dell’esecuzione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato sia per la censura sull’abuso dell’esecuzione sia per il minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 1277 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in rapporto all’asserito pagamento del debito e alla conseguente illegittimità dell’esecuzione.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione di tale norma non può consistere in una mera contestazione dell’apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte precisa che la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disattende prove legali o attribuisce efficacia di piena prova a elementi che non la hanno, non già quando si censuri la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per i vizi della motivazione; la Corte ricorda i requisiti della motivazione apparente e del minimo costituzionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Citato nel motivo di ricorso insieme alle norme sulla motivazione e sulla prova.

  • art. 420, comma 5, c.p.c.

    Citato nel secondo motivo in relazione alla dedotta omessa valutazione di fatti e prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il sindacato è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, non alla rivalutazione del merito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo a sostegno della pretesa immodificabilità della somma portata dal titolo.

  • art. 424 c.p.c.

    Citato nel terzo motivo in tema di procedimento e titolo esecutivo, senza che la Corte ne ravvisi la violazione.

  • art. 480, comma 1, c.p.c.

    Richiamato in relazione al precetto e alla determinazione della somma intimata.

  • art. 1, comma 50, L. 92/2012

    Richiamato quale base del titolo esecutivo formato dall’ordinanza del rito Fornero.

  • art. 431, comma 1, c.p.c.

    Citato nel terzo motivo con riferimento alla formazione ed efficacia del titolo esecutivo.

  • art. 474, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per definire il carattere esecutivo del provvedimento posto a base del precetto.

  • art. 1-bis dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione, non è ammissibile dedurre formalmente violazioni di legge o vizi motivazionali quando, in realtà, si mira soltanto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata come semplice dissenso rispetto all’apprezzamento del materiale istruttorio; essa è configurabile solo nei casi in cui il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, disatteso prove legali o attribuito efficacia probatoria in modo giuridicamente scorretto.
  • La censura di motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede la specifica individuazione del fatto storico decisivo omesso, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; altrimenti la doglianza resta inammissibile.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando manchi del tutto, sia apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, cioè quando non consenta alcun controllo logico-giuridico sul percorso decisionale.
  • Il creditore che procede ad esecuzione forzata dopo un titolo esecutivo non è responsabile per abusività dell’azione esecutiva se il giudice di merito accerta in fatto la mancata estinzione del debito e la tempestività dell’iniziativa esecutiva rispetto ai termini previsti.
  • Se il titolo esecutivo non determina l’esatto importo dovuto, la quantificazione può essere effettuata in precetto sulla base dei criteri ricavabili dal rapporto o dal provvedimento, purché resti coerente con la natura della voce dovuta e con il contenuto del titolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoTitolo esecutivoOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileLavoroEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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