Cassazione Penale, Sentenza n. 4613/2024 del 01/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna per mancata produzione di un mandato specifico conferito dall'imputata dopo l'emissione del decreto e per mancata elezione di domicilio, ritenendo applicabili, per analogia, i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., alla luce del rinvio operato dall'art. 461 c.p.p. alla disciplina delle impugnazioni (art. 582 c.p.p.) introdotta dal d.lgs. n.150/2022; la ricorrente deduceva inoltre che la disciplina nuova non era applicabile ratione temporis per effetto della disposizione transitoria (art. 87 d.lgs. n.150/2022).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che alla data di presentazione dell'opposizione (8/03/2023) non fosse ancora operativa la disciplina del deposito telematico e, per effetto dell'art. 87, comma 4, d.lgs. n.150/2022, dovesse applicarsi la previgente disciplina relativa alla presentazione dell'impugnazione; ha inoltre escluso l'applicabilità degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., all'opposizione al decreto penale di condanna, affermando che l'art. 461 c.p.p. richiama esclusivamente le modalita' di presentazione contemplate dall'art. 582 c.p.p. e non i requisiti di ammissibilita' propri delle impugnazioni, e che l'opposizione mantiene una peculiare natura funzionale al riavvio del contraddittorio (favor oppositionis). Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata (nella prospettiva formulata dalla Procura, senza rinvio). La Corte ha anche ricordato che, ove l'opposizione contenga richieste relative a riti speciali per i quali mancasse procura speciale, l'eventuale mancanza può incidere solo su quella specifica richiesta e non sull'intera opposizione.
Norme richiamate
art. 582 cod. proc. pen.
"1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione."
Il rinvio operato dall'art. 461 ai sensi della riforma riguarda le modalità di presentazione telematica disciplinate dall'art. 582; tale rinvio non implica automaticamente l'applicazione di tutti i requisiti di ammissibilità propri delle impugnazioni (art. 581).
art. 461 cod. proc. pen.
Richiama le modalità di proposizione dell'opposizione al decreto penale ma, secondo la Corte, non estende automaticamente all'opposizione i requisiti di ammissibilità dettati per le impugnazioni (art. 581).
art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)
La Corte ha escluso l'applicazione di tali commi all'opposizione al decreto penale, perché i relativi oneri sono incompatibili con la natura speciale dell'opposizione e violerebbero il principio di tassatività delle cause di inammissibilità; inoltre gli adempimenti posti da tali commi perseguono finalità proprie dell'impugnazione che non coincidono con lo scopo del procedimento monitorio penale.
art. 87 d.lgs. n.150/2022 (disposizioni transitorie)
La norma transitoria posticipa l'operatività del deposito telematico e delle relative modifiche al regime delle impugnazioni: perciò, alla data dell'opposizione, non era applicabile la nuova disciplina che rinvia all'art. 582 c.p.p.
art. 460 cod. proc. pen.
Richiama la necessità della conoscenza effettiva del decreto da parte del condannato e la previsione della revoca del decreto in caso di irreperibilità, elemento che esclude la necessità della procura speciale per garantire la possibilità effettiva di proporre opposizione.
art. 111-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata dall'art. 582 per disciplinare le modalità di deposito telematico; la Corte rileva che fino all'entrata in vigore delle regole tecniche non era operativo l'obbligo telematico.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiama la disciplina generale delle impugnazioni; la Corte distingue tra impugnazioni e opposizione e sottolinea che l'opposizione non richiede gli stessi requisiti formali e le stesse finalità di una impugnazione ordinaria.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto penale di condanna ha natura speciale e funziona principalmente come strumento per riattivare il contraddittorio; non è automaticamente assoggettata a tutti i requisiti di ammissibilità delle impugnazioni ordinarie.
- Per effetto delle disposizioni transitorie (art. 87 d.lgs. n.150/2022), se l'opposizione è stata depositata prima dell'operatività delle regole sul deposito telematico, si applicano le regole previgenti e non possono essere invocate nuove cause di inammissibilità legate al deposito telematico o ai nuovi adempimenti.
- Il principio di favor oppositionis impone di interpretare in modo coerente e non estensivo le cause di inammissibilità: requisiti non espressamente tassativi non possono essere ricavati per analogia a danno dell'opponente.
- La mancanza di procura speciale o di elezione di domicilio non incide sull'ammissibilità dell'opposizione in generale; può semmai precludere l'ammissione di specifiche richieste relative a riti alternativi per i quali la procura fosse necessaria.
- In situazioni analoghe conviene comunque, per prudenza difensiva, allegare (quando possibile) procura speciale e indicare domicilio/elezione per evitare contestazioni formali, ma tali oneri non dovrebbero compromettere il diritto sostanziale all'accesso al giudice.
- Prima di contestare l'ammissibilità di un'opposizione, verificare sempre la decorrenza dell'entrata in vigore delle disposizioni transitorie e dei regolamenti tecnici sul deposito telematico, perché incidono sull'applicabilità delle nuove norme.
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