Cassazione Penale, Sentenza n. 09171/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della determinazione del trattamento sanzionatorio: il ricorrente deduce che la Corte di appello, pur avendo riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., non ha valutato correttamente l'effetto di altre circostanze attenuanti riconosciute o riconoscibili (in primo grado erano state riconosciute circostanze attenuanti generiche e la difesa chiedeva il riconoscimento anche della circostanza di cui al n. 6) e non ha esaminato la possibilità di escludere la recidiva contestata; di conseguenza avrebbe operato una sola riduzione di pena invece delle plurime riduzioni dovute, omettendo una motivazione coerente in ordine alla congruità della riparazione del danno e alla tenuta della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha accertato che: (i) il Tribunale aveva riconosciuto solo circostanze attenuanti generiche e non la circostanza di cui al n. 6; (ii) la Corte di appello ha riconosciuto la circostanza di cui al n. 4 ma non ha adeguatamente motivato il rifiuto di riconoscere anche altre attenuanti né ha valutato la possibilità di escludere la recidiva alla luce delle sopravvenienze (riconoscimento dell'art. 62 n.4 e offerta reale di euro 500, che poteva, secondo il ricorrente, ricomprendere il danno da prelievi bancomat di euro 105). Per questi profili la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte di appello di Roma, affinché sia valutato se la sopravvenuta valutazione di speciale tenuità del danno e le circostanze attenuanti possano incidere sull'esclusione della recidiva e, conseguentemente, sul trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 493-ter cod. pen.
Norma che identifica il reato per il quale è stato ritenuto responsabile l'imputato; la Cassazione non ha modificato l'affermazione di responsabilità per il fatto ascritto
art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
Circostanza attenuante riconosciuta in sede di appello e considerata 'sopravvenuta' rispetto alla valutazione del primo giudice; la Corte ha ritenuto che il suo riconoscimento potesse incidere sulla valutazione della recidiva e, quindi, sul trattamento sanzionatorio
art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen.
Circostanza attenuante la cui concessione era stata chiesta dalla difesa; la Cassazione osserva che il Tribunale non l'aveva riconosciuta e che la Corte di appello non ha dato adeguata motivazione sul diniego, lasciando aperta la necessità di valutare la sua riconoscibilità in sede di rinvio
art. 62-bis cod. pen.
Richiamata come altra possibile circostanza attenuante concorrente; la Corte richiama che l'applicazione plurima di attenuanti impone una verifica sull'eventuale esclusione della recidiva
art. 69, comma 4, cod. pen.
Norma che vietava la subvalenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti; la sentenza segnala che tale divieto è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte rilevante rispetto all'art. 62, n. 4, ma osserva che la questione dell'esclusione della recidiva non è stata comunque esaminata dalla Corte di appello
Massime di principio
- Il riconoscimento di una circostanza attenuante sopravvenuta in sede di appello deve essere espressamente valutato rispetto alla sussistenza o esclusione della recidiva: se la recidiva viene mantenuta senza adeguata motivazione, la determinazione della pena può essere viziata
- Le riduzioni di pena per più circostanze attenuanti concorrenti possono richiedere l'esame della possibilità di escludere la recidiva; la mancata valutazione di questa possibilità è motivo di annullamento parziale del provvedimento
- La semplice affermazione che il danno non è stato integralmente risarcito richiede motivazione adeguata, specie se esistono offerte di riparazione documentate e proporzionate rispetto al danno contestato
- Il giudice d'appello non può rimanere silente di fronte a sopravvenienze favorevoli all'imputato: l'esigenza di non contraddittorietà impone di tener conto di nuovi elementi che possono incidere sul trattamento sanzionatorio
- Quando in primo grado sono state riconosciute circostanze attenuanti generiche, ciò non equivale automaticamente al riconoscimento di specifiche attenuanti previste dagli artt. 62 e 62-bis: ciascuna circostanza va esaminata e motivata separatamente
- In caso di vizi motivazionali limitati al trattamento sanzionatorio la Cassazione può annullare solo quella parte della sentenza e disporre il rinvio per un nuovo giudizio sulla sola determinazione della pena
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