Cassazione Penale, Sentenza n. 23836/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: dagli atti risultava l'attestazione dell'invio del ricorso tramite PEC alla casella "depositoattipenali.tribunale.novara@giustiziacertir" in data 5/06/2023, quindi entro il termine di 15 giorni. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata del 17/10/2024 e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Novara per l'ulteriore corso.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sull'ordinanza del 17/10/2024 con cui il GIP dichiarava inammissibile per tardività l'opposizione (riqualificata da precedente ordinanza della Corte) proposta da Marucco avverso l'ordinanza del 18/05/2023 che aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca. Il GIP aveva ritenuto che il ricorso fosse stato spedito a mezzo posta l'8/06/2023 ed era pervenuto il 13/06/2023, oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione del 22/05/2023 previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p. Il Marucco contestava la valutazione sostenendo che il ricorso era stato invece depositato tramite PEC il 5/06/2023, dunque entro il termine di quindici giorni, e produceva l'attestazione di invio.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di decadenza di quindici giorni dalla notificazione per proporre il rimedio; la Corte ha ritenuto che l'invio tramite PEC alla casella di deposito del Tribunale, attestato con ricevuta, soddisfa il requisito temporale e rende tempestivo il ricorso.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato congiuntamente all'art. 667 per la riqualificazione del mezzo impugnatorio: la Corte aveva precedentemente riqualificato il ricorso in opposizione ai sensi di tali norme e disposto la trasmissione degli atti al GIP per il proseguimento.
Massime di principio
- Il termine di decadenza per proporre impugnazioni decorre dalla data di notificazione e va rispettato rigorosamente; la prova del rispetto del termine è essenziale.
- L'invio tramite PEC alla casella ufficiale di deposito del tribunale, attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna, è idoneo a dimostrare la tempestività del deposito e va considerato valido ai fini dei termini processuali.
- Conservare e allegare sempre l'attestazione/ ricevuta di invio PEC quando si impugna un provvedimento: è la prova principale in caso di contestazioni sulla tempestività.
- Se il giudice ritiene erroneamente che il mezzo di trasmissione sia stato diverso (es. posta) o che il termine non sia stato rispettato, è possibile chiedere la cassazione dimostrando l'effettivo invio tramite PEC; la Corte di cassazione può annullare il provvedimento se dagli atti risulta la tempestività.
- Quando la Corte annulla senza rinvio un provvedimento del giudice dell'esecuzione su questioni di ammissibilità, gli atti vengono comunque trasmessi al tribunale competente per l'ulteriore corso del procedimento.
- Verificare sempre l'indirizzo PEC corretto per i depositi presso l'ufficio giudiziario e inviare anche eventuali conferme o copie dove previste, per evitare contestazioni formali sulla destinazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23717/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23719/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23720/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23722/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23723/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23724/2025 del 25/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →