Cassazione Penale, Ordinanza n. 25638/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di merito nella parte relativa all'affermazione di responsabilità, con la sola precedente riduzione della pena operata dalla Corte d'Appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Vercelli e poi parzialmente riformato dalla Corte d'Appello di Torino solo nel trattamento sanzionatorio, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello. La contestazione riguardava il delitto di omessa esibizione di documenti contabili ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto in qualità di procuratore speciale di una società. La difesa ha dedotto, da un lato, vizio di motivazione sulla conferma della responsabilità penale e, dall'altro, l'illegittima mancata applicazione della disciplina previgente, ritenuta più favorevole. La Corte di cassazione ha reputato la prima doglianza generica, perché non confrontata con la motivazione della sentenza d'appello, fondata sull'utilizzo dello spesometro, sui controlli incrociati, sul reperimento di parte della documentazione e sulla mancata esibizione di documenti richiesti e certamente esistenti. La seconda censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché il reato ha natura permanente e si consuma alla conclusione dell'accertamento ispettivo, non al suo inizio; poiché il verbale di constatazione risultava chiuso il 27/05/2022, non era applicabile la disciplina anteriore al 2019 invocata dalla difesa.
Norme richiamate
"il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, realizzato sub specie di occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente"
La norma incrimina l'occultamento totale o parziale delle scritture contabili richieste dagli organi verificatori; il reato ha natura permanente e la consumazione coincide con la conclusione dell'accertamento ispettivo, non con il suo inizio.
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
"perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti fiscali finché prosegue il controllo da parte degli organi ispettivi"
L'obbligo di esibizione permane per tutta la durata del controllo fiscale; le eventuali condotte collaborative non escludono la consumazione del reato se l'accertamento non è ancora concluso.
Massime di principio
- Nel delitto di occultamento totale o parziale delle scritture contabili, l'obbligo di esibizione dei documenti fiscali permane per tutta la durata del controllo degli organi ispettivi, sicché la consumazione del reato si colloca alla conclusione dell'accertamento e non al suo mero avvio.
- Per negare la configurabilità di un vizio di motivazione in cassazione non è sufficiente una censura assertiva: occorre confrontarsi con specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile per genericità.
- Quando la disciplina penale sopravvenuta è invocata come più favorevole, essa non è applicabile se il reato, per la sua natura permanente, si è consumato dopo il momento temporale rilevante indicato dalla difesa.
- La presenza di elementi probatori quali controlli incrociati, acquisizioni documentali e mancata esibizione di atti richiesti può sorreggere adeguatamente la conferma della responsabilità per il reato tributario contestato.
Come è indicizzato
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