Cassazione Penale, Sentenza n. 25268/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza di condanna della Corte d'appello per appropriazione indebita con tre motivi principali: (1) violazione dell'art. 601 c.p.p. per tardiva notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello e nullità del giudizio per mancato rispetto del termine a comparire; (2) inosservanza degli artt. 129 e 531 c.p.p. e mancata condizione di procedibilità poiché la querela sarebbe stata presentata da soggetto privo di legittimazione (Carmela CASA quale socia/vicepresidente di una associazione non riconosciuta) e con delibere associative irregolari; (3) carenza e manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale, che avrebbe ritenuto la responsabilità della ricorrente senza prove e sulla base del fatto che la stessa "è rimasta silente", violando il diritto al silenzio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la violazione del termine a comparire costituisce una nullità a regime intermedio che doveva essere tempestivamente eccepita nel corso del giudizio di appello (art. 180 c.p.p.), non potendo essere proposta per la prima volta in sede di legittimità; sul secondo motivo ha ritenuto aspecifiche e infondate le censure: la Corte d'appello aveva correttamente accertato che Carmela CASA era il rappresentante legale della Onlus AGD Nebrodi al momento della querela e la mancata impugnazione della delibera assembleare rendeva inidonee le contestazioni formali a incidere sull'efficacia della nomina; inoltre l'indicazione della qualifica di rappresentante nell'atto di querela è sufficiente a riferirsi alla fonte civilistica del potere di rappresentanza. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico in violazione dell'art. 581 c.p.p., sicché il sindacato di legittimità non poteva essere esercitato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la condanna imposta in appello rimane confermata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a titolo di ammenda alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 601 cod. proc. pen.
Il termine a comparire per l'imputato in appello è rilevante; la sua violazione determina una nullità a regime intermedio che deve essere dedotta tempestivamente nel corso del giudizio di appello (art. 180 c.p.p.) e non può essere sollevata per la prima volta in cassazione.
art. 180 cod. proc. pen.
Stabilisce i termini entro i quali devono essere dedotte le nullità/interventi dell'imputato; la Corte applica il principio che le nullità a regime intermedio devono essere eccepite tempestivamente.
art. 185 cod. proc. pen.
Rinvio nel ricorso relativo alla rinnovazione dell'atto; la Corte evidenzia che la eventuale rinnovazione o deduzione della nullità doveva avvenire in appello.
art. 23 d.l. 149/2020
Norma citata per la celebrazione dell'udienza in forma non partecipata (contraddittorio scritto); la tardiva notifica non ha reso automaticamente nulla la celebrazione se la nullità non è stata tempestivamente eccepita.
artt. 129 e 531 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente in ordine alla legittimazione e alla condizione di procedibilità; la Corte ha ritenuto infondate le censure, confermando che la qualifica di rappresentante legale indicata nella querela è sufficiente.
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione che richiede specificità: il motivo generico o privo dei requisiti di specificità è inammissibile.
disposizioni del codice civile (riguardo alla rappresentanza)
La Corte applica il principio, elaborato anche in giurisprudenza societaria, secondo cui l'indicazione della qualifica (es. rappresentante legale) nell'atto è sufficiente a far riferimento alle norme civilistiche che istituiscono la fonte del potere di rappresentanza, senza necessità di specifiche allegazioni.
Massime di principio
- Le nullità "a regime intermedio" verificatesi nella fase degli atti preliminari all'appello devono essere tempestivamente eccepite nel corso del giudizio di appello (entro i termini previsti dall'art. 180 c.p.p.); se non sollevate, non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione.
- La legittimazione a proporre querela da parte di associazioni non riconosciute: la mera indicazione nella querela della qualità di rappresentante legale è, di norma, sufficiente per dimostrare la legittimazione, salvo che la delibera di nomina sia stata tempestivamente impugnata da chi aveva interesse.
- Le contestazioni sulla regolarità delle delibere associative che non siano state impugnate anteriormente mantengono efficacia e non sono facilmente sindacabili in sede penale quando la parte offesa abbia agito come rappresentante e vi sia acquiescenza o mancata impugnazione.
- In cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e motivato: censure generiche sulla valutazione della prova o sulla motivazione della sentenza di merito sono inammissibili per difetto di specificità (art. 581 c.p.p.).
- La valutazione del merito probatorio compiuta dai giudici di merito (Tribunale e Corte d'appello) è resistente al controllo di legittimità, salvo errori logici, contraddizioni manifeste o violazioni di legge chiaramente evidenziate e specificamente dedotte.
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