Sentenza del 03/04/2019 n. 1986 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO -Esecutività cartelle esattoriali - Istanza di sospensione - Prova del periculum.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva di alcune cartelle esattoriali, deducendo vizi di notifica e vizi propri degli atti. Ha tuttavia omesso di dimostrare, mediante idonea documentazione, il grave e irreparabile danno che sarebbe derivato dall'esecuzione delle cartelle.
La decisione
L'istanza cautelare è stata rigettata. Il giudice ha ritenuto non sufficienti le doglianze relative ai vizi di notifica e ai vizi propri delle cartelle e, soprattutto, ha rilevato la mancata prova del periculum in mora. Il danno grave e irreparabile deve consistere nella perdita di un bene non più risarcibile o in una lesione irreversibile, oltre che in una evidente sproporzione tra il vantaggio patrimoniale dell'ente e il pregiudizio economico subito dal debitore.
Norme richiamate
Disciplina cautelare del processo tributario
grave e irreparabile danno
La sospensione dell'esecutività degli atti impugnati richiede non solo la plausibile fondatezza delle contestazioni, ma anche la prova concreta del periculum in mora, cioè di un pregiudizio grave e irreparabile.
Principio del periculum in mora
pregiudizio grave e irreparabile
Il danno deve essere documentato e deve riguardare la perdita di un bene non più risarcibile o una lesione irreversibile; il mero esborso economico, se recuperabile o risarcibile, non è normalmente sufficiente.
Massime di principio
- Per ottenere la sospensione cautelare di una cartella esattoriale non basta contestare la validità dell'atto: occorre dimostrare anche il rischio concreto e attuale di un danno grave e irreparabile.
- Il periculum deve essere provato con documenti, come dati sulla situazione patrimoniale, finanziaria e familiare, esposizione debitoria, rischio di insolvenza o conseguenze non reversibili dell'esecuzione.
- La semplice necessità di pagare una somma o il generico timore di difficoltà economiche non dimostrano automaticamente un danno irreparabile.
- Il giudice valuta la proporzione tra il beneficio economico dell'amministrazione e il pregiudizio subito dal contribuente: quanto più il pagamento rischia di compromettere irreversibilmente la situazione del debitore, tanto più concreta può risultare l'esigenza cautelare.
- La domanda cautelare deve quindi articolare separatamente sia il fumus boni iuris, relativo alla fondatezza dei vizi dell'atto, sia il periculum in mora, relativo al danno imminente, grave, irreversibile e adeguatamente documentato.
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