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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17413/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 05/07/2022, deducendo un errore di fatto/materiale nella ricostruzione processuale: il ricorrente sosteneva che il "primo giudicato" era stato superato dalla sentenza 983/2009 che aveva dichiarato nulla la sentenza di primo grado, con conseguente diritto alla riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 15/08/2000 - 17/03/2006; chiedeva l'annullamento dell'ordinanza della Corte di appello di Bologna del 23/07/2021 e la condanna dello Stato al risarcimento del danno, proponendo ricorso ex art. 625-bis c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la Corte di Cassazione avesse correttamente ricostruito la vicenda processuale, avendo tenuto conto del superamento del primo giudicato mediante restituzione in termini e del successivo prosieguo del procedimento (appello, nullità per omessa regolare notifica, rinnovazione del processo, condanna in primo grado e successiva estinzione per prescrizione). Non è stato ravvisato un errore materiale o un errore di fatto idoneo a giustificare il rimedio straordinario; la doglianza è stata qualificata come critica motivazionale non ammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in base al richiamo alla giurisprudenza costituzionale citata.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario è limitato agli errori materiali e agli errori di fatto/perceptivi della Corte di cassazione; non può essere utilizzato per contestare semplicemente le scelte motivazionali o l'interpretazione giuridica compiuta dalla Corte stessa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma per addebitare al ricorrente le spese.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata come principio per la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e per escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 Rv. 273193)

    Distinzione tra errore materiale (discrepanza tra volontà e sua espressione grafica) ed errore di fatto (svista o equivoco che altera la percezione del contenuto degli atti): questi sono i soli vizi che giustificano il ricorso ex art. 625-bis, mentre le critiche motivazionali non lo giustificano.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori materiali o per errori di fatto/perceptivi della Corte di cassazione; non per semplici divergenze sulle conclusioni o critiche alla motivazione.
  • Per ottenere successo occorre indicare con precisione un vizio di trascrizione, svista o equivoco concreto e dimostrare che ciò ha inciso sul contenuto decisorio; la mera affermazione che il primo giudicato sia stato superato non è sufficiente senza documentazione e spiegazione puntuale.
  • La valutazione della correttezza della ricostruzione fattuale da parte della Corte di cassazione richiede una lettura complessiva della sentenza impugnata; un apparente contrasto va valutato nel contesto della motivazione nel suo insieme.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a versamenti in favore della Cassa delle Ammende; la Corte può modulare tali somme in via equitativa, tenendo conto dell'assenza di colpa grave.
  • Quando si contesta il "superamento del primo giudicato" è fondamentale produrre le sentenze e gli atti processuali che dimostrino compiutamente la dinamica (restituzione in termini, annullamenti, rinnovazioni, esiti degli appelli) e spiegare come un eventuale errore materiale nella sentenza di cassazione abbia effettivamente alterato la ricostruzione dei fatti.
  • Le critiche di merito alla motivazione della Corte di cassazione devono essere proposte con i mezzi ordinari (es. ricorso per cassazione nei limiti consentiti o altri rimedi previsti); il rimedio ex art. 625-bis non è una via per riesaminare la correttezza delle valutazioni giuridiche compiute dalla Corte di legittimità.

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