Cassazione Penale, Sentenza n. 17413/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 05/07/2022, deducendo un errore di fatto/materiale nella ricostruzione processuale: il ricorrente sosteneva che il "primo giudicato" era stato superato dalla sentenza 983/2009 che aveva dichiarato nulla la sentenza di primo grado, con conseguente diritto alla riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 15/08/2000 - 17/03/2006; chiedeva l'annullamento dell'ordinanza della Corte di appello di Bologna del 23/07/2021 e la condanna dello Stato al risarcimento del danno, proponendo ricorso ex art. 625-bis c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la Corte di Cassazione avesse correttamente ricostruito la vicenda processuale, avendo tenuto conto del superamento del primo giudicato mediante restituzione in termini e del successivo prosieguo del procedimento (appello, nullità per omessa regolare notifica, rinnovazione del processo, condanna in primo grado e successiva estinzione per prescrizione). Non è stato ravvisato un errore materiale o un errore di fatto idoneo a giustificare il rimedio straordinario; la doglianza è stata qualificata come critica motivazionale non ammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in base al richiamo alla giurisprudenza costituzionale citata.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio straordinario è limitato agli errori materiali e agli errori di fatto/perceptivi della Corte di cassazione; non può essere utilizzato per contestare semplicemente le scelte motivazionali o l'interpretazione giuridica compiuta dalla Corte stessa.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma per addebitare al ricorrente le spese.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come principio per la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e per escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 Rv. 273193)
Distinzione tra errore materiale (discrepanza tra volontà e sua espressione grafica) ed errore di fatto (svista o equivoco che altera la percezione del contenuto degli atti): questi sono i soli vizi che giustificano il ricorso ex art. 625-bis, mentre le critiche motivazionali non lo giustificano.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori materiali o per errori di fatto/perceptivi della Corte di cassazione; non per semplici divergenze sulle conclusioni o critiche alla motivazione.
- Per ottenere successo occorre indicare con precisione un vizio di trascrizione, svista o equivoco concreto e dimostrare che ciò ha inciso sul contenuto decisorio; la mera affermazione che il primo giudicato sia stato superato non è sufficiente senza documentazione e spiegazione puntuale.
- La valutazione della correttezza della ricostruzione fattuale da parte della Corte di cassazione richiede una lettura complessiva della sentenza impugnata; un apparente contrasto va valutato nel contesto della motivazione nel suo insieme.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a versamenti in favore della Cassa delle Ammende; la Corte può modulare tali somme in via equitativa, tenendo conto dell'assenza di colpa grave.
- Quando si contesta il "superamento del primo giudicato" è fondamentale produrre le sentenze e gli atti processuali che dimostrino compiutamente la dinamica (restituzione in termini, annullamenti, rinnovazioni, esiti degli appelli) e spiegare come un eventuale errore materiale nella sentenza di cassazione abbia effettivamente alterato la ricostruzione dei fatti.
- Le critiche di merito alla motivazione della Corte di cassazione devono essere proposte con i mezzi ordinari (es. ricorso per cassazione nei limiti consentiti o altri rimedi previsti); il rimedio ex art. 625-bis non è una via per riesaminare la correttezza delle valutazioni giuridiche compiute dalla Corte di legittimità.
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