Sentenza n. 10304/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e Politiche Sociali n. 2022-D337-00238 (PAT-14/12/2022-13812) del 14/12/2022 avente ad oggetto “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre2018, n. 145” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - della nota della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e Politiche Sociali PAT/RFS128-10/11/2022-0769504, trasmessa via pec il 10/11/2022, avente ad oggetto la “comunicazione ai sensi dell’art. 25 della legge provinciale sull’attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015”; - della nota PAT/RFS128-23/11/2022-0804588 della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e Politiche Sociali del 23/11/2022, trasmessa via pec il 25/11/2022, avente ad oggetto “Procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di cui all’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015 informazioni e pubblicazione documenti inerenti il procedimento”; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l’“Accordo 181/CSR”); la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 richiamata nella Delibera di Ripiano e pubblicata sul sito della Provincia Autonoma; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Provinciale per i Servizi sanitari n. 499 del 16 settembre 2019, con la quale sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma n. 124 e 2023-D337-00009 del 13/01/2023, nella parte in cui, recependo il d.l. 4/2023 e prendendo atto del nuovo termine del 30/04/2023 per la corresponsione degli importi dovuti dalle aziende, conferma la Delibera di Ripiano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Provincia Autonoma di Trento di definizione dell'importo dovuto per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento provinciale di payback relativo al superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, gli atti ministeriali di certificazione e di adozione delle linee guida, l'intesa e l'accordo in Conferenza Stato-Regioni e gli ulteriori atti istruttori e ricognitivi. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere versato la quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta sul payback. La normativa richiamata prevedeva dapprima il versamento del 48 per cento dell'importo originariamente determinato e, successivamente, la possibilità di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento del 25 per cento, con preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali. La ricorrente ha chiesto anche la compensazione delle spese.
La decisione
Il Collegio non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché mancava in giudizio la produzione, da parte delle amministrazioni regionali o provinciali, delle attestazioni di tempestivo versamento richieste dalla disciplina sopravvenuta. Tuttavia, la richiesta della ricorrente di non procedere alla decisione nel merito è stata valutata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia. Dopo avere dato alle parti avviso della questione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
1.085 milioni di euro per l'anno 2023; versamento della quota ridotta pari al 48 per cento dell'importo indicato nei provvedimenti regionali e provinciali
La disposizione consente alle aziende fornitrici che abbandonano il contenzioso di estinguere l'obbligazione mediante il versamento della quota ridotta e prevede, a determinate condizioni, la cessazione della materia del contendere.
art. 7 d.l. n. 95/2025
gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
La disciplina sopravvenuta riduce ulteriormente la quota dovuta dalle imprese che effettuano tempestivamente il versamento e prevede l'estinzione dell'obbligazione e la preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Prima di fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, il giudice deve darne avviso alle parti; il TAR ha adempiuto a tale obbligo in udienza.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la richiesta della ricorrente di non procedere al merito è stata interpretata come sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale sul payback dei dispositivi medici presuppone la produzione in giudizio delle attestazioni di tempestivo versamento richieste dalla legge da parte della regione o della provincia autonoma competente.
- Quando la parte ricorrente dichiara di avere effettuato il pagamento previsto dalla disciplina sopravvenuta e chiede di non procedere alla decisione nel merito, tale condotta può integrare sopravvenuta carenza di interesse e determinare l'improcedibilità del ricorso, anche se non ricorrono i presupposti documentali per la formale cessazione della materia del contendere.
- La questione rilevata d'ufficio che fonda la decisione deve essere previamente sottoposta alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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