Provvedimento AGCM I805D n. 31071 del 20/02/2024
PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ONDULATI NORDEST
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento ridetermina la sanzione irrogata a Ondulati Nordest S.p.A. per la partecipazione al cartello sui fogli in cartone ondulato, già accertato dall’AGCM nel 2019 come intesa unica e complessa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 101 TFUE. In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 941/2023, l’Autorità ricalibra l’importo tenendo conto della necessità di personalizzare la sanzione in base al concreto coinvolgimento dell’impresa e di preservare l’efficacia del programma di clemenza. La sanzione finale viene rideterminata in 2.548.340 euro, in luogo dei 2.831.489 euro originari.
Ondulati Nordest S.p.A. - intesa restrittiva nel mercato dei fogli in cartone ondulato: rideterminazione della sanzione in esecuzione di sentenza del Consiglio di Stato
Ondulati Nordest - rideterminazione della sanzione nel cartello dei fogli in cartone ondulato
Il provvedimento dà esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 941/2023 e ridetermina la sanzione nei confronti di Ondulati Nordest S.p.A. per la partecipazione all’intesa restrittiva accertata nel procedimento I/805 �Prezzႎ del cartone ondulato�e2. L’intervento dell’Autorità riguarda esclusivamente la quantificazione della sanzione, mentre restano fermi l’accertamento dell’infrazione, la qualificazione giuridica della condotta e la responsabilità della società.
Parti e contesto del caso
Ondulati Nordest S.p.A. opera nella produzione e vendita di fogli in cartone ondulato. Al momento dei fatti il capitale era detenuto in parti uguali da cinque soci persone fisiche; il fatturato al 31 dicembre 2017 era pari a circa 57 milioni di euro.
Il procedimento si inserisce nel più ampio accertamento concluso nel 2019, che ha riguardato diverse imprese del settore del cartone ondulato e l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato. L’AGCM aveva ritenuto integrata un’unica e complessa intesa continuata nel tempo, restrittiva per oggetto e contraria all’art. 101 TFUE, idonea a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato dei fogli in cartone ondulato.
L’accertamento originario del 2019
Con il provvedimento n. 27849 del 17 luglio 2019, l’Autorità aveva sanzionato Ondulati Nordest per 2.831.489 euro. La sanzione si inseriva nel quadro di un illecito complessivo che coinvolgeva numerose imprese del comparto e che l’Autorità aveva ricostruito come intesa unica, complessa e di durata protratta.
Il provvedimento del 2019 aveva inoltre imputato in solido alcune infrazioni a società del medesimo gruppo o comunque collegate, secondo la struttura societaria e il ruolo svolto nel cartello. Per Ondulati Nordest, invece, la contestazione riguardava specificamente la partecipazione al cartello nel mercato della produzione e commercializzazione dei fogli in cartone ondulato.
La sentenza del Consiglio di Stato e l’oggetto della rideterminazione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso di Ondulati Nordest, annullando il provvedimento solo nella parte relativa alla quantificazione della sanzione. Il giudice amministrativo ha rilevato che il meccanismo applicato in concreto aveva prodotto un appiattimento della sanzione sul valore massimo del coefficiente di gravità, frustrando la finalità di differenziazione in funzione delle specifiche condotte e dei ruoli imputabili ai singoli operatori.
La sentenza ha quindi imposto all’Autorità di rideterminare l’importo, motivando in modo specifico su adeguatezza e proporzionalità e, se del caso, personalizzando la sanzione secondo il grado di coinvolgimento effettivo della società nell’infrazione.
Attività istruttoria nel procedimento I/805D
Dopo la sentenza, l’AGCM ha avviato il procedimento di rideterminazione con decisione del 4 aprile 2023. Ondulati Nordest ha esercitato il proprio diritto di difesa mediante audizione e memoria, insistendo su alcuni profili già sollevati nel giudizio e chiedendo una maggiore riduzione della sanzione.
Gli Uffici hanno poi comunicato la chiusura della fase istruttoria e prospettato una nuova quantificazione, valorizzando le indicazioni del Consiglio di Stato e l’esigenza di preservare l’efficacia del programma di clemenza. La società ha depositato un’ulteriore memoria il 14 dicembre 2023.
Argomentazioni della società
Ondulati Nordest ha sostenuto che l’Autorità avrebbe dovuto tener conto dell’asserita assenza di effetti restrittivi dell’intesa, del proprio programma di compliance antitrust e del ruolo non trainante assunto nel cartello. La società ha anche rivendicato la possibilità di ottenere la riduzione del 20% prevista dal punto 34 delle Linee guida, assumendo di aver avuto una partecipazione marginale e di dimensioni inferiori rispetto ad altre imprese beneficiarie.
In via subordinata, ha contestato la metodologia di rideterminazione proposta dagli Uffici, ritenendo che l’ulteriore sconto per clemenza dovesse essere calcolato su una base diversa e non sull’importo già ridotto del 50%.
Valutazioni dell’Autorità: perimetro dell’ordine del giudice
L’AGCM respinge le contestazioni dirette a rimettere in discussione l’accertamento originario dell’infrazione. Secondo l’Autorità, la sentenza di appello ha confermato nel merito la sussistenza dell’illecito e la responsabilità della società, intervenendo soltanto sul profilo della proporzionalità della sanzione.
Restano quindi fermi:
- la qualificazione dell’intesa come restrittiva per oggetto;
- la durata e la dimensione del comportamento illecito;
- gli elementi probatori posti a fondamento dell’accertamento;
- i criteri originari di quantificazione, salvo la loro rimodulazione in funzione del grado di partecipazione e della necessità di personalizzazione.
L’Autorità esclude anche che possano essere riesaminate in questa sede le condizioni per il riconoscimento della riduzione soggettiva ex punto 34 delle Linee guida, poiché ciò eccederebbe il perimetro dell’ordine impartito dal giudice.
Criteri generali di rideterminazione
Per ottemperare alla sentenza, l’AGCM conferma gli elementi di base della sanzione originaria:
- valore delle vendite;
- coefficiente di gravità;
- durata dell’infrazione;
- eventuali aggravanti o attenuanti.
L’Autorità introduce però una più marcata graduazione del coinvolgimento, distinguendo tra partecipazione piena, media e lieve, in modo da rendere il trattamento sanzionatorio maggiormente aderente alle effettive responsabilità. Tale distinzione si fonda sul ruolo svolto nell’intesa e sull’impatto potenziale sui mercati, senza valorizzare il programma di compliance, considerato una condotta successiva alla cessazione dell’infrazione.
Incidenza del programma di clemenza
La società aveva già beneficiato, nel provvedimento originario, della riduzione del 50% per leniency, in quanto secondo leniency applicant per l’intesa relativa ai fogli. L’Autorità ritiene necessario non pregiudicare l’efficacia del programma nazionale di clemenza, che ha consentito l’accertamento dei cartelli.
Per questo motivo, oltre alla riduzione già applicata, riconosce un ulteriore sconto del 10% sulla sanzione finale, espressamente giustificato dall’esigenza di salvaguardare l’interesse pubblico connesso alla collaborazione dell’impresa.
Determinazione finale della sanzione
Nel caso di Ondulati Nordest, l’Autorità qualifica la partecipazione all’infrazione come piena, poiché la società ha partecipato per l’intera durata del cartello, pari a 13,16 anni, senza beneficiare di attenuanti rilevanti ai fini della personalizzazione del ruolo e senza ottenere la riduzione soggettiva del 20% per il ruolo non primario.
L’importo finale viene quindi determinato in 2.548.340 euro, calcolato come segue:
- importo di riferimento: 5.662.977 euro, corrispondente alla soglia ex art. 15, comma 1-bis, L. 287/1990;
- riduzione del 50% per clemenza già riconosciuta nel provvedimento originario;
- ulteriore riduzione del 10% per salvaguardia dell’efficacia del programma di clemenza.
L’importo finale corrisponde al 4,5% del fatturato complessivo della società ed è dunque inferiore al limite edittale del 10%.
Esito
In ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, l’AGCM ridetermina la sanzione amministrativa pecuniaria a carico di Ondulati Nordest S.p.A. nella misura di 2.548.340 euro. Il provvedimento dispone la notificazione alla società e la pubblicazione nel Bollettino dell’Autorità.
Punti principali
Origine del procedimento e quadro processuale
Il caso nasce dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato parzialmente il provvedimento AGCM del 17 luglio 2019 limitatamente alla sola quantificazione della sanzione a carico di Ondulati Nordest S.p.A. L’Autorità avvia quindi il procedimento I/805D per rideterminare l’importo sanzionatorio in conformità ai principi di adeguatezza e proporzionalità indicati dal giudice amministrativo.
Infrazione originaria e mercato interessato
L’infrazione originaria, già accertata nel 2019, consisteva in un’intesa unica, complessa e continuata nel tempo, avente ad oggetto il mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato. L’Autorità aveva qualificato la condotta come restrittiva per oggetto e contraria all’art. 101 TFUE, coinvolgendo numerose imprese e l’associazione di categoria GICCO.
Posizione di Ondulati Nordest e difese svolte
Ondulati Nordest ha contestato la misura della sanzione sostenendo, tra l’altro, l’assenza di effetti restrittivi dell’intesa, la rilevanza del proprio programma di compliance antitrust e la necessità di una maggiore riduzione per il ruolo non trainante e per la ridotta dimensione aziendale. La società ha anche proposto una diversa metodologia di calcolo della sanzione, criticando l’impostazione seguita dall’Autorità nella lettera di chiusura della fase istruttoria.
Valutazioni dell’Autorità sulla portata della sentenza
L’AGCM respinge le doglianze volte a rimettere in discussione l’accertamento dell’infrazione e della responsabilità, chiarendo che la sentenza del Consiglio di Stato ha inciso solo sulla proporzionalità della sanzione. Restano quindi fermi il perimetro dell’illecito, gli elementi probatori e i criteri di base già utilizzati nel provvedimento del 2019, mentre la rideterminazione riguarda solo la modulazione dell’importo alla luce del grado di partecipazione dell’impresa.
Criteri di rideterminazione e graduazione del coinvolgimento
Per rendere la sanzione più aderente al coinvolgimento effettivo, l’Autorità introduce una distinzione tra partecipazione lieve, media e piena. Il livello pieno è riservato alle imprese che non avevano beneficiato della riduzione soggettiva del 20% ex punto 34 delle Linee guida; il livello lieve o medio dipende invece da durata della partecipazione e presenza di attenuanti, con esclusione del programma di compliance, ritenuto irrilevante ai fini della personalizzazione del ruolo nell’intesa.
Riduzione per clemenza e importo finale
Per Ondulati Nordest, che aveva già beneficiato della riduzione del 50% per leniency quale secondo leniency applicant, l’Autorità riconosce una ulteriore riduzione del 10% per salvaguardare l’interesse pubblico al funzionamento del programma di clemenza. L’importo finale viene così determinato in 2.548.340 euro, pari al 4,5% del fatturato complessivo della società e comunque inferiore al limite edittale del 10%.
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