Cassazione Civile, Ordinanza n. 16594/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società per azioni ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, fondato su indagini finanziarie. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi, ritenendo non giustificate movimentazioni di prelevamento tramite assegni emessi dai soci su un conto cointestato ai tre soci e imputandole alla società in base alla presunzione connessa alla ristretta base sociale; inoltre aveva disconosciuto parte degli interessi passivi per applicazione del pro-rata patrimoniale ex art. 97 TUIR. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la possibilità di vincere la presunzione con una presunzione contraria e che, comunque, la valutazione degli indizi fosse errata. Con il secondo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la società fosse una holding di partecipazioni e non una società operativa, sicché non sarebbe stata applicabile la presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973. Con il terzo motivo lamentava violazione dell’art. 97 d.P.R. 917/1986 per l’erronea applicazione del pro-rata patrimoniale e, in via correlata, omesso esame della metodologia di calcolo, ma senza indicare specificamente le partecipazioni che avrebbero dovuto essere escluse dal computo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, affermando che la presunzione legale ex art. 32 d.P.R. 600/1973 non può essere superata da una mera presunzione contraria, ma solo da prova piena; ha inoltre osservato che la censura, nella parte residua, investiva una valutazione di fatto della CTR sulla gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la presenza di doppia conforme e perché la doglianza riguardava l’omessa considerazione di un’argomentazione difensiva, non di un fatto storico decisivo. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, non essendo state individuate le partecipazioni asseritamente erroneamente incluse nel calcolo del pro-rata. Nulla è stato disposto sulle spese perché l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. n. 600/1973
"presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente"
In tema di accertamenti bancari, la norma fonda una presunzione relativa che grava sul contribuente l’onere di superare con prova piena e specifica; non è sufficiente il richiamo a presunzioni di segno contrario o ad affermazioni generali.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono rilevanti solo entro il giudizio di gravità, precisione e concordanza; la critica alla valutazione compiuta dal giudice di merito, se diretta al convincimento fattuale, è inammissibile in cassazione nei limiti propri del sindacato di legittimità.
art. 97 d.P.R. n. 917/1986
Il pro-rata patrimoniale può essere contestato solo con censure specifiche e autosufficienti, indicando puntualmente gli elementi di computo che si assumono erroneamente inclusi o esclusi.
art. 87 d.P.R. n. 917/1986
È richiamato dalla ricorrente come parametro per sostenere che il criterio applicato dall’Ufficio fosse riferibile alle partecipazioni aventi i requisiti per la participation exemption, ma la censura è stata ritenuta non specifica.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
La violazione di legge è deducibile solo se la censura investe realmente l’erronea applicazione della norma e non la rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
Il vizio motivazionale è ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non basta lamentare l’omessa considerazione di una tesi difensiva.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è inammissibile quanto alla censura di omesso esame di fatti storici nei limiti previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nei procedimenti di accertamento bancario ex art. 32 d.P.R. 600/1973, la presunzione legale di ricavi per versamenti e prelevamenti può essere vinta solo con una prova concreta, specifica e piena, non con una semplice presunzione contraria o con deduzioni di carattere generale.
- Quando la censura investe la valutazione delle presunzioni semplici compiuta dal giudice di merito, il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del materiale istruttorio, salvo violazione dei limiti del ragionamento presuntivo.
- In presenza di doppia conforme, la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., e comunque deve riguardare un fatto storico decisivo, non una mera argomentazione difensiva non accolta.
- Le censure contro il calcolo di componenti fiscali come il pro-rata patrimoniale devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorrente deve indicare gli elementi di computo contestati e spiegare puntualmente l’errore denunciato.
- La violazione di legge è deducibile in cassazione solo se la norma è stata effettivamente applicata in modo errato; non è ammissibile quando la critica richiede una rivalutazione del fatto o del merito dell’accertamento.
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