Sentenza del 18/07/2019 n. 19309 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Potenza, che aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado negando la deducibilità fiscale del costo di Euro 2.304.500, oltre IVA, sostenuto per trasferire alla V.A. s.r.l. l'onere di gestione e manutenzione delle parti comuni di un complesso edilizio. Il ricorso per cassazione denunciava, da un lato, un vizio di motivazione della sentenza e, dall'altro, la violazione dell'art. 109, commi 1 e 5, del TUIR, sostenendo che il costo fosse inerente e deducibile. La Corte ha però rilevato che i motivi erano formulati in modo non conforme ai requisiti del ricorso per cassazione e che la società non aveva riprodotto né localizzato adeguatamente gli atti essenziali, in particolare la convenzione con il Comune e la scrittura privata relativa al trasferimento dell'onere di manutenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare nel merito la deducibilità del costo. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato secondo la versione non più vigente dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e comunque privo dell'indicazione chiara di fatti decisivi omessi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione degli obblighi di specifica riproduzione e localizzazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate Euro 10.000 per spese del giudizio, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 109, commi 1 e 5, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
I componenti negativi di reddito sono deducibili se riferibili ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito; le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi imponibili.
La società invocava la norma per sostenere l'inerenza e la deducibilità del costo sostenuto per il trasferimento dell'onere di manutenzione. La Corte non ha esaminato nel merito tale questione perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Per le sentenze pubblicate dopo l'entrata in vigore della riforma del 2012, il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non come generica insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Una motivazione può essere censurata per mancanza assoluta o apparente solo se non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. La censura deve comunque confrontarsi integralmente con la motivazione impugnata.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
Chi ricorre per cassazione deve indicare con precisione il contenuto degli atti rilevanti e il luogo in cui sono stati prodotti e possono essere reperiti. Un rinvio generico alla documentazione allegata non è sufficiente.
Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve depositare, a pena di improcedibilità, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
La produzione degli atti deve consentire alla Corte di verificarne direttamente il contenuto, ferma restando la necessità della loro specifica indicazione nel ricorso.
Art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012
La riforma ha sostituito il precedente vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione con l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
La disciplina riformata si applica anche ai ricorsi contro le sentenze delle Commissioni tributarie regionali pubblicate dopo la sua entrata in vigore.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, quando dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello originariamente dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente lamentare genericamente una motivazione insufficiente o ingiusta: occorre indicare uno specifico fatto storico decisivo, discusso tra le parti e concretamente omesso dal giudice.
- I motivi devono confrontarsi puntualmente con tutte le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata. La riproduzione parziale o selettiva della motivazione può rendere il ricorso inammissibile.
- Quando la censura dipende dal contenuto di contratti, convenzioni o altri documenti, il ricorrente deve riportarne le parti rilevanti e indicare con precisione dove tali documenti sono stati prodotti e dove sono reperibili nel giudizio di legittimità.
- Un rinvio generico a un indice, a una documentazione allegata o al fascicolo processuale non soddisfa, di regola, gli obblighi di specificità e localizzazione richiesti dalla Corte di cassazione.
- La Corte di cassazione non può valutare la deducibilità o l'inerenza di un costo se il ricorso non consente di verificare il contenuto degli atti negoziali sui quali la censura si fonda.
- L'inammissibilità del ricorso impedisce normalmente l'esame delle questioni sostanziali e comporta, per la parte soccombente, il pagamento delle spese e l'eventuale raddoppio del contributo unificato.
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