Cassazione Penale, Sentenza n. 12152/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità irrogata con sentenza ex art. 444 c.p.p. per il reato di guida in stato d'ebbrezza, sostenendo che la revoca era illegittima perché si era proceduto senza verificare che il pubblico ministero avesse preventivamente avviato le necessarie iniziative esecutive. Sosteneva che l'onere di impulso spettava alla Procura e che il condannato non doveva attivarsi autonomamente; rilevava inoltre la mancata esecuzione per cause non imputabili a lui, richiamando anche il contesto pandemico del 2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito il secondo. Ha annullato l'ordinanza impugnata perché il giudice dell'esecuzione aveva revocato la pena sostitutiva senza accertare se il pubblico ministero avesse adottato le iniziative previste per l'esecuzione (ordine di esecuzione, trasmissione all'ufficio di pubblica sicurezza e notifica al condannato). La Corte ha richiamato la normativa e la giurisprudenza secondo cui l'impulso esecutivo è riservato al pubblico ministero e non grava obbligatoriamente sul condannato; ha disposto il rinvio per nuovo giudizio conforme ai principi esposti.
Norme richiamate
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada)
Richiamata per il regime della pena sostitutiva in materia di codice della strada; la Corte rileva che l'articolo rimanda alle disposizioni del d.lgs. n. 274/2000 circa le modalità esecutive del lavoro di pubblica utilità
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (art. 43 e art. 44)
Definisce la sequenza procedurale dall'irrevocabilità della sentenza fino all'inizio della prestazione: la cancelleria trasmette per estratto la sentenza al pubblico ministero che emette l'ordine di esecuzione e lo trasmette all'ufficio di pubblica sicurezza; al PM compete anche chiedere modifiche e incaricare controlli
art. 655 cod. proc. pen.
Attribuisce al pubblico ministero la cura dell'esecuzione dei provvedimenti di condanna, confermando il suo ruolo d'impulso nell'esecuzione
art. 661 cod. proc. pen.
Riguarda l'esecuzione delle pene sostitutive previste dal codice penale e viene richiamato per affermare la competenza del PM nell'avvio delle procedure esecutive
d.m. Giustizia 26 marzo 2001 (art. 5)
Indica modalità operative per l'esecuzione delle pene sostitutive e viene richiamato per precisare i compiti del pubblico ministero/autorità di polizia nella fase esecutiva
art. 186-bis cod. strada
Richiamato per collegare le disposizioni del codice della strada alle norme del d.lgs. n. 274/2000 in tema di modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità
Massime di principio
- L'avvio del procedimento esecutivo per il lavoro di pubblica utilità spetta al pubblico ministero; il condannato non è automaticamente tenuto ad attivarsi per far partire l'esecuzione, salvo che sia stato preventivamente comunicato un termine o un ordine di esecuzione
- Il giudice dell'esecuzione non può revocare la pena sostitutiva a fronte della mera mancata esecuzione materiale senza aver verificato se il pubblico ministero abbia correttamente espletato gli atti di impulso e la notifica richiesti dalla normativa
- La cancelleria deve trasmettere per estratto la sentenza al pubblico ministero e il PM deve emettere e notificare l'ordine di esecuzione all'organo di polizia e al condannato; l'assenza di tali adempimenti rende illegittima la revoca della pena
- Eventuali cause oggettive di mancata esecuzione (es. crisi pandemica) possono essere valutate, ma non esonerano l'amministrazione della necessità di rispettare la procedura formale di avvio e controllo dell'esecuzione
- In caso di omissioni procedurali nella fase esecutiva, il rimedio è l'annullamento del provvedimento che abbia pronunciato la revoca e il rinvio al giudice adito per un nuovo esame conforme ai princìpi procedurali indicati
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