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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12390/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (custode)

La controversia

Una proprietaria di natante aveva affidato a un titolare di rimessaggio per barche, con un contratto qualificato dai giudici di merito come atipico, sia l'ormeggio estivo sia la custodia invernale dell'imbarcazione in un capannone. Durante il periodo di custodia al coperto, un incendio della struttura distruggeva la barca. In primo grado veniva accertata la responsabilità del custode per omessa custodia e liquidato il danno in euro 19.000, dopo una CTU che aveva stimato un valore superiore. La sola attrice proponeva appello sul quantum e la Corte d'appello ricalcolava il danno attualizzandolo alla data della decisione, liquidando euro 24.016 oltre interessi. La ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 1223 c.c., lamentando che il giudice di merito si fosse discostato immotivatamente dalla CTU e avesse usato criteri di stima diversi; con il secondo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che tra il sinistro del 2006 e la stima il mercato nautico era crollato e che la valutazione avrebbe dovuto tener conto del minor prezzo al momento della liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte non autosufficiente/inidoneamente articolato e comunque inammissibile, perché la motivazione sul dissenso rispetto alla CTU esisteva e la scelta del criterio di stima costituiva un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della motivazione. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché investiva un fatto non specificamente dedotto in appello, era soggetto al limite della doppia conforme e, comunque, riguardava ancora una valutazione di merito sulla stima del danno. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    è richiamato come parametro della dedotta violazione nella liquidazione del danno risarcibile, ma la censura è respinta perché investe valutazioni di merito sulla stima del bene e sulla motivazione del dissenso rispetto alla CTU.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    il motivo di ricorso per omesso esame è ritenuto inammissibile perché diretto a censurare un fatto non specificamente devoluto in appello e comunque già valutato nei due gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    è richiamato quale norma inseritrice della previsione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudice di merito può disattendere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio purché dia conto, in modo non apparente, delle ragioni del dissenso.
  • La scelta del criterio di stima del danno e la valutazione del valore di un bene sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto non risulta specificamente devoluto al giudice di appello o quando la doglianza mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. incontra il limite dell'identità dell'accertamento compiuto nei due gradi di merito.
  • La mera contestazione del quantum risarcitorio, senza indicare un preciso vizio motivazionale o la mancata considerazione di un fatto storico decisivo, non consente un riesame del merito in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno da prodotto difettoso
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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