Cassazione Civile, Ordinanza n. 18200/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, rilevando la sopravvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e l'assenza di diniego da parte dell'Ufficio. Le spese sono state poste a carico di chi le ha sostenute.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva definito la controversia in senso sfavorevole all'erario. La società contribuente si era costituita con controricorso e, successivamente, aveva chiesto la sospensione del giudizio deducendo di avere presentato istanza di definizione della lite ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla l. n. 136/2018, documentando anche il versamento della prima rata dovuta. La parte resistente ha poi insistito per la dichiarazione di estinzione del giudizio. La Corte ha verificato che l'ufficio non aveva opposto diniego ai sensi dell'art. 6, comma 12, del medesimo decreto.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La presentazione dell'istanza di definizione della controversia e il pagamento della prima rata consentono di chiedere la sospensione del giudizio pendente.
art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
In mancanza di diniego dell'ufficio, la definizione agevolata produce l'effetto estintivo del giudizio.
l. 17 dicembre 2018, n. 136
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata quale base normativa della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la parte contribuentе documenta di avere aderito alla definizione agevolata della lite e di avere versato quanto dovuto nei termini previsti, il giudizio pendente può essere sospeso e, in assenza di diniego dell'amministrazione finanziaria, dichiarato estinto.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata presuppone la verifica formale dei requisiti previsti dalla disciplina speciale e non richiede una decisione sul merito della pretesa tributaria.
- In caso di estinzione del processo per intervenuta definizione della controversia, le spese vengono regolate ponendole a carico di chi le ha sostenute, salvo diversa disciplina speciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18177/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18178/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18179/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18180/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18186/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18187/2022 del 07/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →