Cassazione Penale, Sentenza n. 25094/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato, qualificato come collaboratore di giustizia, che sta espiando una pena di 7 anni e 7 mesi di reclusione. Dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Roma aveva chiesto, da un lato, la detenzione domiciliare speciale prevista per i collaboratori di giustizia e, dall’altro, il differimento dell’esecuzione della pena, anche in forma di detenzione domiciliare, per ragioni di salute. Il Tribunale ha respinto entrambe le istanze: per la misura speciale ha ritenuto non formulabile una prognosi favorevole di cessata pericolosità sociale, valorizzando un procedimento per associazione mafiosa con condanna di primo grado per il periodo 2019-2021, un ulteriore reato in materia di armi commesso in contesto di criminalità organizzata nel maggio 2023, la precedente ammissione alla detenzione domiciliare e la reiterata violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari; per il differimento per motivi di salute ha ritenuto che il quadro clinico fosse limitato a disturbi dell’umore, difficoltà di concentrazione e insonnia, non tali da imporre la sospensione dell’esecuzione intramuraria. Con il ricorso per cassazione il difensore ha dedotto, sul primo punto, violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la relazione sanitaria del 4 aprile 2025 aveva espresso incompatibilità con il regime carcerario per rischio di peggioramento del quadro psichico, ideazione suicidaria e comportamenti autolesivi, e che il Tribunale si era discostato immotivatamente da tale esito; sul secondo punto ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la pericolosità era stata desunta in modo generico da precedenti e carichi pendenti, nonostante un parere favorevole della Procura nazionale antimafia attestasse l’assenza di pericolosità attuale. Il Procuratore generale aveva chiesto l’inammissibilità del ricorso, ma la Corte ha esaminato il merito e ha ritenuto entrambi i motivi infondati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale di sorveglianza sia sul diniego del differimento della pena per motivi di salute, perché il quadro descritto non integrava una patologia grave incompatibile con il carcere né una situazione non trattabile in ambiente penitenziario, sia sul diniego della detenzione domiciliare speciale, perché mancava un sufficiente ravvedimento e non poteva escludersi la persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, anche alla luce di reati recenti e di violazioni pregresse delle prescrizioni. La Corte ha inoltre valorizzato il principio per cui la condizione di collaboratore di giustizia non comporta alcun automatismo favorevole, essendo sempre necessario un accertamento concreto della revisione critica delle pregresse scelte criminali e dell’assenza di collegamenti attuali con ambienti criminali.
Norme richiamate
art. 16-novies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 conv. l. 15 marzo 1991, n. 82
La detenzione domiciliare speciale per collaboratori di giustizia richiede, oltre ai presupposti formali e al parere della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, il ravvedimento del condannato e l’assenza di elementi che facciano ritenere collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
art. 47-ter ord. pen.
Richiamato come base normativa della richiesta di detenzione domiciliare e del differimento dell’esecuzione della pena, ma nel caso concreto ritenuto non concedibile per difetto dei presupposti.
art. 147 c.p.
Richiamato quale fondamento del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per ragioni di salute; la Corte ribadisce che occorre una patologia grave o una incompatibilità concreta con il regime carcerario.
art. 176 c.p.
Citato nel comma 4 dell’art. 16-novies come limite derogabile nei casi previsti dalla disciplina speciale.
art. 30-ter ord. pen.
Citato nel comma 4 dell’art. 16-novies tra le disposizioni rispetto alle quali la disciplina speciale può operare in deroga.
art. 416-bis c.p.
Richiamato come indice di attuale e significativa pericolosità del condannato, valorizzato nel giudizio sul diniego della misura.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato per l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Per il differimento dell’esecuzione della pena per motivi di salute non basta l’esistenza di difficoltà psicologiche o di disagio nell’adattamento al carcere: occorre una patologia grave, fisica o psichica, che renda la detenzione incompatibile con la dignità umana o non adeguatamente trattabile in ambiente penitenziario.
- Il giudice di sorveglianza deve compiere una valutazione comparativa tra le esigenze di tutela della salute del condannato e le esigenze di sicurezza connesse alla sua pericolosità, verificando in concreto sia l’adeguatezza delle cure disponibili in carcere sia le possibili conseguenze del mantenimento del regime detentivo.
- Nella disciplina speciale per i collaboratori di giustizia la collaborazione non produce automatismi favorevoli: il Tribunale deve accertare concretamente il ravvedimento, inteso come effettiva e consapevole revisione critica delle pregresse scelte criminali.
- Ai fini della misura speciale è decisiva anche l’assenza di elementi idonei a far ritenere collegamenti attuali con la criminalità organizzata o eversiva; reati recenti e violazioni delle prescrizioni possono legittimamente incidere negativamente sul giudizio prognostico.
- La motivazione del diniego è legittima quando il giudice di merito valorizza dati clinici oggettivi e dati criminologici attuali, senza essere vincolato in modo automatico alle conclusioni di una relazione sanitaria o a un parere favorevole dell’autorità requirente.
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