Ordinanza n. 102/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 92/2026, resa tra le parti, pubblicata in data 13 febbraio 2026 (non notificata), resa nel giudizio r.g. 140/2026, nell’ambito del quale l’odierna appellante aveva richiesto l’annullamento, previa sospensione: - del provvedimento di reiezione n. -OMISSIS- del 20 novembre 2025, adottato dall’INPS sulla domanda di Cassa Integrazione Ordinaria inviata dalla istante in data 3 ottobre 2025, protocollo n. INPS.-OMISSIS-, richiesta per il periodo dal 22 settembre 2025 al 21 dicembre 2025; - del provvedimento prot.n. INPS.CMBDR.-OMISSIS- del 15 dicembre 2025 con cui l’INPS tramite il portale dedicato, ha comunicato all’odierna ricorrente il rigetto del richiesto riesame e la conseguente reiezione della pratica; - della comunicazione inserita all’interno del portale dell’Amministrazione odierna resistente, trasmessa anche via pec alla Società istante in 1 data 7 gennaio 2025, con cui l’Inps, nel rigettare il ricorso amministrativo del 19 dicembre 2025, ha comunicato “che la ricevuta con numero di protocollo informatico inps.-OMISSIS- deve essere considerata nulla a tutti gli effetti”; - di ogni altro presupposto connesso o conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione Seconda, che aveva respinto la domanda cautelare contro il rigetto della domanda di Cassa Integrazione Ordinaria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente CIGO)
Prevale il privato
La controversia
La società, la cui attività produttiva era stata interrotta a seguito di un grave incendio verificatosi il 21 settembre 2025, ha impugnato i provvedimenti con cui l'INPS aveva respinto la domanda di Cassa Integrazione Ordinaria relativa al periodo dal 22 settembre al 21 dicembre 2025, nonché il successivo riesame e ricorso amministrativo. Ha dedotto la propria totale estraneità all'incendio, anche alla luce del verbale dei vigili del fuoco, e ha invocato l'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 148/2015 e l'art. 1, comma 3, del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442. In appello cautelare ha inoltre offerto di prestare una fideiussione a garanzia delle somme eventualmente erogate dall'INPS, in pendenza dell'accertamento penale sull'evento.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR, rilevando il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dall'aggravamento della situazione finanziaria dell'impresa, dalla riduzione della produzione e dalla necessità di sostenere il costo del personale. Ha valorizzato le finalità sociali e assistenziali della CIGO e ha ritenuto che l'assenza di una sentenza penale definitiva non fosse preclusiva alla concessione della misura. La sospensione cautelare è stata tuttavia subordinata alla prestazione, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, di un contratto autonomo di garanzia mediante fideiussione bancaria a prima richiesta, per un importo pari a dodici mensilità di CIGO. L'escussione è stata subordinata alla comunicazione della decisione conclusiva del giudizio e alla soccombenza dell'appellante. Il TAR è stato incaricato di fissare con priorità l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 11, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare deciso dal giudice amministrativo di secondo grado.
art. 55, comma 2, c.p.a.
Il giudice ha ritenuto insussistenti le condizioni ostative alla subordinazione della misura cautelare alla prestazione di una garanzia.
art. 55, comma 11, c.p.a.
Ha imposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la fissazione prioritaria dell'udienza di merito.
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 148/2015
Norma invocata dalla società quale base per il riconoscimento della Cassa Integrazione Ordinaria in relazione all'evento che aveva determinato l'interruzione dell'attività.
art. 1, comma 3, D.M. 15 aprile 2016, n. 95442
Norma regolamentare invocata dalla società a sostegno della domanda di Cassa Integrazione Ordinaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'assenza di una sentenza penale definitiva relativa all'evento che ha determinato l'interruzione dell'attività produttiva non preclude di per sé la concessione provvisoria di un beneficio assistenziale, quando la controversia amministrativa resti pendente e non emergano specifiche condizioni ostative.
- Quando sussista un pericolo di danno grave e irreparabile per la situazione finanziaria dell'impresa e per la salvaguardia dei posti di lavoro, il giudice amministrativo può accordare la tutela cautelare subordinandola alla prestazione di un'adeguata garanzia, secondo modalità idonee a tutelare l'amministrazione dal rischio di erogazioni non dovute.
- La garanzia cautelare può essere strutturata mediante fideiussione bancaria a prima richiesta, con escussione subordinata alla decisione conclusiva del giudizio e alla soccombenza della parte beneficiaria della misura, in modo da bilanciare l'urgenza della tutela con la salvaguardia dell'interesse finanziario pubblico.
- La concessione della tutela cautelare può essere accompagnata dalla fissazione prioritaria dell'udienza di merito quando siano coinvolti rilevanti interessi pubblici e privati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 837/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 839/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 150/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 151/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 152/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 180/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →