Corte di giustizia, Sentenza C-523/18
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2019. — Engie Cartagena S.L. contro Ministerio para la Transición Ecológica. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Norme comuni – Direttiva 2003/54/CE – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafo 2 – Obblighi relativi al servizio pubblico – Nozione – Normativa nazionale – Finanziamento dei piani per l’efficienza energetica – Designazione di produttori di energia elettrica – Contributo obbligatorio. — Causa C-523/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio dell’Audiencia Nacional, ha escluso che un contributo obbligatorio posto a carico di specifici produttori di energia elettrica per finanziare piani di efficienza energetica rientri nella nozione di obbligo di servizio pubblico della direttiva 2009/72. Il fatto che le somme siano destinate a misure pubbliche di interesse generale non trasforma il contributo in un obbligo di servizio pubblico, se alle imprese non è imposto alcun obbligo di prestazione sul mercato. Non occorre quindi verificare i requisiti di chiarezza, trasparenza, non discriminazione e verificabilità richiesti per tali obblighi.
Contributo obbligatorio imposto a produttori di energia elettrica per finanziare piani pubblici di risparmio ed efficienza energetica: se integri un obbligo di servizio pubblico ai sensi della direttiva 2009/72/CE
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE debba essere interpretato nel senso che un contributo finanziario imposto dalla legge a determinate imprese produttrici di energia elettrica, destinato a finanziare piani per il risparmio e l’efficienza energetica gestiti da un’autorità pubblica, costituisca un obbligo relativo al servizio pubblico; in caso affermativo, se tale obbligo sia chiaramente definito, trasparente, non discriminatorio e verificabile.
Principio di diritto
Un contributo finanziario imposto a determinate imprese produttrici di energia elettrica per finanziare piani pubblici di risparmio ed efficienza energetica non costituisce, di per sé, un obbligo relativo al servizio pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE, perché non impone alle imprese interessate alcun vincolo che limiti la loro libertà di operare nel mercato né le obbliga a fornire beni o servizi diversi da quelli che avrebbero offerto in base al proprio interesse commerciale. La sola destinazione del gettito a finalità di interesse generale non basta a ricondurre la misura alla nozione di servizio pubblico.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 106 TFUE
- Direttiva 2003/54/CE
- Direttiva 2009/72/CE
- Regolamento (CEE) n. 1191/69
- Regolamento (CEE) n. 3577/92
- Regolamento (CE) n. 1370/2007
- Regolamento (UE) 2017/352
- Direttiva 2006/32/CE
- Direttiva 2004/8/CE
Contributo obbligatorio ai produttori di energia elettrica e nozione di obbligo di servizio pubblico
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Audiencia Nacional (Spagna) in materia di mercato interno dell’energia elettrica. La questione nasce dalla normativa spagnola che ha imposto a determinate imprese produttrici di energia elettrica un contributo obbligatorio destinato a finanziare piani nazionali di risparmio ed efficienza energetica gestiti dall’IDAE.
Fatti e procedimento principale
Engie Cartagena SL ha impugnato dinanzi al giudice spagnolo il decreto applicativo del Real Decreto-ley 14/2010, chiedendone l’annullamento e il ristoro delle somme versate. La società sosteneva che il contributo fosse incompatibile con i principi elaborati dalla Corte nelle sentenze Federutility e ANODE in materia di obblighi di servizio pubblico nel settore energetico.
Normativa rilevante
La Corte ha esaminato principalmente l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE, che consente agli Stati membri di imporre, nell’interesse economico generale, obblighi di servizio pubblico alle imprese elettriche, purché siano chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili. La direttiva 2009/72 ha sostituito la direttiva 2003/54, la cui disposizione corrispondente era sostanzialmente identica. Sono richiamati anche l’articolo 106 TFUE e, come termini di raffronto, le definizioni di obblighi di servizio pubblico contenute in atti settoriali come il regolamento n. 1370/2007, il regolamento n. 3577/92 e il regolamento 2017/352.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se un contributo finanziario imposto a produttori di energia elettrica per finanziare piani pubblici di efficienza energetica possa essere qualificato come obbligo relativo al servizio pubblico;
- in caso affermativo, se tale obbligo soddisfi i requisiti di definizione chiara, trasparenza, non discriminazione e verificabilità.
Ragionamento della Corte
La Corte ha anzitutto precisato che la nozione di obbligo di servizio pubblico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 è una nozione autonoma di diritto dell’Unione. Il richiamo del considerando 50 alla definizione nazionale non altera tale autonomia, ma riguarda solo il potere degli Stati membri di decidere se imporre obblighi e quale contenuto attribuire loro, nel rispetto del diritto dell’Unione.
La Corte ha poi ricostruito la nozione alla luce del testo della direttiva e della giurisprudenza. Un obbligo di servizio pubblico, nel senso della direttiva, presuppone un intervento pubblico nel funzionamento del mercato che imponga alle imprese elettriche di comportarsi secondo criteri fissati dall’autorità pubblica, limitando la loro libertà economica; in assenza di tale vincolo, non vi è obbligo di servizio pubblico. In questa prospettiva, la Corte ha utilizzato anche il significato convergente della nozione in altri regolamenti UE di settore, nei quali l’elemento essenziale è che l’operatore non assumerebbe quell’obbligo se considerasse soltanto il proprio interesse commerciale.
Applicando tali criteri, la Corte ha osservato che il contributo spagnolo non imponeva alle imprese alcun obbligo di fornire beni o servizi, né condizionava la loro attività nel mercato elettrico. Esso si limitava a imporre un onere finanziario, la cui finalità ultima era il finanziamento di misure di risparmio ed efficienza energetica gestite da un ente pubblico. Tuttavia, la destinazione del gettito a un obiettivo di interesse generale non basta a trasformare il pagamento del contributo in un obbligo di servizio pubblico. La circostanza che in passato tali piani fossero stati finanziati attraverso il sistema elettrico nel suo complesso, anziché mediante prelievi su singoli produttori, è stata ritenuta irrilevante per qualificare la natura della misura.
La Corte ha inoltre distinto questa fattispecie dalle misure esaminate nelle sentenze Federutility, ENEL e ANODE, poiché in quei casi erano in gioco condizioni di fornitura di beni o servizi nel mercato, mentre qui si trattava di un mero obbligo di contribuzione finanziaria.
Decisione
La Corte ha risposto che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE dev’essere interpretato nel senso che un contributo finanziario imposto a determinate imprese produttrici di energia elettrica per finanziare piani per il risparmio e l’efficienza energetica gestiti da un’autorità pubblica non costituisce un obbligo relativo al servizio pubblico. Di conseguenza, non era necessario esaminare la seconda questione pregiudiziale sui requisiti di chiarezza, trasparenza, non discriminazione e verificabilità.
Principio affermato
La nozione di obbligo di servizio pubblico ex articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 richiede un vincolo sostanziale imposto alle imprese elettriche sul modo di operare nel mercato; un semplice prelievo economico finalizzato a finanziare politiche pubbliche di efficienza energetica non vi rientra.
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