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Sentenza

Sentenza n. 2703/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Inerzia dell’ASP nell’erogare alla minore un trattamento individualizzato con metodo ABA; con motivi aggiunti, proposta contrattuale di trattamento riabilitativo consegnata il 29 settembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori di minore)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno chiesto l’accertamento del diritto della figlia a ricevere dall’ASP, direttamente o mediante rimborso delle prestazioni private, un trattamento cognitivo-comportamentale con metodo ABA, inizialmente richiesto per almeno 6 ore settimanali, e la condanna dell’Azienda a predisporlo, oltre al risarcimento delle spese sostenute, quantificate in € 12.365,00 e da aggiornare per le ulteriori spese documentate. Hanno dedotto che, nonostante la diagnosi e le prescrizioni specialistiche, l’ASP forniva soltanto tre ore settimanali di logopedia e un’ora di neuropsicomotricità, senza il trattamento ABA richiesto; l’invito formale del 7 maggio 2025 era rimasto senza risposta. Il giudizio era stato riassunto davanti al TAR dopo che il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, aveva declinato la giurisdizione. Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato la proposta di contratto di trattamento riabilitativo del 29 settembre 2025. L’istruttoria tecnica ha riguardato le patologie della minore e il trattamento più adeguato.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione esclusiva sulla domanda di specifica prestazione sanitaria a carico del servizio sanitario, quando è richiesta l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, anche omesso. Sulla base della CTU ha accolto il ricorso introduttivo: la minore presenta, tra l’altro, disturbo dello spettro autistico di livello 3, deficit cognitivo moderato e grave compromissione del linguaggio; l’ASP deve elaborare un piano che includa trattamento comportamentale ABA, logopedia integrata nel framework ABA, parent training strutturato, supporto scolastico, monitoraggio neurologico, follow-up auxoendocrinologico e approfondimento neurogenetico familiare. L’ABA deve avere intensità non inferiore a 10 ore settimanali, con progressione verso 15-20 ore in relazione alla risposta individuale, durata di almeno 3-5 anni, rivalutazione semestrale degli obiettivi e dell’intensità, supervisione unitaria e misurazione sistematica degli esiti. Se il piano non è attivato entro 20 giorni dalla comunicazione della sentenza, i genitori possono avviare il percorso presso strutture di propria fiducia, con rimborso delle spese documentate da parte dell’ASP; la terapia privata può essere sostituita da quella eventualmente offerta dall’Azienda. È stata accolta anche la domanda risarcitoria: l’ASP deve, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, formulare una proposta di pagamento per le fatture agli atti e per quelle ulteriori emesse prima della pubblicazione della sentenza; accettata la proposta, il pagamento deve avvenire entro 20 giorni, con interessi e rivalutazione di legge. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché rivolti contro una proposta contrattuale priva di effetti. Spese di lite compensate; spese di CTU a carico dell’ASP.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    “la giurisdizione relativa alla richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del SSN/SSR appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici di cui all’art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a., là dove è richiesta l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, da rinvenirsi anche nell’omissione provvedimentale dell’amministrazione sulla specifica richiesta di erogazione da parte dell’interessato”.

    La domanda di una specifica prestazione sanitaria a carico del servizio sanitario rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa quando presuppone l’intermediazione dell’amministrazione, anche se questa si manifesta nell’omissione di provvedere sulla richiesta.

  • art. 1, comma 7, d.lgs. 502/1992

    “Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Inoltre: sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate; c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell’economicità nell’impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell’assistenza”.

    Sono a carico del servizio sanitario le prestazioni assistenziali che, rispetto alle condizioni cliniche, assicurano un beneficio significativo supportato da evidenze scientifiche e risultano efficaci, appropriate ed efficienti nell’impiego delle risorse.

  • art. 3-septies, commi 4 e 5, d.lgs. 502/1992

    “Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative”.

    Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprendono gli interventi di particolare rilevanza terapeutica e intensa componente sanitaria relativi, tra le altre, all’area materno-infantile e alla disabilità.

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    “sono garantite alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche”.

    Alle persone con disturbi dello spettro autistico devono essere garantiti cura e trattamento individualizzato basati sulle evidenze scientifiche; nel caso deciso, tale obbligo comporta l’elaborazione del piano terapeutico comprensivo del trattamento ABA indicato dalla CTU.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    “Ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a. – attesa anche la necessità di attivare urgentemente il piano, segnalata dal c.t.u. - deve altresì disporsi che, decorsi venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, qualora non sia stato attivato il descritto piano terapeutico, potrà provvedere a tal fine, autonomamente, presso strutture di propria fiducia, parte ricorrente, con obbligo di rimborso delle relative spese da parte dell’amministrazione, previa rendicontazione ed esibizione di prova documentale; con gli opportuni accorgimenti, la terapia somministrata privatamente potrà essere sostituita da quella eventualmente offerta dall’A.S.P.”

    Il giudice può conformare la tutela imponendo l’attivazione urgente del piano e consentendo, in caso di inerzia protratta oltre il termine fissato, l’esecuzione presso strutture private con rimborso delle spese documentate.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    “Infine - sempre alla luce delle considerazioni sopra esposte in merito alla necessità che l’amministrazione garantisca il trattamento ABA, qualora questo, come nel caso di specie, debba ritenersi necessario - va altresì accolta la domanda risarcitoria, ai sensi dell’art. 34, co. 4 c.p.a., e per l’effetto deve disporsi che l’A.S.P. di Palermo, entro il termine di giorni 30 dalla ricezione di tutta la documentazione a tal fine offerta da parte ricorrente, proponga a questa il pagamento dell’importo corrispondente alle fatture agli atti del presente giudizio ed a quelle ulteriori emesse in data anteriore alla pubblicazione della presente sentenza, relative al trattamento ABA fruito dalla minore -OMISSIS-; entro venti giorni dall’accettazione di parte ricorrente, l’amministrazione dovrà provvedere al pagamento del detto importo, oltre interessi e rivalutazione come per legge.”

    La tutela risarcitoria può essere conformata disponendo che l’amministrazione formuli una proposta di pagamento per le spese documentate sostenute per il trattamento necessario e che, una volta accettata, proceda al pagamento con interessi e rivalutazione.

Massime di principio

  • La richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del SSN o del SSR appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici quando presuppone l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, ricompresa anche l’omissione dell’amministrazione sulla richiesta di erogazione.
  • Per le persone con disturbi dello spettro autistico, i LEA garantiscono diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato fondato sulle più avanzate evidenze scientifiche; quando l’istruttoria tecnica accerta la necessità del trattamento ABA, l’azienda sanitaria deve predisporre un piano terapeutico adeguato alle esigenze individuali, con intensità e durata definite e periodica rivalutazione.
  • Nelle controversie caratterizzate da valutazioni tecnico-scientifiche complesse ed evolutive, la CTU è uno strumento di controllo della correttezza delle valutazioni amministrative, volto a verificare travisamenti, carenze istruttorie, illogicità o inattendibilità, e non sostituisce in via generale le valutazioni riservate all’amministrazione. Il giudice può recepire le conclusioni tecniche specialistiche, salvo che risultino affette da evidenti carenze istruttorie o illogicità.
  • Quando un trattamento sanitario necessario non è tempestivamente attivato dall’azienda sanitaria entro il termine stabilito dal giudice, può essere consentito all’interessato di attuarlo presso strutture di propria fiducia, con rimborso delle spese previa rendicontazione e prova documentale, ferma la possibile sostituzione con la prestazione pubblica successivamente offerta.
  • La proposta contrattuale priva di effetti non è impugnabile per difetto di interesse; i motivi aggiunti diretti contro un atto meramente propositivo sono quindi inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieGiurisdizione e ripartoIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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