Sentenza n. 2703/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia dell’ASP nell’erogare alla minore un trattamento individualizzato con metodo ABA; con motivi aggiunti, proposta contrattuale di trattamento riabilitativo consegnata il 29 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di minore)
Prevale il privato
La controversia
I genitori hanno chiesto l’accertamento del diritto della figlia a ricevere dall’ASP, direttamente o mediante rimborso delle prestazioni private, un trattamento cognitivo-comportamentale con metodo ABA, inizialmente richiesto per almeno 6 ore settimanali, e la condanna dell’Azienda a predisporlo, oltre al risarcimento delle spese sostenute, quantificate in € 12.365,00 e da aggiornare per le ulteriori spese documentate. Hanno dedotto che, nonostante la diagnosi e le prescrizioni specialistiche, l’ASP forniva soltanto tre ore settimanali di logopedia e un’ora di neuropsicomotricità, senza il trattamento ABA richiesto; l’invito formale del 7 maggio 2025 era rimasto senza risposta. Il giudizio era stato riassunto davanti al TAR dopo che il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, aveva declinato la giurisdizione. Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato la proposta di contratto di trattamento riabilitativo del 29 settembre 2025. L’istruttoria tecnica ha riguardato le patologie della minore e il trattamento più adeguato.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione esclusiva sulla domanda di specifica prestazione sanitaria a carico del servizio sanitario, quando è richiesta l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, anche omesso. Sulla base della CTU ha accolto il ricorso introduttivo: la minore presenta, tra l’altro, disturbo dello spettro autistico di livello 3, deficit cognitivo moderato e grave compromissione del linguaggio; l’ASP deve elaborare un piano che includa trattamento comportamentale ABA, logopedia integrata nel framework ABA, parent training strutturato, supporto scolastico, monitoraggio neurologico, follow-up auxoendocrinologico e approfondimento neurogenetico familiare. L’ABA deve avere intensità non inferiore a 10 ore settimanali, con progressione verso 15-20 ore in relazione alla risposta individuale, durata di almeno 3-5 anni, rivalutazione semestrale degli obiettivi e dell’intensità, supervisione unitaria e misurazione sistematica degli esiti. Se il piano non è attivato entro 20 giorni dalla comunicazione della sentenza, i genitori possono avviare il percorso presso strutture di propria fiducia, con rimborso delle spese documentate da parte dell’ASP; la terapia privata può essere sostituita da quella eventualmente offerta dall’Azienda. È stata accolta anche la domanda risarcitoria: l’ASP deve, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, formulare una proposta di pagamento per le fatture agli atti e per quelle ulteriori emesse prima della pubblicazione della sentenza; accettata la proposta, il pagamento deve avvenire entro 20 giorni, con interessi e rivalutazione di legge. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché rivolti contro una proposta contrattuale priva di effetti. Spese di lite compensate; spese di CTU a carico dell’ASP.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
“la giurisdizione relativa alla richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del SSN/SSR appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici di cui all’art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a., là dove è richiesta l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, da rinvenirsi anche nell’omissione provvedimentale dell’amministrazione sulla specifica richiesta di erogazione da parte dell’interessato”.
La domanda di una specifica prestazione sanitaria a carico del servizio sanitario rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa quando presuppone l’intermediazione dell’amministrazione, anche se questa si manifesta nell’omissione di provvedere sulla richiesta.
art. 1, comma 7, d.lgs. 502/1992
“Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Inoltre: sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate; c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell’economicità nell’impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell’assistenza”.
Sono a carico del servizio sanitario le prestazioni assistenziali che, rispetto alle condizioni cliniche, assicurano un beneficio significativo supportato da evidenze scientifiche e risultano efficaci, appropriate ed efficienti nell’impiego delle risorse.
art. 3-septies, commi 4 e 5, d.lgs. 502/1992
“Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative”.
Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprendono gli interventi di particolare rilevanza terapeutica e intensa componente sanitaria relativi, tra le altre, all’area materno-infantile e alla disabilità.
art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
“sono garantite alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche”.
Alle persone con disturbi dello spettro autistico devono essere garantiti cura e trattamento individualizzato basati sulle evidenze scientifiche; nel caso deciso, tale obbligo comporta l’elaborazione del piano terapeutico comprensivo del trattamento ABA indicato dalla CTU.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
“Ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a. – attesa anche la necessità di attivare urgentemente il piano, segnalata dal c.t.u. - deve altresì disporsi che, decorsi venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, qualora non sia stato attivato il descritto piano terapeutico, potrà provvedere a tal fine, autonomamente, presso strutture di propria fiducia, parte ricorrente, con obbligo di rimborso delle relative spese da parte dell’amministrazione, previa rendicontazione ed esibizione di prova documentale; con gli opportuni accorgimenti, la terapia somministrata privatamente potrà essere sostituita da quella eventualmente offerta dall’A.S.P.”
Il giudice può conformare la tutela imponendo l’attivazione urgente del piano e consentendo, in caso di inerzia protratta oltre il termine fissato, l’esecuzione presso strutture private con rimborso delle spese documentate.
art. 34, comma 4, c.p.a.
“Infine - sempre alla luce delle considerazioni sopra esposte in merito alla necessità che l’amministrazione garantisca il trattamento ABA, qualora questo, come nel caso di specie, debba ritenersi necessario - va altresì accolta la domanda risarcitoria, ai sensi dell’art. 34, co. 4 c.p.a., e per l’effetto deve disporsi che l’A.S.P. di Palermo, entro il termine di giorni 30 dalla ricezione di tutta la documentazione a tal fine offerta da parte ricorrente, proponga a questa il pagamento dell’importo corrispondente alle fatture agli atti del presente giudizio ed a quelle ulteriori emesse in data anteriore alla pubblicazione della presente sentenza, relative al trattamento ABA fruito dalla minore -OMISSIS-; entro venti giorni dall’accettazione di parte ricorrente, l’amministrazione dovrà provvedere al pagamento del detto importo, oltre interessi e rivalutazione come per legge.”
La tutela risarcitoria può essere conformata disponendo che l’amministrazione formuli una proposta di pagamento per le spese documentate sostenute per il trattamento necessario e che, una volta accettata, proceda al pagamento con interessi e rivalutazione.
Massime di principio
- La richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del SSN o del SSR appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici quando presuppone l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, ricompresa anche l’omissione dell’amministrazione sulla richiesta di erogazione.
- Per le persone con disturbi dello spettro autistico, i LEA garantiscono diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato fondato sulle più avanzate evidenze scientifiche; quando l’istruttoria tecnica accerta la necessità del trattamento ABA, l’azienda sanitaria deve predisporre un piano terapeutico adeguato alle esigenze individuali, con intensità e durata definite e periodica rivalutazione.
- Nelle controversie caratterizzate da valutazioni tecnico-scientifiche complesse ed evolutive, la CTU è uno strumento di controllo della correttezza delle valutazioni amministrative, volto a verificare travisamenti, carenze istruttorie, illogicità o inattendibilità, e non sostituisce in via generale le valutazioni riservate all’amministrazione. Il giudice può recepire le conclusioni tecniche specialistiche, salvo che risultino affette da evidenti carenze istruttorie o illogicità.
- Quando un trattamento sanitario necessario non è tempestivamente attivato dall’azienda sanitaria entro il termine stabilito dal giudice, può essere consentito all’interessato di attuarlo presso strutture di propria fiducia, con rimborso delle spese previa rendicontazione e prova documentale, ferma la possibile sostituzione con la prestazione pubblica successivamente offerta.
- La proposta contrattuale priva di effetti non è impugnabile per difetto di interesse; i motivi aggiunti diretti contro un atto meramente propositivo sono quindi inammissibili.
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