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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37266/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del lodo arbitrale e della decisione d'appello per più censure: nullità della cessione del contratto di appalto per cessione di ramo d'azienda ai sensi della legge n.55/1990 (art.18), vizio di successione societaria e incompetenza sostanziale rispetto alla mandante soppressa; omessa pronuncia o carenza di motivazione su singoli motivi di gravame; errata valutazione sulla decadenza dalle riserve e sulla tempestiva comunicazione del verbale di collaudo; nullità della clausola compromissoria per difetto di potere rappresentativo del sottoscrittore; mancata esibizione del registro di contabilità; e rilievi sulla competenza arbitrale in relazione a domande di arricchimento senza causa

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Regione Calabria. Gran parte dei motivi sono stati dichiarati inammissibili per carenza del requisito di autosufficienza del ricorso (mancata trascrizione o riassunto delle parti decisive dei motivi di appello), per genericità e per mancato confronto specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Sui profili di merito affrontati, la Corte ha confermato che: il mandato o la rappresentanza possono sopravvivere a vicende societarie nel quadro della responsabilità solidale delle imprese riunite; la clausola compromissoria non è automaticamente autonoma quando l'invalidità del contratto deriva da una ragione esterna comune al contratto e alla clausola (e che il comportamento dell'amministrazione esecutiva può sanare un difetto di potere rappresentativo); gli arbitri erano competenti a esaminare anche domande accessorie come l'arricchimento senza causa se ricomprese nella clausola compromissoria; e che l'onere di prova sulla tempestività delle riserve gravava sull'appaltatore e non è stato assolto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in Euro 8.000,00 oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 366 cod. proc. civ., n. 6

    Principio di autosufficienza: il ricorso per cassazione deve esporre compiutamente i motivi impugnatori, riproducendo le parti rilevanti del gravame per consentire alla Corte di verificarne la rilevanza; la mancata osservanza rende il motivo inammissibile

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte richiede che la decisione si limiti a decidere le questioni effettivamente dedotte e che il ricorrente contesti specificamente la ratio decidendi impugnata

  • art. 360 cod. proc. civ., primo comma, nn. 3 e 4

    Criteri di ammissibilità e motivazione dei motivi di cassazione: i vizi invocati devono essere specificamente riferibili alla decisione impugnata; la Corte ha applicato tali criteri per dichiarare inammissibili molte censure generiche

  • art. 808 cod. proc. civ., secondo comma

    Il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria; se la causa di invalidità è esterna e comune al contratto e alla clausola, anche la clausola è invalida, salvo che l'ente abbia successivamente convalidato il contratto con comportamenti esecutivi

  • legge n. 55 del 1990, art. 18

    Norma rilevante sulle cessioni nei contratti pubblici: la Corte ha ricordato che la nullità per cessione vietata va dedotta e provata con specificità; tuttavia, molte censure basate su questa norma sono risultate inammissibili per difetto di autosufficienza del ricorso

  • art. 1418 cod. civ.

    Nullità del negozio: la Corte richiama il principio generale sulla nullità, utilizzato per valutare quando l'invalidità del contratto investe anche la clausola compromissoria

  • art. 1444 cod. civ.

    Possibilità di convalida del contratto da parte dell'ente che aveva il potere di impugnare l'invalidità: l'esecuzione volontaria del contratto può comportare sanatoria del vizio fomentato da eccesso di potere o difetto di rappresentanza

  • norme sul procedimento di appalto e collaudo (d.P.R. n. 554/1999 e r.d. n. 350/1895, riferimenti recitati)

    Richiamate in relazione ai profili di decadenza dalle riserve e alle formalità di comunicazione del verbale di collaudo; la Corte ha ribadito che l'onere della prova sulla tempestività grava su chi deduce la tempestività e che il mancato esibire il registro contabile può determinare l'assenza di prova

Massime di principio

  • In Cassazione è imprescindibile il principio di autosufficienza: riprodurre integralmente o riassumere nel ricorso le parti essenziali dei motivi di merito che si intendono impugnare, altrimenti le censure saranno dichiarate inammissibili
  • Non possono essere accolte censure nuove in sede di impugnazione se non erano state proposte in primo grado o nel giudizio arbitrale; questioni 'nuove' risultano inammissibili
  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti né la valutazione probatoria degli arbitri o del giudice d'appello salvo vizi di diritto chiaramente indicati e autosufficienti nel ricorso
  • La clausola compromissoria è autonoma ma non sempre immune dall'invalidità comune al contratto: se l'invalidità deriva da una causa esterna e comune (es. mancanza di potere dell'ente), anche la clausola può essere nulla, salvo che l'ente abbia convalidato il contratto con comportamenti esecutivi
  • L'onere di provare la tempestività della iscrizione delle riserve nel registro di contabilità grava sull'appaltatore; l'assenza o la mancata esibizione dei documenti rilevanti può comportare il rigetto della pretesa per decadenza
  • Le trasformazioni societarie (cessione ramo d'azienda, fusioni successive) richiedono un'analisi fattuale e giuridica specifica per stabilire gli effetti sulla titolarità del contratto; una fusione successiva non sanifica automaticamente una cessione potenzialmente vietata anni prima
  • Argomentazioni svolte 'ad abundantiam' o come mero obiter non costituiscono di norma ratio decidendi idonea a fondare un motivo di cassazione
  • Le domande accessorie, come pretese di arricchimento senza causa, possono rientrare nella competenza arbitrale se le parti le hanno deferite con la clausola compromissoria o se risultano assorbite nella decisione principale

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