Cassazione Civile, Ordinanza n. 20912/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasceva da un conflitto tra vicini confinanti su una porzione di corte/terreno interposto tra i rispettivi fondi. In primo grado il Tribunale, all’esito di consulenza tecnica, aveva individuato l’estensione dei fondi e la linea di confine, accertando l’esistenza di una corte comune e ritenendo che il convenuto avesse occupato, con manufatti da lui realizzati, circa 62 mq della corte comune e circa 2 mq della proprietà degli attori. La Corte d’appello riformava però la decisione, ritenendo che gli attori non avessero provato la comproprietà della porzione contestata, indicata solo come comune in catasto ma non nei titoli, e valorizzando una divisione ereditaria precedente. Con il ricorso per cassazione gli attori deducevano: 1) violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe applicato i criteri probatori propri dell’azione di rivendicazione, mentre la domanda proposta era di regolamento di confini; 2) nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perché il giudice d’appello avrebbe pronunciato su una domanda di rivendicazione mai proposta e avrebbe omesso di pronunciarsi sull’unica domanda di regolamento di confini.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la qualificazione della domanda dipende dal contenuto sostanziale della controversia e non dal nomen iuris usato dalle parti; nel caso concreto, dagli atti emergeva una domanda sostanzialmente volta a far accertare la proprietà della porzione contesa e a ottenerne il rilascio, sicché la Corte d’appello aveva correttamente trattato la causa come rivendicazione, con conseguente applicazione dell’onere probatorio gravante su chi rivendica la proprietà. È stato respinto anche il secondo motivo, poiché non vi è stata pronuncia su una domanda diversa da quella proposta: il giudice di merito aveva esaminato la sola domanda effettivamente introdotta, qualificandola come azione di rivendicazione. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è invocato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato contro la qualificazione della domanda e l’applicazione delle regole probatorie
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per asserita pronuncia su domanda diversa da quella proposta e omessa pronuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro di calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Per distinguere tra regolamento di confini e rivendicazione occorre avere riguardo al contenuto sostanziale della domanda e della controversia, non al solo nomen iuris usato dalla parte.
- L’azione di regolamento di confini presuppone incertezza sulla linea divisoria tra fondi; se invece la domanda mira sostanzialmente ad affermare la proprietà di una porzione determinata di terreno e ad ottenerne il rilascio, essa va qualificata come rivendicazione.
- Nell’azione di rivendicazione incombe sull’attore l’onere di provare il proprio diritto di proprietà sulla porzione di bene contestata; la semplice indicazione catastale o l’assenza di un titolo contrario non bastano, se la proprietà è specificamente contestata.
- La proposizione da parte del convenuto di una domanda o eccezione di usucapione non trasforma automaticamente una controversia sui confini in una rivendicazione, ma può rilevare solo come situazione sopravvenuta idonea a incidere sull’incertezza del confine.
- Quando il giudice di merito qualifica la domanda in base al suo effettivo contenuto e decide sulla sola azione concretamente proposta, non vi è nullità per ultrapetizione o per omessa pronuncia solo perché la parte aveva formalmente evocato un diverso nomen iuris.
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