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Sentenza

Sentenza n. 2746/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che riconosceva il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 4618/2025 del Tribunale ordinario di Palermo, pubblicata il 30 ottobre 2025, passata in giudicato. Il titolo aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuo di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e condannato il Ministero a erogare complessivamente euro 1.500 mediante buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento, documentando il passaggio in giudicato del titolo e la notifica, nonché l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, all’integrale pagamento delle spettanze secondo le modalità stabilite nel titolo. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della parte, opererà quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, o un delegato, entro altri sessanta giorni e senza compenso. Ha inoltre disposto, a carico dell’amministrazione e a favore della ricorrente, la penalità di mora richiesta, pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’adempimento o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in euro 552, oltre accessori, IVA e CPA, con pagamento al difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova;

    L’ottemperanza è ammissibile quando il titolo azionato è passato in giudicato e risulta inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento, con prova della relativa notifica.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova;

    Il termine per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni decorre dalla notifica del titolo; il suo inutile decorso, una volta provato, concorre a fondare l’azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Ritenuto, altresì, di dover altresì disporre, a carico dell’amministrazione resistente e a favore del ricorrente, a valere sulla sorte capitale azionata, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta);

    In sede di ottemperanza può essere disposta, su richiesta, una penalità di mora a carico dell’amministrazione inadempiente, determinata in questo caso in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrente dall’ordine di pagamento fino all’adempimento o alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”

    La disposizione può essere applicata per analogia anche alle ottemperanze relative a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle emesse ai sensi della legge n. 89/2001; nel caso deciso, ciò sostiene l’esclusione di un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta nominato tra i dirigenti dell’amministrazione resistente.

  • art. 26 c.p.a.

    Ritenuto, infine, che le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate

    Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate considerando, nel caso concreto, i minimi tariffari applicabili alle procedure esecutive mobiliari, la fase processuale svolta, il valore e la complessità della controversia.

  • art. 91 c.p.c.

    Ritenuto, infine, che le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate

    La parte soccombente è condannata alle spese, liquidate nel caso concreto in favore della ricorrente secondo i criteri indicati dal giudice.

Massime di principio

  • Per ottenere l’ottemperanza di una sentenza che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro occorre che il titolo sia passato in giudicato e che sia inutilmente decorso il termine di legge per l’adempimento, decorrente dalla notifica del titolo.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento spontaneo, nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva su istanza della parte e disporre, su richiesta, una penalità di mora commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.
  • La disciplina prevista per il compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro; quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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