Cassazione Civile, Ordinanza n. 24924/2023 del 21/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento emesso a seguito di PVC, con cui l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione modello Unico 2009, disconoscendo costi relativi a operazioni ritenute soggettivamente e oggettivamente inesistenti e costi non inerenti, con conseguente maggiore imposizione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva poi accolto l'appello dell'Amministrazione e ritenuto legittimo l'accertamento. In Cassazione la contribuente deduceva un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo che la CTR avrebbe omesso di indicare gli elementi idonei a ingenerare il dubbio sulla liceità delle operazioni e avrebbe così introdotto una presunzione di consapevolezza della società di avere intrattenuto rapporti con una società 'cartiera'.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la CTR aveva correttamente valorizzato gli elementi indiziari forniti dall'Ufficio sulla fittizietà del fornitore, descritto come privo delle strutture essenziali per l'attività commerciale e privo di mezzi economici e patrimoniali, e aveva poi accertato che la contribuente non aveva provato di aver agito con la diligenza massima esigibile da un operatore economico accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze concrete. La decisione si è quindi conclusa con il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 4.300,00 oltre spese prenotate a debito, con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La ripartizione dell'onere della prova è applicata nel senso che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare anche per presunzioni la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria di avere agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche con presunzioni, che il fornitore era un soggetto fittizio e che il cessionario era consapevole o avrebbe dovuto esserlo, sulla base di indizi idonei a porre sull'avviso un imprenditore onesto e mediamente esperto.
- Una volta offerti indizi seri sulla fittizietà del fornitore, incombe sul contribuente dimostrare di avere operato in assenza di consapevolezza della frode e di avere adottato la massima diligenza esigibile, valutata secondo ragionevolezza e proporzionalità rispetto al caso concreto.
- Ai fini della prova contraria del contribuente non sono di per sé decisivi la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti, né la mancanza di un vantaggio economico dalla rivendita delle merci o dei servizi.
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