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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26103/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento del corrispettivo di lavori eseguiti in forza di un contratto di appalto. Il tribunale aveva respinto la pretesa dell'appaltatrice; la corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo non provato il fatto costitutivo del credito, perché la copia del contratto prodotta dall'attrice non appariva genuina, anche in presenza di altra scrittura di identico contenuto, prodotta dal condominio, recante però firme complete e riferita a una diversa società. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e falsa applicazione delle norme sulla scrittura privata, sostenendo che, essendo stata prodotta una scrittura privata sottoscritta, il condominio avrebbe dovuto proporre querela di falso e non si sarebbe formato un valido disconoscimento; 2) vizio di motivazione e violazione delle norme sulla ricognizione di debito, lamentando che la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare le ulteriori prove sull'esecuzione dei lavori e, in particolare, la dichiarazione in calce a una fattura per euro 32.400 oltre IVA, asseritamente costituente ricognizione di debito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la valutazione della ritualità del disconoscimento della scrittura privata è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, congruamente motivato; la contestazione del condominio era stata ritenuta univoca e, una volta contestata la genuinità del documento, spettava alla ricorrente chiedere la verificazione della scrittura ex art. 216 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la corte d'appello aveva legittimamente compiuto una valutazione di merito delle prove e dei documenti, tra cui la fattura poi annullata mediante nota di credito della stessa attrice, e che la censura tendeva in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, estranea al giudizio di legittimità. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di nullità della sentenza, ma la Corte non ravvisa ultrapetizione o omissione decisoria; la censura è comunque inammissibile perché attiene a valutazioni di merito.

  • art. 2702 c.c.

    La contestazione della genuinità della scrittura privata incide sull'efficacia probatoria del documento; una volta contestata la copia, non è necessaria querela di falso, potendo rilevare il disconoscimento e la successiva verificazione.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della disciplina del disconoscimento e della verificazione della scrittura privata.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del disconoscimento della scrittura privata.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della disciplina del disconoscimento della scrittura privata.

  • art. 216 c.p.c.

    La Corte afferma che, una volta contestata la scrittura privata dalla controparte, spettava alla ricorrente attivare il procedimento di verificazione della scrittura.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere la ripartizione dell'onere della prova; la Corte conferma che incombeva all'attrice dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova del credito e alla valutazione delle prove testimoniali/documentali, ma la Corte ribadisce che tali valutazioni spettano al giudice di merito.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova del credito e alla valutazione delle prove testimoniali/documentali, ma la Corte ribadisce che tali valutazioni spettano al giudice di merito.

  • art. 1988 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza della ricognizione di debito apposta in calce alla fattura; la Corte non ne accoglie la censura perché la fattura risultava poi annullata con nota di credito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Invocato per la nullità della sentenza, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Invocato per violazione di legge, ma le doglianze sono reputate inammissibili perché mirano a una rivalutazione del fatto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Invocato per vizio di motivazione; la Corte ritiene che le censure non colgano un vero omesso esame, ma sollecitino una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 360-bis c.p.c.

    La Corte lo richiama per dichiarare inammissibile il secondo motivo, in quanto le ragioni di ricorso contrastano con principi già consolidati.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per determinare l'importo del contributo unificato aggiuntivo dovuto.

Massime di principio

  • La valutazione circa la ritualità o meno del disconoscimento di una scrittura privata è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione come mero errore di diritto.
  • Quando la controparte contesta in modo non equivoco la genuinità della copia di un contratto prodotto in giudizio, la parte che intenda avvalersene deve attivare il procedimento di verificazione della scrittura, non essendo necessaria, di per sé, la querela di falso.
  • L'onere di provare il fatto costitutivo del credito contrattuale incombe sulla parte attrice; se la documentazione prodotta è ritenuta inattendibile o non genuina dal giudice di merito, il credito può essere respinto per mancata prova.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: l'esame dei documenti, l'attendibilità delle prove e la scelta delle risultanze ritenute decisive sono attività riservate al giudice di merito.
  • La deduzione di ricognizione di debito non può prevalere se il giudice di merito accerta, con motivazione non illogica, che il documento su cui si fonda è stato successivamente annullato o neutralizzato da una nota di credito emessa dalla stessa parte che lo aveva formato.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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