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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31844/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva ritenuto non pignorabile il credito pignorato presso terzi dal Foglia Manzillo in relazione al prezzo dovuto dal promittente acquirente/cedente (legate a un preliminare di vendita poi oggetto di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.). Questione centrale: se un credito derivante da un contratto preliminare o da sentenza costitutiva non definitiva (o, più in generale, un credito futuro, condizionato o non esigibile) possa essere pignorato presso terzi; inoltre contestata la valutazione della Corte territoriale circa l'irrilevanza del sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza costitutiva intervenuto nel corso dell'appello e la mancata valutazione delle conseguenze dell'evento sopravvenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. La Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui l'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati o eventuali, purché riconducibili a un rapporto giuridico identificato e già esistente; pertanto il credito del promittente venditore derivante da un contratto preliminare è pignorabile ex art. 543 c.p.c. Inoltre la Corte ha censurato l'errata conclusione della Corte d'appello che aveva ritenuto necessaria la definitività della sentenza costitutiva per la pignorabilità, e ha ricordato che il momento rilevante per l'accertamento nel procedimento ex art. 548/549 c.p.c. è quello della decisione (anche in appello), per cui eventi sopravvenuti prima della decisione vanno valutati.

Norme richiamate

  • Codice di Procedura Civile - art. 543 c.p.c.

    Dispone la procedura di pignoramento presso terzi; la Corte interpreta che il pignoramento può investire anche crediti futuri, condizionati o non esigibili purché collegati a un rapporto giuridico identificato.

  • Codice di Procedura Civile - artt. 546, 548, 549, 553 c.p.c.

    Regole su obblighi del terzo pignorato, dichiarazione del terzo e accertamento del suo obbligo; la Corte sottolinea che l'accertamento va riferito al momento della decisione e che la diligenza del terzo non impone attività volte a rimuovere ostacoli alla riscossione finché il suo obbligo non sia attuale.

  • Codice Civile - art. 2932 c.c.

    Disciplina dell'esecuzione in forma specifica con sentenza costitutiva; la Corte precisa che l'esistenza della sentenza costitutiva non è condizione necessaria per la pignorabilità del credito collegato al preliminare.

  • Codice di Procedura Civile - art. 337 c.p.c.

    Possibilità di sospendere il processo; la Corte osserva che la sospensione può essere prospettata ma non era necessaria e che l'eventuale sopravvenienza della condizione può essere valutata in appello.

  • Codice di Procedura Civile - art. 384 c.p.c.

    L'articolo è stato richiamato per formulare il principio di diritto affermato dalla Corte (resumendo il principio generale sulla pignorabilità dei crediti futuri/condizionati).

  • Preleggi - art. 12

    Richiamato nel ricorso; contestata una presunta errata applicazione interpretativa della normativa processuale.

  • Codice di Procedura Civile - art. 474 c.p.c.

    Riferito in motivazione come criterio (certezza, liquidità ed esigibilità) che definisce il titolo esecutivo; la Corte distingue tra pignorabilità e requisito di titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Un credito futuro, condizionato, non esigibile o derivante da un preliminare è pignorabile presso terzi se è riconducibile a un rapporto giuridico identificato e già esistente; la mera eventualità non ne impedisce l'espropriazione se sussiste un collegamento concreto con un rapporto determinato.
  • Il giudice chiamato a decidere sull'obbligo del terzo valuta la situazione alla data della decisione: eventi sopravvenuti durante il giudizio (anche in appello) che incidono sulla sussistenza o sulla natura del credito devono essere presi in considerazione.
  • La pignorabilità (an) è distinta dall'esigibilità e dalla liquidità del credito (qui: requisiti del titolo esecutivo): un credito può essere pignorato pur non essendo ancora certo o esigibile, mentre l'effettiva soddisfazione mediante esecuzione può richiedere che il credito diventi liquido ed esigibile.
  • Il terzo pignorato non è tenuto ad adottare attività straordinarie per rimuovere ostacoli alla riscossione del proprio credito: la diligenza richiesta è commisurata alla attualità dell'obbligo.
  • In sede di impugnazione l'effetto devolutivo consente al giudice d'appello di valutare tutte le questioni relative alla pignorabilità, ivi compresi eventi sopravvenuti prima della decisione; non spetta alle regole dell'appello impedire di tener conto di fatti sopravvenuti che incidono sulla decisione.
  • Nella pratica, chi intende pignorare crediti legati a contratti preliminari dovrà dimostrare il collegamento al rapporto giuridico identificato e portare in giudizio gli elementi che rendono concretamente prospettabile la capacità satisfattiva futura del credito.

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