Cassazione Penale, Sentenza n. 25509/2024 del 27/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Fusi aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze irrevocabili: (1) Corte d'Appello di Firenze 3/7/2018 (condanna a 5 anni e 10 mesi per plurimi reati di bancarotta commessi dal 2007 al 2010) e (2) Tribunale di Roma 31/10/2012 (condanna a 2 anni per corruzione propria aggravata, commessa tra dicembre 2007 e maggio 2009). Il ricorrente sosteneva che tutte le condotte, benché eterogenee, fossero espressione di un medesimo disegno criminoso volto a favorire l'operatività e la sopravvivenza del gruppo imprenditoriale Fusi - Di Bartolomei e, in particolare, della capofila B.T.P., con sovrapposizione temporale e strumenti funzionali al medesimo fine. La Corte territoriale aveva rigettato l'istanza ritenendo che le condotte di bancarotta fossero finalizzate in sostanza a drenare risorse e non a favorire direttamente il gruppo, mentre la corruzione aveva lo scopo distinto di ottenere appalti per la B.T.P., escludendo così un piano unitario.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: l'ordinanza della Corte d'Appello è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Firenze per un nuovo giudizio. La Corte di Cassazione ha rilevato carenze motivazionali e un'errata valutazione dell'unitarietà del disegno criminoso, precisando i principi di diritto sul concetto di continuazione (momento ideativo comune anteriore al primo reato, valutazione indiziaria, elementi da ponderare analiticamente come contesto temporale, modalità esecutive, correi, bene giuridico). Ha inoltre stabilito che, in caso di rinvio, non possono partecipare al nuovo giudizio i giudici che hanno pronunciato l'ordinanza impugnata, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.183/2013.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il compito, nel procedimento ex art. 671, di valutare se reati diversi siano riconducibili a un medesimo disegno criminoso ai fini dell'applicazione della continuazione
art. 81 cod. pen.
Indica le regole sul cumulo e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio quando i reati derivano da un medesimo disegno criminoso; richiamato per spiegare la finalità attenuativa della continuazione
artt. 102-108 cod. pen.
Richiamati come esempi di profili soggettivi (dedizione al delitto, uso abituale dei proventi del reato) che, se accertati, giustificano un trattamento sanzionatorio più severo e risultano incompatibili con l'applicazione dell'istituto della continuazione
art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per riassumere e collocare i motivi di impugnazione nel procedimento in esame (ricorso per violazioni in sede esecutiva sulla continuazione)
Sentenza Corte Costituzionale n. 183/2013
Precisa che il giudizio sulla continuazione costituisce un vero e proprio 'giudizio' e che la precedente decisione in sede esecutiva ha efficacia pregiudicante, per cui i giudici che hanno pronunciato l'ordinanza di rigetto non possono partecipare al nuovo giudizio; la sentenza ha inoltre dichiarato l'illegittimità parziale degli artt. 34 e 623 cod. proc. pen.
art. 34 cod. proc. pen. e art. 623 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale (sent. n.183/2013) e alle conseguenze processuali sulla composizione del giudice in sede di rinvio
Massime di principio
- La continuazione richiede l'esistenza, anteriore al primo reato, di una rappresentazione soggettiva di pluralità di reati finalizzati a un unico scopo; questa valutazione è essenzialmente indiziaria.
- Non è necessario che ogni reato sia progettato nei dettagli ab initio: è sufficiente una programmazione generale delle condotte 'in linea di massima' e la previsione delle stesse come mezzi per conseguire l'obiettivo unitario, con possibilità di adattamenti alle circostanze.
- Elementi utili a dimostrare il disegno unitario includono il contesto temporale e spaziale, le modalità esecutive comuni, la presenza di correi ricorrenti e la strumentalità delle condotte a un medesimo vantaggio (es. favore alla stessa impresa).
- La mera propensione o dedizione abituale al reato, o profili soggettivi che giustificano aggravazioni ai sensi degli artt.102-108 c.p., non sono compatibili con la qualificazione della continuazione.
- Il giudice dell'esecuzione deve esaminare e motivare puntualmente le memorie difensive: omissioni o argomentazioni contraddittorie possono determinare l'annullamento con rinvio.
- In caso di annullamento e rinvio per vizio motivazionale, i giudici che hanno pronunciato la decisione impugnata non possono essere membri del nuovo collegio giudicante, perché la precedente decisione ha effetto pregiudicante.
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