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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28060/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha confermato il provvedimento del GIP che li aveva ritenuti gravemente indiziati di due delitti di estorsione aggravata (con uso di armi e metodo mafioso) ai danni di Antonio Grillo, contestando: (i) l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Grillo alla polizia giudiziaria senza difensore e poi richiamate in successivo interrogatorio con difensore (presunta inutilizzabilità 'derivata'); (ii) l'utilizzabilità di conversazioni intercettate in altro procedimento per le quali non sarebbero stati prodotti i decreti autorizzativi; (iii) la carenza e il vizio di motivazione sulla gravità indiziaria e sulla mancanza di elementi tipici dell'estorsione (minaccia concreta e profitto ingiusto); (iv) la presunta inattendibilità del narrato di Grillo e il travisamento delle intercettazioni; (v) l'erronea qualificazione dell'aggravante 'metodo mafioso' e l'insufficienza indiziaria a sostegno di tale aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi (motivi manifestamente infondati). In sintesi: (a) ha confermato la regola secondo cui le dichiarazioni rese senza assistenza possono essere rinnovate e utilizzate se poi il dichiarante le conferma in atto rituale con difensore; non opera l'inutilizzabilità derivata che estenda la sanzione ad atti successivi validi; (b) quanto alle intercettazioni utilizzate da altro procedimento, non è necessario depositare in ogni processo i decreti autorizzativi: è sufficiente il deposito delle trascrizioni/registrazioni presso l'autorità competente e la loro disponibilità nel processo ad quem; i ricorrenti non hanno allegato i decreti né specificato quali intercettazioni sarebbero illegittime; (c) le censure che chiedono una diversa valutazione della gravità indiziaria attengono al merito e sono inammissibili in sede di legittimità salvo vizio di motivazione manifesto; la motivazione del Tribunale è ritenuta puntuale, logica e non manifestamente illogica; (d) la sussistenza delle aggravanti (metodo mafioso e uso di armi) è ritenuta adeguatamente motivata in base al contesto, alle modalità dell'azione e agli effetti sulla vittima; (e) i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e ciascuno a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la sentenza va comunicata ai detenuti.

Norme richiamate

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Disciplina l'atto di assunzione delle dichiarazioni di persona informata sui fatti: la Corte ammette che tali dichiarazioni, se rinnovate successivamente in forma rituale, sono utilizzabili.

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Prevede gli avvisi dovuti all'indagato; la Corte rileva che la mancata assistenza iniziale non impedisce la rinnovazione valida delle dichiarazioni rese successivamente con assistenza.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità e sugli effetti derivati: la Corte precisa che il regime delle nullità (art. 185) non si trasferisce automaticamente alla materia dell'inutilizzabilità, che ha disciplina autonoma.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Riferimento alle formalità probatorie: citato nel contesto della valutazione della correttezza procedurale ma senza specifica interpretazione aggiuntiva rispetto ai principi esposti.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Regola l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi: la Corte conferma l'orientamento secondo cui per l'utilizzabilità nel processo ad quem è sufficiente il deposito delle trascrizioni/registrazioni presso l'autorità competente del procedimento in cui furono disposte.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Norma sulle conseguenze dell'omesso deposito; la Corte osserva che l'omessa trasmissione del decreto autorizzativo non è sanzionata dall'art. 271 con inutilizzabilità, posto che il testo di legge richiede il deposito dei verbali/trascrizioni.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola la valutazione della gravità indiziaria nelle misure cautelari: la Cassazione richiama i limiti del sindacato di legittimità, che non può riesaminare il merito salvo vizio di motivazione manifesto.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Stabilisce esigenze cautelari: citato come parametro insieme all'art. 273 per valutare la legittimità della misura cautelare confermata.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sul reato di associazione di tipo mafioso: richiamata come criterio ermeneutico per l'aggravante 'metodo mafioso', la Corte sottolinea che la qualificazione può fondarsi sul metodo e sul contesto, non necessariamente su prova di appartenenza all'organizzazione.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina delle indagini e della polizia giudiziaria; usato come richiamo formale nella contestazione della regolarità delle dichiarazioni assunte dalle forze dell'ordine.

  • art. 513-bis cod. pen.

    Norma sull'illecita concorrenza con violenza o minaccia: citata per distinguere questo reato dall'estorsione e per chiarire che, se coesistono gli elementi di entrambi, si ha concorso formale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per ricorsi inammissibili o infondati: applicata dalla Corte per la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e all'obolo alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede la comunicazione delle sentenze ai detenuti: la Corte ordina la comunicazione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese senza assistenza difensiva possono essere rinnovate validamente e utilizzate se il dichiarante le conferma successivamente in atto rituale con difensore; non opera una inutilizzabilità automatica 'derivata' che estenda la sanzione ad atti successivi validi.
  • Per utilizzare intercettazioni disposte in altro procedimento nel processo ad quem è generalmente sufficiente il deposito delle trascrizioni/registrazioni presso l'autorità competente; l'assenza del decreto autorizzativo nel fascicolo non determina automaticamente l'inutilizzabilità, salvo specifica e provata illegittimità.
  • In cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: non si può rivedere liberamente la valutazione di gravità indiziaria o la credibilità delle fonti se la motivazione non è manifestamente illogica, contraddittoria o priva di argomentazione.
  • L'aggravante 'metodo mafioso' può essere riconosciuta sulla base della modalità operativa e del contesto che inducono la vittima a sentirsi soggetta a un pericolo tipico delle organizzazioni mafiose, senza necessità di provare un concreto vincolo formale di appartenenza all'organizzazione.
  • Per contestare in Cassazione l'utilizzabilità di acquisizioni probatorie (es. intercettazioni) è onere del ricorrente specificare e allegare i decreti o gli atti che dimostrino l'illegittimità; eccezioni generiche o non supportate documentalmente sono inammissibili.

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