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Ordinanza

Ordinanza n. 1040/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento amministrativo decadenziale idoneo a determinare la cessazione dell'attività imprenditoriale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR per la Liguria che aveva respinto la domanda cautelare proposta avverso un provvedimento decadenziale adottato dall'Autorità di Sistema Portuale. Il testo non specifica i singoli motivi di censura dedotti nell'appello, ma evidenzia il rischio che il provvedimento determini la completa cessazione dell'attività imprenditoriale e, quindi, un pregiudizio grave e irreparabile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare esclusivamente per mantenere integra la situazione sino alla decisione di merito. Ha rilevato che la vicenda richiede gli approfondimenti propri della fase di merito e che il provvedimento decadenziale è idoneo a cagionare un pregiudizio grave e irreparabile, potendo determinare la completa cessazione dell'attività imprenditoriale. La sospensione è stata quindi disposta senza formulare alcuna prognosi favorevole sull'esito del giudizio di merito. Il TAR per la Liguria è stato incaricato di fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, nell'ambito del quale è stata riformata l'ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito contestualmente alla decisione cautelare.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, quando la controversia richiede approfondimenti propri del giudizio di merito ma l'atto impugnato è idoneo a determinare la completa cessazione dell'attività imprenditoriale, il giudice può sospenderne gli effetti per evitare un pregiudizio grave e irreparabile.
  • La concessione della tutela cautelare finalizzata a mantenere integra la situazione sino alla decisione di merito non implica una prognosi favorevole circa l'esito del giudizio principale.
  • La sospensione cautelare può essere accompagnata dall'ordine al giudice di primo grado di fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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