Ordinanza n. 1040/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento amministrativo decadenziale idoneo a determinare la cessazione dell'attività imprenditoriale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR per la Liguria che aveva respinto la domanda cautelare proposta avverso un provvedimento decadenziale adottato dall'Autorità di Sistema Portuale. Il testo non specifica i singoli motivi di censura dedotti nell'appello, ma evidenzia il rischio che il provvedimento determini la completa cessazione dell'attività imprenditoriale e, quindi, un pregiudizio grave e irreparabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare esclusivamente per mantenere integra la situazione sino alla decisione di merito. Ha rilevato che la vicenda richiede gli approfondimenti propri della fase di merito e che il provvedimento decadenziale è idoneo a cagionare un pregiudizio grave e irreparabile, potendo determinare la completa cessazione dell'attività imprenditoriale. La sospensione è stata quindi disposta senza formulare alcuna prognosi favorevole sull'esito del giudizio di merito. Il TAR per la Liguria è stato incaricato di fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, nell'ambito del quale è stata riformata l'ordinanza cautelare del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito contestualmente alla decisione cautelare.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, quando la controversia richiede approfondimenti propri del giudizio di merito ma l'atto impugnato è idoneo a determinare la completa cessazione dell'attività imprenditoriale, il giudice può sospenderne gli effetti per evitare un pregiudizio grave e irreparabile.
- La concessione della tutela cautelare finalizzata a mantenere integra la situazione sino alla decisione di merito non implica una prognosi favorevole circa l'esito del giudizio principale.
- La sospensione cautelare può essere accompagnata dall'ordine al giudice di primo grado di fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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