Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1022/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza n. 307/2024, pubblicata il 16/09/2024, dal Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, all’esito del procedimento iscritto al n. 327/2024 R.G.;

Giustizia amministrativa202501063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di 500 euro sulla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 307/2024 del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ed erano state liquidate le spese di lite. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia del Ministero nell’esecuzione del titolo giudiziale e ha chiesto, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile poiché la sentenza era stata notificata al Ministero il 20 settembre 2024, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Pistoia il 10 aprile 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha accertato che dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro e ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di corrispondere alla ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, la somma riconosciuta dal titolo, comprensiva degli accessori dovuti. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere gli adempimenti necessari e pagare le somme ancora dovute entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessata, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l’esecuzione del titolo nei confronti di un’amministrazione è ammissibile dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal titolo esecutivo quale fondamento del diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamata dal titolo esecutivo per la corresponsione di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza nei confronti di un’amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato notificato, è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e il titolo è passato in giudicato.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di adottare gli atti necessari entro un termine assegnato, individuando puntualmente l’obbligo conformativo derivante dal titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, per compiere gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato e al pagamento delle somme dovute.
  • La persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una pronuncia passata in giudicato giustifica la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza a carico dell’amministrazione soccombente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.