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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46820/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha respinto l'appello avverso la misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) originariamente comminata nel 1992 e rimessa in esecuzione dal Tribunale di Pescara. Il ricorrente deduceva erronea applicazione di legge e vizio di motivazione: contestava che i fatti (sette violazioni per guida senza patente e una denuncia per false dichiarazioni e resistenza a P.U.) fossero stati posti in essere durante l'esecuzione della misura e sosteneva l'assenza di adeguata prova della pericolosità sociale e della reiterazione criminale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione della Corte territoriale secondo cui la reiterazione, per sette volte, della guida senza patente — illecito finalizzato a tutelare la sicurezza stradale e dunque la sicurezza pubblica — unitamente ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e di false dichiarazioni (anche per ottenere il reddito di cittadinanza), attesta una pericolosità sociale persistente e non controllabile. Il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 1, comma 1, lett. c))

    «In tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell'ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale» (richiamo a Sez. 6, n. 32903 del 22/6/2021)

    La norma è stata interpretata nel senso che la ripetuta commissione di illeciti diretti a beni collettivi (es. sicurezza stradale) integra la 'pericolosità sociale' necessaria per mantenere/riattivare misure di prevenzione come la sorveglianza speciale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la regolamentazione delle conseguenze processuali e l'imputazione delle spese: la soccombenza in cassazione comporta condanna alle spese processuali.

  • artt. 336 e 337 cod. pen. (richiamati nella giurisprudenza citata)

    Citati dalla giurisprudenza come esempi di fatti diretti a beni collettivi; indicano che reati che offendono l'ordine e la sicurezza pubblica possono essere rilevanti ai fini della pericolosità sociale.

Massime di principio

  • La reiterazione anche di reati contravvenzionali diretti a beni collettivi (es. sicurezza stradale) può costituire elemento decisivo per ritenere la pericolosità sociale ai fini delle misure di prevenzione.
  • Per opporre efficacemente l'esecuzione o la conferma di una misura di prevenzione è cruciale dimostrare puntualmente che i fatti contestati non sono stati commessi durante il periodo di esecuzione della misura o che non integrano una ripetizione abituale di condotte pericolose.
  • Condotte aggiuntive quali resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni, specialmente se collegate a condotte reiterate, rafforzano la valutazione di pericolosità sociale perché mostrano disprezzo per le regole e tentativi di eludere controlli/benefici.
  • La motivazione del giudice di prevenzione deve esplicitare il tipo di pericolosità accertata (ad es. offensività verso beni collettivi) e collegare i fatti contestati a tale pericolosità; contestare lacune motivazionali in appello richiede che le argomentazioni siano specifiche e documentate.
  • In sede di cassazione l'esame verte prevalentemente su vizi di diritto e carenze logico-motivazionali: le valutazioni di fatto sulla reiterazione e sulla pericolosità sono controllate nella misura in cui appaiono illogiche o prive di supporto probatorio.

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