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Sentenza

Sentenza n. 6543/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. V ter, n. 12133/2025, pubblicata il 20 giugno 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. V ter, n. 12133/2025, nonché i provvedimenti del GSE di annullamento, per l’anno 2013, della qualifica CAR dell’unità A15 e dei relativi incentivi, con richiesta di restituzione dei certificati bianchi e annullamento dei certificati verdi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva ottenuto dal GSE il riconoscimento della qualifica di impianto cogenerativo ad alto rendimento e i relativi incentivi per l’anno 2013. Nel corso di un sopralluogo era emerso che il contatore del gas in ingresso alla turbina era stato sostituito il 2 gennaio 2014, dopo malfunzionamenti verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2013. Il GSE aveva quindi ritenuto inattendibili le misurazioni relative al bimestre e, applicando l’art. 11, comma 3, del d.m. 5 settembre 2011, aveva annullato la qualifica CAR e recuperato integralmente gli incentivi riferiti all’intera annualità. La società ha dedotto: l’erronea applicazione del comma 3, relativo alle dichiarazioni non veritiere, invece del comma 4, riguardante carenze o malfunzionamenti dei sistemi di misurazione; la sproporzione dell’annullamento esteso all’intero anno rispetto a un malfunzionamento circoscritto a due mesi; il difetto di motivazione e di istruttoria del GSE, che non avrebbe valutato le ricostruzioni dei consumi basate sulle altre grandezze misurate e sul confronto con periodi analoghi; l’erroneità della qualificazione delle successive richieste di restituzione come mere comunicazioni non impugnabili; l’applicabilità dell’art. 42, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 28/2011. Il GSE ha eccepito l’inammissibilità o improcedibilità dell’appello, l’inammissibilità della censura sull’art. 42 d.lgs. n. 28/2011, la non impugnabilità delle richieste restitutorie e la nullità della notifica dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione relativa al terzo motivo, riconoscendo alle note di quantificazione e richiesta di restituzione natura provvedimentale quali espressione di autotutela esecutiva ai sensi dell’art. 21-ter l. 241/1990; ha tuttavia ritenuto tali atti strettamente consequenziali al provvedimento decadenziale. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché la censura sull’art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011 era stata proposta tardivamente in primo grado mediante motivi aggiunti; in ogni caso, ha ritenuto tali disposizioni non applicabili ratione materiae e ratione temporis. L’eccezione sulla notifica è stata respinta, poiché l’eventuale nullità della notificazione era stata sanata ex tunc dalla tempestiva costituzione del GSE. Nel merito, il primo e il secondo motivo sono stati accolti. Il Collegio ha distinto l’ipotesi del comma 3 dell’art. 11 del d.m. 5 settembre 2011, che presuppone una difformità rilevante e imputabile, consistente in dichiarazioni non veritiere o in una difformità strutturale avente effetti sulla produzione dell’anno, dall’ipotesi del comma 4, relativa a temporanei guasti o malfunzionamenti degli strumenti di misurazione. Il mero malfunzionamento circoscritto del misuratore non consentiva al GSE di annullare retroattivamente la qualifica CAR e revocare integralmente gli incentivi senza accertare, con ulteriori verifiche tecniche, che l’impianto non avesse effettivamente conseguito gli obiettivi energetici richiesti. Il GSE non aveva contestato false dichiarazioni, documenti non veritieri o difformità strutturali dell’impianto, né aveva adeguatamente confutato le ricostruzioni dei consumi fondate sulle altre grandezze misurate e su periodi analoghi. L’appello è stato pertanto accolto, con riforma della sentenza del TAR e annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 3, d.m. 5 settembre 2011

    Consente l’annullamento della qualifica e il recupero degli incentivi quando la difformità rilevante dipende da dichiarazioni non veritiere o da una situazione difforme imputabile all’operatore e incide sulle produzioni interessate.

  • art. 11, comma 4, d.m. 5 settembre 2011

    Si applica alle difformità derivanti da carenze dell’impianto o dei sistemi di misurazione che non consentono la precisa quantificazione delle grandezze rilevanti; impone l’adeguamento degli strumenti e la sospensione degli incentivi, ma non legittima di per sé la revoca retroattiva della qualifica e dei benefici.

  • art. 21-ter l. 241/1990

    Costituisce la base dell’autotutela esecutiva esercitata mediante gli atti di quantificazione e richiesta di restituzione dei benefici indebitamente erogati.

  • art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. 28/2011

    Le disposizioni sono state ritenute non applicabili alla controversia ratione materiae e ratione temporis; la relativa censura è stata comunque dichiarata inammissibile perché tardivamente introdotta in primo grado.

  • art. 291 c.p.c.

    La nullità della notificazione dell’impugnazione determina normalmente la rinnovazione d’ufficio.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    La costituzione della parte intimata sana ex tunc la nullità della notificazione quando l’atto ha comunque raggiunto lo scopo previsto dalla legge.

  • artt. 39 e 43, comma 2, c.p.a.

    Richiamati dal resistente in relazione alle modalità di notificazione dell’appello; il vizio dedotto è stato ritenuto sanato dalla costituzione dell’appellato.

Massime di principio

  • Il temporaneo malfunzionamento di un sistema di misurazione, circoscritto nel tempo e non riconducibile a una condotta intenzionale o strutturalmente difforme dell’operatore, rientra nell’ipotesi disciplinata dall’art. 11, comma 4, del d.m. 5 settembre 2011 e non consente, da solo, l’annullamento retroattivo della qualifica di impianto cogenerativo ad alto rendimento né la revoca integrale degli incentivi.
  • Per applicare l’art. 11, comma 3, del d.m. 5 settembre 2011 il GSE deve accertare una difformità rilevante ai fini dell’incentivo, quale una dichiarazione non veritiera, documentazione falsa o una difformità strutturale imputabile all’operatore, con effetti sulla produzione dell’annualità interessata.
  • Quando la perdita di attendibilità di alcune misurazioni dipende da un guasto temporaneo, il GSE deve verificare, con ulteriori accertamenti tecnici, se l’impianto abbia comunque raggiunto gli obiettivi energetici richiesti; il solo dato del malfunzionamento non è sufficiente per negare integralmente il beneficio.
  • Le ricostruzioni dei dati non direttamente misurati possono essere valutate dal GSE se fondate su altre grandezze puntualmente rilevate e sul confronto con periodi analoghi a parità di assetto produttivo; l’amministrazione deve motivare specificamente le ragioni dell’eventuale loro inattendibilità.
  • Le note con cui il GSE quantifica i benefici ritenuti indebitamente percepiti e ne richiede la restituzione hanno natura provvedimentale, in quanto espressione di autotutela esecutiva, ma restano strettamente consequenziali rispetto al provvedimento decadenziale che ne costituisce il presupposto.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiAutotutelaInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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