Cassazione Civile, Ordinanza n. 31467/2022 del 25/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Alcuni lavoratori, asseritamente creditori per spettanze retributive maturate alle dipendenze della società, proposero ricorso per la dichiarazione di fallimento. Il Tribunale accolse la domanda e dichiarò il fallimento della società. La società propose reclamo, deducendo: a) la nullità della notificazione del ricorso di fallimento e quindi della sentenza dichiarativa, per asserita violazione del diritto di difesa e per mancata equiparazione della notifica ex art. 15 l. fall. a quella ex art. 140 c.p.c.; b) la propria estraneità, almeno parziale, alle pretese creditorie, in ragione di un contratto di affitto d’azienda e del successivo trasferimento dei rapporti di lavoro, con contestazione dell’applicazione dell’art. 2112 c.c. La Corte d’appello rigettò il reclamo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: i primi due per nullità della notificazione del ricorso ex art. 6 l. fall., erronea interpretazione dell’art. 15 l. fall. e difetto di motivazione; il terzo per violazione dell’art. 2112 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la norma non fosse applicabile a un affitto d’azienda e che, comunque, le pretese dei lavoratori non potessero gravare su di essa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la Corte d’appello aveva motivato in modo adeguato sulla ritualità del procedimento notificatorio ex art. 15 l. fall., ricostruendo analiticamente i passaggi della notifica via PEC, del successivo tentativo presso la sede legale e infine del deposito presso la casa comunale; ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità e la sentenza della Corte costituzionale n. 146/2016, che escludono l’illegittimità costituzionale della disciplina speciale. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che l’art. 2112 c.c. si applica ogni volta che, a parità di organizzazione aziendale, si verifichi la sostituzione del titolare del rapporto di lavoro e il subentro nella gestione del complesso dei beni, a prescindere dallo strumento tecnico-giuridico adottato; perciò la disciplina opera anche nell’affitto d’azienda e non è derogabile convenzionalmente. Ha inoltre valorizzato il fatto che i crediti dei lavoratori erano stati muniti di ingiunzioni di pagamento divenute esecutive, elemento che confermava l’inadempimento della società e lo stato di decozione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata costituzione delle controparti, mentre è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 l. fall.
ricorso ex art. 6 I.fall.
norma che consente ai creditori di chiedere la dichiarazione di fallimento.
art. 15 l. fall.
la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla persona giuridica segue un iter speciale: tentativo via PEC, poi presso la sede legale, e in caso di esito negativo deposito presso la casa comunale.
art. 140 c.p.c.
non è applicabile in via analogica alla notificazione ex art. 15 l. fall., perché la disciplina fallimentare è speciale.
art. 145 c.p.c.
richiamato per il confronto con la notifica alle persone giuridiche; la Corte ribadisce che il diverso regime dell’art. 15 l. fall. è ragionevole e finalizzato anche alla speditezza del procedimento concorsuale.
art. 2112 c.c.
si applica anche nell’affitto d’azienda quando permane l’organizzazione aziendale e vi è subentro nella gestione del complesso dei beni; la sua operatività non dipende dallo strumento giuridico usato né da patti contrari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della persona giuridica, la notificazione del ricorso segue il regime speciale dell’art. 15 l. fall. e non richiede l’applicazione delle forme ordinarie dell’art. 140 c.p.c., essendo sufficiente il meccanismo a scansioni progressive previsto dalla legge speciale.
- La disciplina della notificazione concorsuale è costituzionalmente legittima quando bilancia il diritto di difesa dell’imprenditore con le esigenze di celerità e speditezza del procedimento fallimentare, anche valorizzando l’obbligo dell’impresa di dotarsi di PEC attiva.
- In tema di trasferimento d’azienda, l’art. 2112 c.c. si applica ogni volta che permane l’identità dell’organizzazione aziendale e il cessionario o affittuario subentri nella gestione del complesso dei beni, indipendentemente dal nomen iuris o dallo schema negoziale utilizzato.
- La tutela dei crediti di lavoro nel trasferimento o affitto d’azienda non può essere esclusa per via convenzionale, poiché la responsabilità prevista dall’art. 2112 c.c. opera secondo la sua funzione imperativa.
- La presenza di crediti di lavoro già muniti di ingiunzioni di pagamento divenute esecutive costituisce un significativo indice dell’esistenza dei crediti e dell’inadempimento dell’impresa, rilevante anche ai fini dell’accertamento dello stato di decozione.
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