Cassazione Penale, Sentenza n. 31517/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto negativo di competenza sorto dopo che il Tribunale di Genova, ritenendo nullo il decreto di fissazione dell'udienza preliminare (24/02/2020) e il successivo decreto di rinvio a giudizio per difetto formale della "richiesta di rinvio a giudizio" allegata, aveva restituito gli atti al GUP per ripetere l'atto. Il GUP aveva eccepito che l'atto notificato era una copia ricostruita dal registro informatico (TIAP) e non una notificazione conforme all'originale secondo la procedura degli artt. 112-113 c.p.p., configurando una nullità non prevista dalla legge e una indebita regressione del procedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale non fosse abnorme né esorbitante dai poteri, poiché il giudice del dibattimento può prevalere sul GUP nei casi previsti dall'art. 28, comma 2, c.p.p.; ha rilevato che il documento estratto dal TIAP, nella specie, non è stato dimostrato essere stato presentato in modo tale da escludere ogni problema di conformità e che, comunque, la remissione degli atti al GUP per ripetere o regolarizzare la notificazione non determina stasi indebita del procedimento. Ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice per il prosieguo (con indicazione che l'atto originale è stato nel frattempo reperito, rimuovendo le eventuali questioni formali).
Norme richiamate
art. 28 cod. proc. pen.
Stabilisce la prevalenza, in caso di contrasto tra GUP e giudice del dibattimento, della decisione del giudice del dibattimento nei limiti dei provvedimenti consentiti a quest'ultimo; la Corte ha applicato questo principio ritenendo non eccedente il provvedimento del giudice del dibattimento.
artt. 112 e 113 cod. proc. pen.
Norme sulla ricostruzione degli atti originali smarriti o distrutti; il GUP aveva invocato l'obbligo di ricostruzione secondo tali norme per la richiesta di rinvio a giudizio, mentre la Corte ha osservato che la digitalizzazione e le procedure TIAP possono consentire la ricostruzione e attestare la conformità dell'atto.
art. 41 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata insieme agli artt. 112-113 come disciplina delle formalità per la ricostruzione degli atti, tenendo conto delle disposizioni applicative relative alla documentazione.
Riferimenti giurisprudenziali (Sez. U. n.22/1991; Sez. 5 n.27315/2019; Sez. 1 n.14030/2007; Sez. U. n.25957/2009)
Casi e principi richiamati riguardano i limiti della prevalenza del giudice del dibattimento, il valore delle copie informatiche TIAP e la legittimità della remissione degli atti per sanare vizi formali senza avere carattere abnorme o di stasi del processo.
Massime di principio
- La decisione del giudice del dibattimento può prevalere su quella del GUP ai sensi dell'art. 28 c.p.p., purché il provvedimento sia adottato nei limiti dei poteri riconosciuti al giudice del dibattimento e non configuri un atto manifestamente estraneo alle sue competenze.
- Le copie informatiche estratte dal fascicolo TIAP possono avere efficacia probatoria e consentire la ricostruzione dell'atto originale se la loro conformità non è disconosciuta o è attestata da pubblico ufficiale; la mancata applicazione formale degli artt. 112-113 c.p.p. non rende automaticamente invalido l'atto quando esistono strumenti informatici e protocolli che garantiscono la corrispondenza con l'originale.
- La remissione degli atti dal giudice del dibattimento al GUP per ripetere o regolarizzare una notificazione non costituisce, di per sé, un'indebita regressione o una stasi del procedimento se il rimedio è idoneo a sanare l'invalidità rilevata e rientra nell'esercizio dei poteri del giudice del dibattimento.
- È opportuno che gli uffici giudiziari regolamentino mediante protocolli le modalità di formazione, accesso e attestazione di conformità del fascicolo TIAP, così da evitare contestazioni sulla validità delle copie informatiche e sulle procedure di notificazione.
- Se l'atto originale viene successivamente reperito, la problematica relativa alle formalità di ricostruzione viene meno; nelle contestazioni di conformità delle copie digitali la prova della provenienza e delle annotazioni di estrazione dal registro informatico assume rilievo decisivo.
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