Cassazione Civile, Ordinanza n. 25461/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato con reclamo ex art. 630 c.p.c. l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento mobiliare presso terzi e, conseguentemente, l'estinzione della procedura esecutiva. La Corte d'appello aveva però dichiarato inammissibile il reclamo ritenendo che la fattispecie fosse una estinzione "atipica" e che fosse dunque necessario proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. I ricorrenti in cassazione hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 630 e 562 c.p.c., sostenendo che la causa di estinzione rientrasse invece in una ipotesi tipica; (2) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, per contrasto della soluzione adottata con la ragionevole durata del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando che il ricorso non riportava in modo adeguato il contenuto dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, né esponeva compiutamente i motivi del reclamo e le ragioni del rigetto in primo grado. Tale carenza impediva di verificare la decisività delle censure e l'esatto inquadramento della fattispecie estintiva e del rimedio esperibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché il Ministero si era limitato a un atto di costituzione non contenente difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 630 c.p.c.
richiamato come rimedio esperibile avverso l'ordinanza di estinzione nella prospettazione dei ricorrenti; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità per difetto di autosufficienza del ricorso.
art. 562 c.p.c.
invocato dai ricorrenti per sostenere la tipicità della causa estintiva; la Corte osserva che la norma riguarda l'espropriazione immobiliare e appare eccentrica rispetto alla fattispecie.
art. 617 c.p.c.
richiamato dalla Corte d'appello come rimedio necessario contro l'estinzione ritenuta atipica.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto dell'esposizione sommaria ma completa dei fatti e degli atti essenziali.
art. 543, comma 4, c.p.c.
richiamato per evidenziare che, nel testo previgente applicabile ratione temporis, l'iscrizione a ruolo dell'espropriazione presso terzi era adempimento officioso della cancelleria.
art. 497 c.p.c.
menzionato in via ipotetica dalla Corte come possibile riferimento normativo della fattispecie, senza che ciò mutasse l'esito per l'insufficienza del ricorso.
art. 111 Cost.
dedotto dai ricorrenti a sostegno della censura sulla ragionevole durata, ma ritenuto non scrutinabile per l'inammissibilità del ricorso.
art. 6 CEDU
dedotto dai ricorrenti connessamente all'art. 111 Cost., senza incidenza sull'esito processuale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale e il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione deve essere esposta in modo completo e autosufficiente la vicenda processuale, con riproduzione o precisa indicazione degli atti e dei provvedimenti rilevanti, quando la loro omissione impedisca alla Corte di valutare la decisività delle censure.
- Se il ricorso non consente di comprendere con precisione il contenuto dell'atto impugnato, i motivi del precedente gravame e la reale fattispecie processuale, la Corte può dichiararlo inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c.
- La qualificazione della misura estintiva e la scelta del rimedio impugnatorio non possono essere valutate in astratto quando il ricorso non fornisca alla Corte gli elementi necessari per ricostruire l'esatto iter processuale.
- Nel processo esecutivo presso terzi, la verifica della corretta iscrizione a ruolo va fatta alla luce della disciplina temporalmente applicabile; non può assumersi come tardivo un adempimento che, nel regime previgente, era officioso e non a carico del creditore.
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