Sentenza n. 1584/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla Sentenza n. 8074/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 20003/2023, pubblicata in data 27/11/2024, e notificata il 27/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 8074/2024, relativa al beneficio della carta elettronica del docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, che aveva accertato il diritto al beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.500 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 27 novembre 2024, senza che l'amministrazione proponesse impugnazione né desse esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, oltre agli accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'amministrazione, erano rispettati i termini processuali e risultava decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva fornito prova dell'adempimento, il giudice ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il TAR ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine previsto dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione e l'imputabilità del ritardo alla condotta omissiva dell'amministrazione impediscono a quest'ultima di avvalersi della propria inerzia. È stato nominato sin da subito un commissario ad acta, individuato in un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, con il compito di allocare le somme in bilancio e compiere gli atti di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento degli stanziamenti o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell'azione diretta a ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente mediante la carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza prevista dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere l'attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo dell'amministrazione nei confronti del privato.
- Quando l'amministrazione non dimostri l'adempimento del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione esatta e integrale del titolo entro un termine prefissato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine temporale stabilito dal giudicato per fruire di un beneficio economico è ormai decorso per fatto imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato pecuniario; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
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