Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/06/2016 n. 3774 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Esecuzione - Fondo patrimoniale - Debito tributario - Iscrizione ipotecaria - Assenza rapporto negoziale tra le parti - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, poiché il debito tributario era estraneo ai bisogni della famiglia e, inoltre, non derivava da un rapporto negoziale o da un contratto specificamente stipulato tra le parti. Ai sensi dell’art. 170 c.c., l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui relativi frutti è preclusa quando il creditore conosceva tale estraneità. Il divieto è stato ritenuto applicabile anche ai debiti tributari, compresi quelli sorti prima della costituzione del fondo.

La decisione

Il Collegio ha accolto la contestazione e ha dichiarato illegittima l’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale. La natura tributaria del debito non è stata ritenuta sufficiente a superare la protezione prevista dall’art. 170 c.c., in assenza di un debito derivante da un rapporto negoziale riconducibile ai bisogni della famiglia. Resta salva, in astratto, la possibilità di esperire l’azione revocatoria fallimentare nei presupposti previsti dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 170 del codice civile

    L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

    La norma limita l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale quando il creditore conosceva l’estraneità del debito ai bisogni familiari. Il principio è stato esteso anche all’iscrizione ipotecaria e ai debiti tributari, purché non derivanti da un rapporto negoziale specificamente stipulato tra le parti.

  • Azione revocatoria fallimentare

    La sentenza precisa che la protezione del fondo patrimoniale non esclude, in presenza dei relativi presupposti, l’esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare.

Massime di principio

  • I beni costituiti in fondo patrimoniale non sono automaticamente aggredibili per ogni debito del coniuge o del titolare: occorre verificare se il debito è collegato ai bisogni della famiglia.
  • Per i debiti tributari, la natura pubblicistica dell’obbligazione non esclude di per sé l’applicazione dell’art. 170 c.c.; deve essere valutata la concreta estraneità del debito ai bisogni familiari.
  • Quando il debito non deriva da un contratto o da un negozio giuridico stipulato tra le parti, ma nasce direttamente dalla legge, l’azione esecutiva o cautelare sui beni del fondo può risultare illegittima se non è dimostrato il collegamento con i bisogni della famiglia.
  • La costituzione del fondo patrimoniale non rende i beni definitivamente immuni da ogni aggressione: possono rimanere applicabili strumenti come l’azione revocatoria, se ne ricorrono i presupposti.
  • In casi analoghi è essenziale esaminare la data di costituzione del fondo, l’origine del debito, la sua destinazione concreta e la conoscenza, da parte del creditore, dell’estraneità ai bisogni familiari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.