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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07211/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da una società datrice di lavoro e da un proprio dirigente, del verbale di accertamento emesso dall'ispettorato territoriale del lavoro in materia di rispetto della normativa sui riposi e sui tempi di volo del personale navigante. I ricorrenti avevano promosso un'azione di accertamento negativo per ottenere una pronuncia giudiziale che dichiarasse la correttezza del loro operato e l'insussistenza di violazioni, sostenendo di avere un interesse attuale ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. già prima dell'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa. La corte d'appello aveva però respinto il gravame, ritenendo che il verbale ispettivo non fosse autonomamente impugnabile. In cassazione sono stati proposti tre motivi: il primo per violazione dell'art. 100 c.p.c., contestando il difetto di interesse ad agire; il secondo per nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o generica e per motivazione per relationem, con riferimento agli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost.; il terzo per omessa pronuncia sulle questioni di merito relative all'asserita insussistenza di violazioni e responsabilità aziendale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo il principio secondo cui il verbale di accertamento ispettivo in materia di sanzioni amministrative del lavoro non è autonomamente impugnabile, perché non incide di per sé sulla situazione giuridica del presunto trasgressore: l'interesse a ricorrere sorge solo con l'eventuale ordinanza-ingiunzione che determina e irroga la sanzione. Ha parimenti respinto il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza d'appello era congrua e non apparente. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che, una volta dichiarata l'improponibilità del ricorso per difetto di interesse, il giudice di merito non era tenuto a pronunciarsi sulle censure sostanziali, che risultavano assorbite. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale, ma nel sistema delle sanzioni amministrative del lavoro non sorge con il solo verbale di accertamento, bensì con l'eventuale ordinanza-ingiunzione che incide effettivamente sulla sfera giuridica del destinatario.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se la motivazione è apparente o inesistente; una motivazione ampia e comprensibile non integra il vizio denunciato.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    La motivazione può essere sintetica o per relationem, purché renda percepibile il ragionamento decisorio.

  • art. 111 Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione riguarda il rispetto del minimo costituzionale; non basta una diversa lettura del merito per configurare nullità.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso sono stati incardinati nei vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 2 L. n. 689 del 1981

    L'opposizione giurisdizionale riguarda l'ordinanza-ingiunzione, non il verbale di accertamento, salvo le ipotesi speciali previste dall'ordinamento.

  • art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999

    In materia contributiva è ammessa l'azione di accertamento negativo contro il verbale di accertamento che contiene una pretesa contributiva, in ragione della disciplina speciale di settore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti, è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel sistema generale delle sanzioni amministrative in materia di lavoro, il verbale ispettivo è un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e, di regola, non è immediatamente impugnabile in giudizio.
  • L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. presuppone un pregiudizio concreto e attuale derivante da un atto idoneo a incidere sulla sfera giuridica del destinatario; tale requisito manca finché non sia adottata l'ordinanza-ingiunzione.
  • La disciplina generale della L. n. 689 del 1981 si distingue da quella speciale del codice della strada, nel quale il verbale può assumere efficacia di titolo esecutivo e quindi essere direttamente oppugnabile.
  • La motivazione è nulla solo quando sia apparente, incomprensibile o priva del nucleo argomentativo minimo; la semplice adesione a un orientamento giurisprudenziale consolidato non integra di per sé vizio motivazionale.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione di merito risulti assorbita dalla definizione preliminare della causa, poiché in tal caso il giudice non è tenuto a esaminarla.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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