Sentenza n. 1184/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 87/2025, che aveva ordinato l'attribuzione della carta del docente con accredito di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a costituire in suo favore la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, accreditandovi la somma complessiva di 500 euro, oltre al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero e all'Avvocatura dello Stato il 19 febbraio 2025, ma il Ministero non aveva dimostrato di avervi dato esecuzione. La ricorrente ha chiesto l'ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione, poiché risultavano comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha inoltre affermato che l'ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, constatata l'assenza di elementi idonei a dimostrare l'adempimento, ha ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica del docente secondo le modalità del d.P.C.M. 28 novembre 2016 e di accreditarvi 500 euro, utilizzabili entro il ventiquattresimo mese dalla costituzione della carta. L'adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirla.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi anche alle statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto ammissibile dopo la notificazione della sentenza all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e utilizzata la carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di ottemperanza occorre che siano comprovati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio eventualmente previsto dalla legge per l'adempimento spontaneo.
- In assenza di prova dell'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento delle statuizioni rimaste ineseguite, fissando un termine ultimativo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato, anche individuandolo ratione muneris nell'organo amministrativo competente.
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