Cassazione Civile, Ordinanza n. 30578/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società di leasing per ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale con cui due coniugi avevano vincolato 17 immobili di loro proprietà. La società deduceva che il fondo fosse stato istituito in coincidenza con l'inizio dell'inadempimento del debitore principale rispetto alle rate di leasing relative a un'imbarcazione da diporto, con un'esposizione già rilevante e con conseguente pregiudizio per la garanzia patrimoniale del credito. I coniugi si difendevano contestando, tra l'altro, la competenza territoriale, la legittimazione/interesse ad agire della società e la portata delle clausole contrattuali, sostenendo anche che, a seguito della cessione del contratto di leasing, il debitore originario fosse tenuto solo in via sussidiaria. In cassazione hanno proposto cinque motivi: 1) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, per avere la corte escluso la pattuizione di un foro esclusivo di Treviso; 2) erronea applicazione dell'art. 33 c.p.c., per avere ritenuto derogabile il foro convenzionale nei confronti della coniuge non parte dei contratti; 3) violazione delle regole interpretative e dell'art. 1408 c.c., per avere affermato la solidarietà del cedente e l'assenza di necessità di preventiva escussione del cessionario/debitore principale; 4) e 5) violazione dell'art. 2901 c.c. quanto ai presupposti oggettivo e soggettivo dell'azione revocatoria, sostenendo l'assenza di eventus damni e di dolosa preordinazione, e chiedendo sostanzialmente una nuova valutazione del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando che la clausola di foro per "qualsiasi controversia" non vale, da sola, a radicare un foro esclusivo e che il foro convenzionale non si estende al terzo rimasto estraneo al contratto, neppure se litisconsorte necessario in ragione dell'azione revocatoria. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato la decisione sulla funzione dell'azione revocatoria di reintegrare la garanzia patrimoniale e sulla sua esperibilità anche nei confronti del cedente non liberato, indipendentemente dalla natura concreta della sua obbligazione. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi quarto e quinto, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito: la Corte ha ribadito che l'eventus damni ricorre anche quando l'atto renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, e che, ai fini della dolosa preordinazione, è sufficiente il dolo generico, cioè la previsione del pregiudizio per i creditori, non essendo necessaria la prova di un dolo specifico o della volontà di contrarre debiti futuri. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria è esperibile quando l'atto dispositivo pregiudichi la garanzia patrimoniale del creditore; il pregiudizio può consistere anche nella maggiore incertezza o difficoltà di soddisfacimento del credito.
art. 2740 c.c.
La revocatoria è funzionale a ricostituire la garanzia generica del creditore sul patrimonio del debitore.
art. 1362 c.c. e ss.
I canoni ermeneutici vengono richiamati per valutare le clausole contrattuali sul foro e sulla disciplina del rapporto.
art. 1408 c.c.
La Corte richiama la posizione del cedente non liberato, evidenziando che l'azione revocatoria è esperibile nei suoi confronti a prescindere dalla concreta esigibilità dell'obbligazione.
art. 33 c.p.c.
Non è applicabile in via analogica per estendere al foro convenzionale gli effetti derogatori previsti per la connessione.
art. 28 c.p.c.
Il foro convenzionale opera nei limiti dell'accordo tra le parti che lo hanno pattuito.
art. 1321 c.c.
Il foro convenzionale trae efficacia dall'accordo contrattuale e vincola solo le parti che vi hanno aderito.
art. 1372 c.c.
Il contratto ha efficacia vincolante tra le parti e non nei confronti dei terzi estranei all'accordo.
art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
Le censure erano formulate come violazione di legge, ma quelle relative ai presupposti della revocatoria sono state ritenute inammissibili perché miravano alla rivalutazione del merito.
art. 380bis c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in Adunanza camerale secondo il rito previsto.
art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La clausola che designa un determinato foro territoriale "per qualsiasi controversia" non integra, di per sé, un foro esclusivo: occorre una pattuizione espressa e univoca diretta a escludere gli altri fori previsti dalla legge.
- Il foro convenzionale vincola soltanto le parti che lo hanno pattuito e non è opponibile al terzo rimasto estraneo al contratto; la presenza del terzo come litisconsorte necessario non consente di estendere in via analogica la deroga alla competenza prevista dall'art. 33 c.p.c.
- Nell'azione revocatoria ordinaria il requisito dell'eventus damni sussiste anche quando l'atto renda più difficile o incerto il soddisfacimento del credito, senza necessità di provare un depauperamento definitivo o immediato.
- Ai fini della revocatoria, la dolosa preordinazione non richiede un dolo specifico né la volontà di contrarre futuri debiti: è sufficiente il dolo generico, cioè la previsione del pregiudizio arrecato ai creditori.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie quando la decisione di merito sia sorretta da una ratio giuridica autonoma e non efficacemente attaccata.
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