Sentenza del 23/01/2015 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - ATTO COMPLESSO - Atto che contiene più disposizioni - Causa unica - Unica tassazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il pagamento di un debito mediante compensazione del credito con il trasferimento di un bene tramite compravendita immobiliare integra un atto complesso ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.P.R. 131/1986. Poiché le disposizioni sono collegate da una causa unica e derivano funzionalmente l'una dall'altra, l'imposta di registro deve essere applicata una sola volta e non separatamente per ciascuna disposizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, di un'operazione nella quale il debitore ha trasferito un immobile al creditore mediante compravendita, utilizzando il credito vantato dal cessionario per compensare ed estinguere il debito. La questione era stabilire se le disposizioni contenute nell'atto dovessero essere tassate autonomamente oppure se costituissero un unico atto complesso, caratterizzato da una causa unitaria e da disposizioni tra loro dipendenti.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Quando un atto contiene più disposizioni derivanti necessariamente, per la loro natura, le une dalle altre e rette da una causa unica, le disposizioni sono considerate unitariamente ai fini dell'imposta di registro e scontano un'unica tassazione.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Testo unico dell'imposta di registro
La tassazione deve essere determinata considerando la causa concreta e il collegamento funzionale tra le disposizioni negoziali, evitando una pluralità di imposizioni quando l'operazione realizza un'unica vicenda economica e giuridica.
Massime di principio
- Per stabilire se un atto contenente più disposizioni debba scontare una o più imposte di registro, occorre analizzare la causa concreta dell'operazione e non limitarsi a conteggiare formalmente i singoli negozi.
- Quando le disposizioni sono funzionalmente collegate, perseguono un unico risultato economico-giuridico e derivano necessariamente l'una dall'altra, può configurarsi un atto complesso soggetto a un'unica tassazione.
- La cessione di un immobile mediante compravendita finalizzata a estinguere un debito attraverso compensazione può essere considerata parte di un'unica operazione solutoria, anziché una vendita autonoma accompagnata da un distinto pagamento.
- L'unità della tassazione richiede comunque che il collegamento tra le disposizioni sia effettivo e dimostrabile; la mera presenza nello stesso documento di più negozi non è sufficiente.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare il contenuto dell'atto, la causa concreta, il rapporto di dipendenza tra le disposizioni e il risultato perseguito dalle parti.
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