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Sentenza

Sentenza del 08/07/2022 n. 21656 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2004: l'Ufficio aveva rideterminato i ricavi aplicando gli studi di settore; il contribuente contestava la legittimità di fondare l'accertamento sul mero scostamento rispetto agli studi di settore e sosteneva che sarebbe necessaria una grave incongruenza per legittimare l'accertamento induttivo; inoltre deduceva vizi di motivazione della sentenza di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo relativo a carenze generiche della motivazione alla stregua dell'art. 360 c.p.c., n.5 (modificato dal D.L. 22/6/2012, n.83), e infondato il motivo sostanziale: dopo il contraddittorio endoprocedimentale l'Ufficio può fondare l'avviso anche sullo scostamento dagli studi di settore in assenza di giustificazioni valide fornite dal contribuente; il contribuente ha l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dello standard. Inoltre la doglianza sulla mancata necessità di una 'grave incongruenza' è stata ritenuta inammissibile perché sollevata per la prima volta in Cassazione e, comunque, richiederebbe accertamenti di fatto non ammissibili in sede di legittimità. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La revisione in Cassazione della motivazione è limitata: non è sindacabile il mero difetto di logica o sufficienza motivazionale, salvo omissione dell'esame di un fatto storico decisivo o violazione del minimo costituzionale dell'art.111 Cost.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. con modif. nella L. 7 agosto 2012, n. 134

    Riferimento alla modifica normativa che ha inciso sull'art. 360 c.p.c. e sul sindacato in sede di legittimità.

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 62-bis e 62-sexies, conv. nella L. 29 ottobre 1993, n. 427

    Norme che disciplinano l'accertamento con parametri e studi di settore; tali strumenti costituiscono presunzioni semplici utilizzabili dall'Amministrazione previa verifica e contraddittorio.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Norma valutata come parte del quadro normativo che disciplina l'accertamento dei redditi e le modalità di rettifica.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    Rilevante nel contesto della determinazione degli elementi presuntivi ai fini fiscali (ai fini IVA/accertamento dei corrispettivi).

  • Codice Civile, artt. 2727, 2728, 2729

    Articoli sulle presunzioni: distinguono presunzioni semplici da presunzioni legali e regolano il loro valore probatorio; gli studi di settore operano come presunzioni semplici.

  • Codice Civile, art. 2697

    Regola la ripartizione dell'onere della prova: il giudice può assegnare l'onere probatorio in funzione della natura della pretesa; nel caso concreto il contribuente ha l'onere di dimostrare l'erroneità dell'applicazione dello standard.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata in ordine agli oneri contributivi processuali (contributo unificato) e alla sua applicazione nel caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'applicazione degli studi di settore costituisce una presunzione semplice; tuttavia l'Ufficio deve attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena la nullità dell'accertamento.
  • Dopo il contraddittorio, in assenza di giustificazioni valide offerte dal contribuente, l'Amministrazione può fondare l'avviso anche sul mero scostamento rispetto allo studio di settore; il contribuente assume l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dello standard.
  • In sede di giudizio tributario il contribuente deve dedurre tempestivamente tutte le censure rilevanti: non è ammissibile sollevare per la prima volta in Cassazione nuovi vizi dell'atto impositivo, salvo questioni di diritto che non richiedano nuovi accertamenti di fatto.
  • La Corte di Cassazione ha un sindacato restrittivo sulla motivazione delle sentenze di merito: può intervenire solo per omissione dell'esame di fatti decisivi o per violazione del minimo garantito dall'art.111 Cost.; non è la sede per rivalutare la completezza o la logica della motivazione quando ciò implichi accertamenti di fatto.
  • Quando la contestazione riguarda l'entità dello scostamento o questioni fattuali complesse, tali profili vanno provati e discussi in sede di merito; la legittimità dell'accertamento induttivo dipende anche dalla prova offerta dal contribuente delle particolari condizioni che giustificano l'esclusione dall'area degli standard.

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