Cassazione Penale, Sentenza n. 02422/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 30/05/2025 che, su appello del Procuratore generale, ha modificato le misure cautelari a carico di Antonino Buzzitta sostituendo le precedenti con il divieto di dimora nelle province di Trapani, Agrigento e Palermo, con obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e divieto di espatrio. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione degli artt. 307 e 303 cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale non ha distinto correttamente tra il caso di applicazione delle misure contestualmente alla scarcerazione per decorrenza termini e il caso di applicazione successiva, richiedendo nel secondo caso l'emersione di nuove e comprovate esigenze cautelari sopravvenute alla scarcerazione; (2) violazione degli artt. 274 e 275 comma 3 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, lamentando l'aggravamento della misura senza elementi probatori di inidoneità delle misure precedenti e senza considerare le condizioni di salute e l'età avanzata dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la sentenza di condanna è divenuta definitiva il 19/11/2025 e che il ricorrente è entrato in carcere in data 20/11/2025 con posizione giuridica di "definitivo": il passaggio in giudicato ha fatto entrare il procedimento nella fase esecutiva e ha determinato la caducazione automatica della misura cautelare non custodiale. Pertanto la Corte non ha esaminato il merito dei motivi proposti e ha disposto che il ricorrente non debba essere condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'art. 310 legittima l'impugnazione "de libertate" solo da parte dell'imputato (o del suo difensore) e non anche del condannato: una volta passata in giudicato una condanna a pena detentiva eseguibile, la verifica cautelare demandata al tribunale ordinario non è più compatibile e l'impugnazione è priva di interesse.
Norma richiamata in relazione alla sostituzione della custodia cautelare per decorrenza dei termini con misure non custodiali; nel contesto della pronuncia la Corte ha evidenziato che, comunque, la successiva entrata in esecuzione della sentenza definitiva rende irrilevanti le questioni cautelari.
Riferimento normativo collegato alla disciplina della cessazione della custodia per decorrenza termini e alla possibile applicazione di misure diverse; il ricorrente sosteneva che per misure applicate successivamente alla scarcerazione siano necessarie esigenze cautelari nuove e comprovate, questione non affrontata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 274 e art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Norme relative all'aggravamento e modifica delle misure cautelari: l'aggravamento richiede motivazione e adeguata dimostrazione delle ragioni che lo giustificano; il ricorso denunciava carenza di motivazione sull'aggravamento, ma la Cassazione non si è pronunciata sul merito a causa dell'inammissibilità.
Giurisprudenza (Sez. U. n. 18353 del 31/03/2011 e altre pronunce richiamate)
Sez. U, n. 18353 del 31/03/2011, Rv. 249480; Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018, Rv. 272764 - 01; Sez. 6, n. 14753 del 31/01/2018, Rv. 272983 - 01
Giurisprudenza consolidata secondo cui il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva eseguibile comporta la caducazione automatica delle misure cautelari (anche non custodiali) e che la fase esecutiva è ontologicamente incompatibile con l'impugnazione "de libertate".
Massime di principio
- Se la sentenza di condanna diventa definitiva e la pena è eseguibile, qualsiasi questione relativa a misure cautelari (anche non custodiali) perde di interesse e il ricorso avverso tali misure è inammissibile.
- La misura cautelare non custodiale decade automaticamente al momento dell'entrata in esecuzione della sentenza definitiva; non è necessario un provvedimento che la dichiari.
- L'art. 310 limita la legittimazione a proporre impugnazione "de libertate" all'imputato non ancora divenuto condannato esecutivo; il condannato in fase esecutiva non può utilizzare tale rimedio.
- Quando si chiede l'applicazione o l'aggravamento di misure dopo una scarcerazione per decorrenza termini, il giudice deve valutare l'eventuale insorgenza di esigenze cautelari nuove e autonome rispetto a quelle originarie; tuttavia tale verifica diventa irrilevante se interviene successivamente una sentenza definitiva esecutiva.
- L'età avanzata o lo stato di salute possono influire sulla scelta delle misure cautelari, ma non impediscono l'applicazione di misure non incompatibili con le condizioni di salute se persistono esigenze cautelari effettive e proporzionate.
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