Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02422/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 30/05/2025 che, su appello del Procuratore generale, ha modificato le misure cautelari a carico di Antonino Buzzitta sostituendo le precedenti con il divieto di dimora nelle province di Trapani, Agrigento e Palermo, con obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e divieto di espatrio. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione degli artt. 307 e 303 cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale non ha distinto correttamente tra il caso di applicazione delle misure contestualmente alla scarcerazione per decorrenza termini e il caso di applicazione successiva, richiedendo nel secondo caso l'emersione di nuove e comprovate esigenze cautelari sopravvenute alla scarcerazione; (2) violazione degli artt. 274 e 275 comma 3 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, lamentando l'aggravamento della misura senza elementi probatori di inidoneità delle misure precedenti e senza considerare le condizioni di salute e l'età avanzata dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la sentenza di condanna è divenuta definitiva il 19/11/2025 e che il ricorrente è entrato in carcere in data 20/11/2025 con posizione giuridica di "definitivo": il passaggio in giudicato ha fatto entrare il procedimento nella fase esecutiva e ha determinato la caducazione automatica della misura cautelare non custodiale. Pertanto la Corte non ha esaminato il merito dei motivi proposti e ha disposto che il ricorrente non debba essere condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    L'art. 310 legittima l'impugnazione "de libertate" solo da parte dell'imputato (o del suo difensore) e non anche del condannato: una volta passata in giudicato una condanna a pena detentiva eseguibile, la verifica cautelare demandata al tribunale ordinario non è più compatibile e l'impugnazione è priva di interesse.

  • art. 307 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla sostituzione della custodia cautelare per decorrenza dei termini con misure non custodiali; nel contesto della pronuncia la Corte ha evidenziato che, comunque, la successiva entrata in esecuzione della sentenza definitiva rende irrilevanti le questioni cautelari.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo collegato alla disciplina della cessazione della custodia per decorrenza termini e alla possibile applicazione di misure diverse; il ricorrente sosteneva che per misure applicate successivamente alla scarcerazione siano necessarie esigenze cautelari nuove e comprovate, questione non affrontata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 274 e art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Norme relative all'aggravamento e modifica delle misure cautelari: l'aggravamento richiede motivazione e adeguata dimostrazione delle ragioni che lo giustificano; il ricorso denunciava carenza di motivazione sull'aggravamento, ma la Cassazione non si è pronunciata sul merito a causa dell'inammissibilità.

  • Giurisprudenza (Sez. U. n. 18353 del 31/03/2011 e altre pronunce richiamate)

    Sez. U, n. 18353 del 31/03/2011, Rv. 249480; Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018, Rv. 272764 - 01; Sez. 6, n. 14753 del 31/01/2018, Rv. 272983 - 01

    Giurisprudenza consolidata secondo cui il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva eseguibile comporta la caducazione automatica delle misure cautelari (anche non custodiali) e che la fase esecutiva è ontologicamente incompatibile con l'impugnazione "de libertate".

Massime di principio

  • Se la sentenza di condanna diventa definitiva e la pena è eseguibile, qualsiasi questione relativa a misure cautelari (anche non custodiali) perde di interesse e il ricorso avverso tali misure è inammissibile.
  • La misura cautelare non custodiale decade automaticamente al momento dell'entrata in esecuzione della sentenza definitiva; non è necessario un provvedimento che la dichiari.
  • L'art. 310 limita la legittimazione a proporre impugnazione "de libertate" all'imputato non ancora divenuto condannato esecutivo; il condannato in fase esecutiva non può utilizzare tale rimedio.
  • Quando si chiede l'applicazione o l'aggravamento di misure dopo una scarcerazione per decorrenza termini, il giudice deve valutare l'eventuale insorgenza di esigenze cautelari nuove e autonome rispetto a quelle originarie; tuttavia tale verifica diventa irrilevante se interviene successivamente una sentenza definitiva esecutiva.
  • L'età avanzata o lo stato di salute possono influire sulla scelta delle misure cautelari, ma non impediscono l'applicazione di misure non incompatibili con le condizioni di salute se persistono esigenze cautelari effettive e proporzionate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.