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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30669/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato il decreto del G.i.p. del 22/02/2024 che non ha convalidato il sequestro preventivo urgente eseguito dalla Polizia giudiziaria il 17/02/2024 su sette linee di tiro. Il PM deduceva violazione di legge (art. 321, comma 3-bis c.p.p.) sostenendo che sussistevano ragioni di urgenza: il sequestro era stato adottato per impedire la prosecuzione del reato previsto dall'art. 659 c.p. (disturbo della quiete pubblica) e, dunque, l'intervento della P.G. era giustificato per far cessare il fatto e per evitare un ulteriore aggravio del disturbo per i residenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché il decreto di non convalida del sequestro preventivo adottato dal G.i.p. non è impugnabile in cassazione ai sensi della disciplina tassativa dei mezzi di impugnazione (artt. 322, 322-bis, 325, 591 e 568 c.p.p. richiamati). La Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U. e precedenti) secondo cui le ordinanze di convalida/non convalida del sequestro provvisorio disposto da PM o P.G. non rientrano tra i provvedimenti impugnabili con appello o ricorso in Cassazione. Conseguenza: ricorso del Procuratore respinto per inammissibilità; non sono state irrogate spese processuali o ammende, essendo il ricorso proposto da una parte pubblica.

Norme richiamate

  • art. 659 cod. pen.

    Norma penale contestata all'indagato: sanziona il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone; nel caso è il reato per cui si è proceduto all'indagine e al sequestro.

  • art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità per il pubblico ministero o la polizia giudiziaria di adottare provvedimenti urgenti di sequestro preventivo; qui il PM ha invocato tale norma per giustificare il sequestro d'urgenza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Norme procedurali relative ai motivi di ricorso per cassazione; richiamate per inquadrare il motivo dedotto dal PM (violazione di legge).

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Regola il riesame del decreto di sequestro emesso dal giudice; parte del quadro delle impugnazioni specifiche in materia di sequestro.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Prevede l'appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo; la Corte ha interpretato che tale norma non comprende le ordinanze di non convalida del sequestro d'urgenza disposte da PM/P.G.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 322 e 322-bis e contro il decreto di sequestro emesso dal giudice; utile per delimitare quali provvedimenti sono cassabili.

  • art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma richiamata per escludere l'impugnabilità del decreto di non convalida del sequestro preventivo; il provvedimento impugnato non rientra tra quelli ammessi.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: solo i rimedi espressamente previsti sono ammessi, base giuridica per l'inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 21334/2005 (Napolitano) e Sez. 5 n. 49616/2016 (Domeniconi)

    Giurisprudenza consolidata richiamata: le ordinanze di convalida o non convalida del sequestro provvisorio adottato da PM o P.G. non sono impugnabili con appello né, quindi, con ricorso per cassazione; sottolinea la differenza di tutela rispetto alla libertà personale e il principio che l'assetto delle impugnazioni è tassativo.

Massime di principio

  • L'ordinanza del G.i.p. che non convalida un sequestro preventivo adottato d'urgenza dalla Polizia giudiziaria o dal Pubblico Ministero non è impugnabile con ricorso per cassazione: la via impugnatoria va verificata alla luce della tassatività degli strumenti previsti dal codice (art. 568 c.p.p.).
  • Se il provvedimento urgente è stato adottato da P.M. o P.G., il giudice che non lo convalida non emette un provvedimento impugnabile con appello o ricorso in Cassazione; il rimedio ordinario per censurare misure definitive emesse dal giudice resta l'appello o il riesame solo quando espressamente previsti dal codice.
  • Per sostenere la sussistenza dell'urgenza è importante documentare la situazione di immediato pericolo o la prosecuzione in atto del reato con evidenze recenti e tempestive (es. rilevazioni fonometriche coeve), poiché indagini pregresse o rilevazioni risalenti nel tempo possono indebolire l'asserita necessità di un intervento d'urgenza.
  • Il pubblico ministero deve valutare la scelta del rimedio processuale più adeguato: se l'ordinanza del G.i.p. dispone comunque un sequestro preventivo 'a fini impeditivi', può mancare l'interesse ad impugnare la non convalida del sequestro urgente; in alternativa occorre prevedere altre azioni (nuova istanza al giudice per sequestro, raccolta di nuova e immediata prova dell'urgenza).
  • In casi analoghi è utile predisporre, prima dell'intervento d'urgenza, o immediatamente dopo, misurazioni e documentazione contemporanea dell'esistenza e della gravità del danno o del disturbo, per poter comprovare la sussistenza dei presupposti di urgenza richiesti dalla normativa.

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