Sentenza n. 2736/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva al RTI IRD Engineering della procedura per servizi di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza relativi all'implementazione di sistemi di controllo e sicurezza sulla linea ferroviaria Catania-Borgo-Riposto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il RTI ricorrente, secondo classificato, ha impugnato l'aggiudicazione al RTI IRD Engineering deducendo, con un unico articolato motivo, violazione dei punti 9.3.2 e 9.3.3 del disciplinare, eccesso di potere per illogicità, carenza istruttoria e travisamento, nonché violazione dell'art. 99 d.lgs. 36/2023. Quanto ai servizi di punta richiesti dal punto 9.3.3, ha contestato che il valore dichiarato per il servizio svolto da Vi.TRA Engineering tra marzo 2012 e febbraio 2016 comprendesse attività in larga parte anteriori al decennio rilevante, e che il valore complessivo dichiarato non fosse adeguatamente comprovato; ha inoltre contestato l'imputabilità di servizi a una società che avrebbe cambiato denominazione e identità giuridica. Quanto al fatturato specifico del punto 9.3.2, ha sostenuto che i primi due servizi dichiarati da Vi.TRA fossero di sola progettazione, anziché di direzione lavori o coordinamento della sicurezza, e in parte fuori dal quinquennio utile; ha inoltre dedotto che i servizi dichiarati da IRD riguardassero opere stradali, autostradali o edilizie, non il settore ferroviario o metropolitano richiesto. Ha chiesto annullamento dell'aggiudicazione, inefficacia del contratto e subentro, in subordine risarcimento. Il RTI aggiudicatario ha eccepito l'irricevibilità per tardività e, nel merito, la conformità dei requisiti; ha anche prospettato l'applicazione della disciplina processuale PNRR e l'impossibilità del subentro in ragione del finanziamento PNC.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità: nel regime del d.lgs. 36/2023, poiché la stazione appaltante non aveva pubblicato contestualmente all'aggiudicazione gli atti di gara prescritti dall'art. 36, il termine per impugnare decorreva dalla loro effettiva messa a disposizione; il ricorso, notificato il 10 luglio 2026 dopo l'ostensione del 26 giugno, era tempestivo. Ha stabilito che il finanziamento PNC comporta l'applicazione dell'art. 125 c.p.a. per effetto dell'art. 48, comma 4, d.l. 77/2021, ma non del rito accelerato di cui all'art. 12-bis d.l. 68/2022, riferito alle procedure finanziate con risorse PNRR. Sul merito, i rilievi relativi al primo servizio di punta di Vi.TRA sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, perché anche eliminandolo il requisito sarebbe stato soddisfatto dal secondo servizio. È invece fondato il rilievo sul secondo servizio: del servizio svolto dal marzo 2012 al febbraio 2016, solo la frazione da settembre 2015 a febbraio 2016 ricadeva nel decennio precedente il bando pubblicato nel settembre 2025; il valore computabile, € 6.829.161,40, sommato al primo servizio, non raggiungeva la soglia di € 30.096.968,30. Per il fatturato specifico, i rilievi sui servizi di Vi.TRA sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché i servizi dichiarati da IRD bastavano numericamente a superare la soglia; è però fondato il motivo contro i servizi di IRD, relativi a opere autostradali o edilizie e non a interventi ferroviari o metropolitani come richiesto in modo inequivoco dal disciplinare. Il TAR ha quindi accertato l'illegittimità dell'aggiudicazione, ma, in applicazione dell'art. 125 c.p.a. e in assenza delle violazioni dell'art. 121 c.p.a., non ha potuto annullare l'aggiudicazione né dichiarare inefficace il contratto, stipulato il 7 luglio 2026 dopo il decorso del termine dilatorio di 32 giorni e prima della notifica del ricorso. Ha respinto la domanda risarcitoria per equivalente: non era provato che, all'esito della nuova valutazione amministrativa dell'ulteriore documentazione già prodotta dall'aggiudicatario, il contratto sarebbe spettato automaticamente al ricorrente; inoltre, il ritardo di 24 giorni nell'istanza di accesso, riscontrata dall'amministrazione in sette giorni, aveva contribuito in modo determinante a lasciare decorrere il primo standstill e a rendere evitabile il danno, ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a. e dell'art. 1227, comma 2, c.c. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 48, commi 1 e 4, d.l. 77/2021, convertito dalla l. 108/2021
In definitiva, rientrando l’odierna controversia tra quelle di cui al citato art. 48, co. 1, del d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, venendo in rilievo l’impugnativa dell’aggiudicazione di una gara di appalto finanziata con fondi PNC, a questa deve farsi applicazione della disciplina di cui all’art. 125 c.p.a., in ossequio a quanto stabilito dal citato art. 48, co. 4, del d.l. n. 77/2021.
L'art. 48, commi 1 e 4, estende alle procedure finanziate con risorse PNC l'applicazione dell'art. 125 c.p.a., anche se il finanziamento non proviene dal PNRR.
art. 125, comma 3, c.p.a.
Ferma restando l’applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.
Per le procedure ricadenti nell'art. 125 c.p.a., fuori dai casi di cui agli artt. 121 e 123, l'illegittimità dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato e la tutela risarcitoria è limitata all'equivalente.
art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022
Venendo in rilievo una disposizione processuale di carattere eccezionale, istitutiva di un rito accelerato non contemplato dalla disciplina generale di cui al d.lgs. n. 104/2010, con conseguente interpretazione restrittiva della regola iuris applicabile, si ritiene che l’omessa previsione espressa anche delle procedure finanziate con le risorse PNC, oltre che di quelle PNRR, non consenta di ritenere applicabile tale rito speciale alla controversia in esame.
Il rito accelerato previsto dall'art. 12-bis per le procedure PNRR, norma eccezionale da interpretare restrittivamente, non si estende alle procedure finanziate dal PNC in assenza di un'espressa previsione.
art. 36, comma 1, d.lgs. 36/2023
Ciò chiarito, la giurisprudenza amministrativa ha precisato, in punto di decorrenza del termine di trenta giorni per impugnare, che questo decorra dalla comunicazione dell’aggiudicazione soltanto ove la stazione appaltante abbia adempiuto anche al coevo obbligo normativo di pubblicazione degli atti di gara, dovendosi ritenere, al contrario, che l’anzidetto termine non possa decorrere se non dal momento dell’effettiva messa a disposizione della documentazione di gara, in modo da consentire ai soggetti interessati di prendere piena conoscenza degli eventuali vizi in essa contenuti e di evitare la proposizione di ricorsi al buio.
Il termine d'impugnazione dell'aggiudicazione decorre dalla comunicazione solo se gli atti che la legge impone di rendere disponibili sono contestualmente pubblicati; altrimenti decorre dalla loro effettiva messa a disposizione.
art. 9.3.3 del disciplinare di gara
Considerata la valutabilità delle sole attività di ingegneria e architettura relative agli “[…] ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando […]”, essendo questa occorsa a settembre 2025, a tutto voler concedere, sarebbe spendibile, frazionandolo, la sola porzione di attività di D.L./C.S.E. svolta da settembre 2015 a febbraio 2016.
Per il requisito dei servizi di punta sono computabili soltanto le prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza svolte nel decennio antecedente la pubblicazione del bando; un servizio pluriennale può essere considerato limitatamente alla frazione ricadente in tale periodo.
art. 9.3.2 del disciplinare di gara
La legge di gara, quindi, è chiara nello stabilire che i servizi valutabili devono essere stati effettuati, in via esclusiva, nel settore ferroviario o metropolitano, mentre i certificati di collaudo depositati da IRD Engineering afferiscono a opere autostradali ovvero edilizie.
Il requisito di fatturato specifico richiede servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza riferiti esclusivamente al settore ferroviario o metropolitano; prestazioni relative a opere autostradali o edilizie non sono valutabili.
art. 121 c.p.a.
Orbene, nel caso di specie la stipula del contratto è avvenuta in data 7 luglio 2026, ossia ben oltre il termine dilatorio di 32 giorni previsto dal codice degli appalti (primo termine di stand still) a decorrere dalla comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, occorsa il 25 maggio 2026 (art. 18, co. 3, cod. app.).
La stipula oltre il termine dilatorio di 32 giorni esclude, nella fattispecie, la violazione dello standstill rilevante ai sensi dell'art. 121 c.p.a.; il successivo ricorso non ha impedito la stipula perché notificato dopo la scadenza.
art. 18, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023
Nel caso in esame, invece, non avendo ricevuto alcun ricorso entro il termine di 32 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 18, co. 3, del d.lgs. n. 56/2023, l’Amministrazione si è sentita di libera di procedere alla sottoscrizione del contratto con il soggetto aggiudicatario.
La notifica del ricorso dopo la scadenza del termine dilatorio iniziale non impedisce la stipula del contratto e non rende operativo il successivo standstill conseguente alla proposizione del ricorso.
art. 30, comma 3, c.p.a.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa, con statuizione condivise dal Collegio, ha già avuto modo di precisare come la regola della non risarcibilità dei danni evitabili con la diligente utilizzazione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, contenuta nell’ art. 30 c.p.a., ha portata ricognitiva di principi già evincibili dall’art. 1227 c.c. ed è, quindi, applicabile nel processo amministrativo, a tutela anche del canone di buona fede e del principio di solidarietà, con conseguente mitigazione o, financo, esclusione del danno risarcibile in quanto evitabile con l’ordinaria diligenza da parte del danneggiato.
Il risarcimento amministrativo è escluso o ridotto per i danni che il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e gli strumenti di tutela disponibili; il principio comprende anche il ritardo nell'attivazione dell'accesso e della tutela cautelare.
art. 1227, comma 2, c.c.
La statuizione dell’articolo richiamato del codice di rito amministrativo ricalca il principio dettato dall’art. 1227, co. 2, c.c., in materia di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Non sono risarcibili i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza, principio applicato qui al ritardo nell'attivazione degli strumenti di accesso e di tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Nelle gare soggette al d.lgs. 36/2023, se la stazione appaltante comunica l'aggiudicazione senza rendere contestualmente disponibili gli atti che deve pubblicare ai sensi dell'art. 36, il termine per impugnare non decorre dalla sola comunicazione, ma dall'effettiva messa a disposizione della documentazione necessaria a conoscere i possibili vizi.
- L'art. 125 c.p.a. si applica alle procedure di affidamento finanziate, anche solo in parte, con risorse PNC in forza dell'art. 48, comma 4, d.l. 77/2021; fuori dai casi degli artt. 121 e 123 c.p.a., l'illegittimità dell'affidamento non determina la caducazione del contratto già stipulato e resta possibile soltanto il risarcimento per equivalente.
- Il rito accelerato di cui all'art. 12-bis d.l. 68/2022, essendo eccezionale e riferito alle procedure finanziate con risorse PNRR, non si estende alle procedure PNC quando la legge non lo prevede espressamente.
- Quando il disciplinare richiede servizi di ingegneria svolti nel decennio anteriore al bando, un servizio iniziato prima del periodo utile è computabile soltanto per la parte di prestazione effettivamente svolta all'interno del decennio; il requisito va verificato sul valore così circoscritto.
- Se la lex specialis prescrive servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza svolti esclusivamente in ambito ferroviario o metropolitano, non sono valutabili servizi relativi a opere di altri settori; chiarimenti della stazione appaltante non possono modificare o contraddire il significato inequivoco del disciplinare.
- La tutela risarcitoria per mancata aggiudicazione richiede la prova che il bene della vita sarebbe spettato al ricorrente; se resta necessario un riesercizio del potere sulla documentazione già prodotta dall'aggiudicatario, non è dimostrata l'automatica spettanza della commessa. Il risarcimento è inoltre escluso per il danno evitabile con ordinaria diligenza, anche mediante tempestivo accesso e ricorso cautelare.
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