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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20894/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR FVG che aveva accolto l'appello del contribuente contro l'avviso di pagamento per accise (n. 69/2013) ritenendo non provata la regolare notificazione e dichiarando il ricorso non tardivo. L'Agenzia ha dedotto, in particolare, la tardività dell'impugnazione rispetto alla notifica dell'avviso del 6.5.2014 e la violazione delle norme processuali e comunitarie in tema di notificazione e competenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Dogane, ritenendo la decisione della CTR priva di adeguata motivazione alla luce delle prove documentali della notifica personale avvenuta il 6.5.2014 (witness statement inglese). Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a detto motivo, ha assorbito gli altri motivi e ha rinviato la causa alla Corte tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    La Corte ha ritenuto applicabile il termine di decadenza per proporre ricorso avverso l'atto impositivo notificato nel 2014, evidenziando la tardività dell'impugnazione proposta oltre il termine previsto

  • art. 19 comma 3 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nelle doglianze della ricorrente in relazione ai vizi processuali correlati alla notificazione e alla tempestività dell'impugnazione

  • art. 8 Direttiva 2010/24/UE

    Rilevanza della procedura di assistenza giudiziaria tra Stati membri per la notifica degli atti (modulo standard) e dell'obbligo di eseguire la notifica secondo le modalità previste dalla direttiva

  • art. 9 Direttiva 2010/24/UE

    "effettuata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore nello Stato membro adito"

    La Corte ha richiamato il principio che la notifica eseguita dallo Stato richiedente deve rispettare le regole dello Stato destinatario; la documentazione inglese attestante il servizio personale è stata ritenuta prova della regolare notificazione

  • art. 14 par. 2 Direttiva 2010/24/UE

    Citando profili relativi alla cooperazione tra autorità competenti e alla competenza/validità delle notifiche trasfrontaliere

  • art. 9 comma 6 d.lgs. n. 149/2012

    Richiamato in rapporto alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva sulla notifica e assistenza tra Stati

  • art. 14 d.lgs. n. 504/1995 (vigente ratione temporis)

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti sulla decadenza e sui termini di riscossione delle pretese relative ad accise

  • art. 8 e art. 12 Direttiva 2010/24/UE

    Richiami normativi relativi agli obblighi procedurali e alla validità delle notificazioni transfrontaliere

  • art. 654 c.p.p.

    Richiamato dalla parte resistente in ordine agli effetti del giudicato penale sulla materia fiscale; la Cassazione ha ritenuto irrilevante per la decisione sui profili di ammissibilità del ricorso tributario

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nei motivi concernenti l'indipendenza della lite fiscale dal giudicato penale

  • art. 360 c.p.c.

    Norma di rito invocata per i motivi di cassazione (vizio di motivazione e violazione di norme di legge)

Massime di principio

  • Quando la notificazione transfrontaliera è attestata da documentazione ufficiale dello Stato destinatario (es. witness statement dell'ufficiale giudiziario), tale prova può essere decisiva per dichiarare valida la notifica anche davanti al giudice italiano
  • Il giudice tributario deve motivare adeguatamente se ritiene di non dare rilevanza a documenti probatori formali: l'omessa o insufficiente motivazione può portare a cassazione
  • La tempestività dell'impugnazione (art. 21 d.lgs. 546/1992) va valutata rispetto alla data di effettiva notifica provata; se il ricorso è proposto oltre il termine di legge, è rilevabile l'inammissibilità
  • In controversie con notifiche eseguite tramite assistenza tra Stati membri, verificare sempre che il modulo standard contenga gli allegati e i titoli uniformi richiesti; l'assenza documentale può essere dedotta ma deve essere provata dal resistente
  • Il giudicato penale favorevole al contribuente non incide automaticamente sulla sorte della controversia tributaria; le questioni di diritto penale e fiscale rimangono distinte
  • In caso di contrasto tra risultanze documentali e motivazione del giudice d'appello, è frequente il rinvio ad un diverso collegio per nuovo esame, con possibile decisione sulle spese
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, conservare e produrre copia del modulo di notifica internazionale e di ogni attestazione dello Stato estero che documenti la consegna personale

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