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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22192/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2004, emesso a carico di una società operante nel settore immobiliare, con cui l'Ufficio ha contestato maggiori ricavi per presunte cessioni di immobili a prezzo sottocosto, recuperando IRES, IRAP e IVA. La società ha impugnato l'atto deducendo che la rettifica fosse fondata solo sullo scostamento rispetto ai valori OMI, senza altri elementi di riscontro, e che vi fosse un'illegittima applicazione retroattiva dell'art. 35 del d.l. n. 223/2006, oltre a una indebita sostituzione, ai fini IVA, del corrispettivo con il valore normale. In appello la CTR ha accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio: ha ritenuto non sussistente una retroattività dell'art. 35 perché l'Ufficio avrebbe usato presunzioni semplici; ha confermato l'accertamento limitatamente ad alcuni immobili di Legnago sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio; ha invece escluso la prova dei maggiori valori per altri immobili, per mancanza di ulteriori indizi oltre i valori OMI. La società ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione dell'art. 112 c.p.c. e dei principi del contenzioso tributario, sostenendo che la CTR aveva contraddittoriamente confermato l'avviso sulla base della CTU pur riconoscendo l'assenza di presunzioni idonee, e che la consulenza non poteva integrare il quadro indiziario posto a base dell'accertamento. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale deducendo nullità della sentenza e motivazione perplessa, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto integrare le operazioni peritali perché il CTU non aveva risposto integralmente al quesito e che l'avviso riguardava tutti gli immobili, non solo quelli di Legnago.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il motivo della contribuente perché la consulenza tecnica d'ufficio non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, potendo il consulente acquisire documenti e accertare i fatti rilevanti entro i limiti del quesito e del contraddittorio, senza che ciò si traduca in una alterazione del thema decidendum, salvo l'accertamento di fatti principali diversi da quelli allegati, circostanza non dedotta. Ha ritenuto infondato anche il ricorso incidentale, osservando che la CTU è un mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice, così come discrezionale è la convocazione del consulente per chiarimenti o la rinnovazione/integrazione delle operazioni peritali; quanto alla motivazione, ha escluso la sua perplessità o incomprensibilità, perché la CTR ha spiegato di avere accolto la pretesa solo nei limiti in cui era risultata provata dalla consulenza, respingendola per gli altri immobili per difetto di adeguato corredo indiziario. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza e, per il ricorrente principale, è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non risulta violato dall'uso della consulenza tecnica d'ufficio, salvo che il consulente accerti fatti principali diversi da quelli allegati dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione manca quando la sentenza espone in modo comprensibile le ragioni della decisione, anche se il ricorso prospetta un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 196 c.p.c.

    La rinnovazione o integrazione delle operazioni peritali e la convocazione del consulente per chiarimenti sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale; la censura è fondata solo in caso di motivazione incomprensibile o del tutto inidonea a giustificare la decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il rigetto del ricorso principale comporta, per la parte ricorrente, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha inserito la previsione del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La violazione processuale dedotta è stata esaminata come vizio di nullità della sentenza per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per nullità motivazionale.

  • art. 35 d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    La CTR ha escluso che vi fosse applicazione retroattiva della norma, ritenendo che l'Ufficio avesse operato mediante presunzioni semplici e non mediante automatica sostituzione legale del corrispettivo con il valore normale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce prova in senso proprio, ma mezzo istruttorio rimesso al giudice; essa può supportare l'accertamento dei fatti rilevanti entro i limiti del quesito e del contraddittorio, senza violare di per sé il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede che il giudice o il consulente abbiano introdotto fatti principali diversi da quelli posti dalle parti a fondamento delle rispettive difese; non è sufficiente che la CTU abbia valorizzato documenti o elementi acquisiti in giudizio.
  • La scelta di disporre chiarimenti al consulente, rinnovare o integrare la consulenza tecnica appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale rilevante.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi confinato al solo controllo del "minimo costituzionale": la censura è ammissibile solo quando la motivazione sia meramente apparente, incomprensibile o del tutto inidonea a rendere percepibile l'iter logico della decisione.
  • In materia di accertamento tributario fondato su presunzioni, il giudice può accogliere la pretesa solo nei limiti in cui gli elementi indiziari risultino effettivamente adeguati e specificamente riferibili ai singoli beni o operazioni contestati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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