Cassazione Penale, Sentenza n. 24238/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna di Cacioppo per due reati di oltraggio a pubblico ufficiale (7/6/2014 e 29/7/2014). Il ricorrente deduceva: 1) omessa/irregolare notifica del decreto di citazione a giudizio per invalidità dell'elezione di domicilio risultante da verbale di identificazione privo di sottoscrizione (perciò mancata conoscenza delle udienze e rinvii); il difensore nominato d'ufficio (Minerva) aveva inoltre dichiarato di non accettare le notificazioni; 2) vizio di applicazione dell'art. 341-bis in relazione alla mancata prova della diffusione/percezione delle offese; 3) censura sulla condanna al risarcimento e rifusione delle spese civili. La Corte di cassazione ha esaminato il contrasto giurisprudenziale sulla efficacia dell'elezione di domicilio senza sottoscrizione e le regole sulle notificazioni al difensore di fiducia.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione (termine massimo decorso al 29/12/2021). Sul piano sostanziale la Corte ha ritenuto applicabile l'orientamento più recente secondo cui la mancata sottoscrizione del verbale non rende automaticamente inefficace l'elezione di domicilio se non risulta dagli atti la volontà del dichiarante di disconoscerla; quindi l'elezione è stata considerata valida nel caso concreto. È stato altresì ribadito che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non garantisce conoscenza effettiva del processo, ma la successiva nomina di un difensore di fiducia e le notifiche ad esso eseguite possono dimostrare la conoscenza del procedimento. Le statuizioni civili (in favore di Sutera Emanuele) sono state confermate: il ricorrente è condannato a rifondere alla parte civile le spese di rappresentanza e difesa per questo grado di giudizio (euro 3.510,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 162 cod. proc. pen.
Disciplina le modalità dell'elezione di domicilio; la doglianza riguardava la validità dell'elezione riportata in verbale priva di sottoscrizione.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Regola le notificazioni quando l'elezione di domicilio non è valida: in tal caso le notifiche devono essere eseguite presso il difensore; richiamata nella giurisprudenza sul problema della sottoscrizione del verbale.
art. 137 cod. proc. pen.
Prevede che il verbale redatto e sottoscritto dal pubblico ufficiale vale anche se qualche intervenuto non possa o non voglia sottoscriverlo; la Corte ha ritenuto coerente l'interpretazione che non considera automaticamente inefficace il verbale non sottoscritto.
art. 142 cod. proc. pen.
Integrata con l'art. 137 per sostenere che la mancata firma non comporta per sé inefficacia del verbale, salvo prova di volontà contraria del dichiarante.
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
Prevede che le notificazioni successive alla prima siano eseguite al difensore di fiducia e prevalgano su altre notificazioni, salvo che il difensore non abbia preventivamente dichiarato di non accettarle; la Corte precisa che il rifiuto va comunicato immediatamente (al momento della nomina o subito dopo) per avere efficacia.
art. 341-bis primo comma, cod. pen.
Invoke dal ricorrente per sostenere l'assenza di prova della diffusione/percezione delle offese; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui per il reato di oltraggio è sufficiente la presenza di una pluralità di persone e la mera possibilità che l'offesa sia stata percepita.
art. 578 cod. proc. pen.
quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili
Stabilisce che, anche se il reato viene dichiarato estinto per prescrizione, l'appello e la Cassazione devono comunque decidere sui profili civili (restituzioni, risarcimenti); pertanto la pronuncia di estinzione non esclude un giudizio 'pieno' sui profili civili.
d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 2, comma 1 (conv. l. 22 aprile 2005, n. 60)
Norma che ha introdotto la disciplina (oggi art. 157 comma 8-bis) delle notificazioni al difensore di fiducia per gli imputati non detenuti.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio non determina automaticamente nullità dell'elezione: occorre verificare se dagli atti risulti la volontà del dichiarante di disconoscere o revocare la dichiarazione.
- Se il difensore di fiducia rifiuta di accettare notifiche, tale rifiuto deve essere comunicato immediatamente (al momento della nomina o subito dopo) all'autorità procedente per produrre effetti; una comunicazione tardiva può essere inefficace.
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non garantisce di per sé conoscenza effettiva del processo; la successiva nomina di un difensore di fiducia e notifiche a quest'ultimo possono essere elemento probatorio della conoscenza.
- Nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale è richiesta la presenza di una pluralità di persone 'perceptrici' estranee alla funzione svolta; non è necessario che tutte abbiano effettivamente udito le frasi, basta la possibilità della loro percezione.
- Se la prescrizione del reato matura durante il giudizio di legittimità, la Corte di cassazione può annullare la condanna senza rinvio per estinzione del reato: tuttavia, le questioni civili connesse devono essere decise nei limiti previsti dall'art. 578 con un esame sostanziale.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale su questioni di notifica o validità di atti, il ricorso non deve essere dichiarato manifestamente infondato automaticamente: la Corte può esaminare il merito e applicare l'orientamento che ritiene più coerente con la normativa.
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